Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21814 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 25427-2016 proposto da:

COMUNE DI FORIO D’ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO

DI S. SPIRITO 42, presso lo studio FORENSE SRL GNOSIS, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

HOTEL TERME COLELLA SAS DI C.C., elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 70, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PALMA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMINE BERNARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3746/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/04/2016;

udire la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1.1 Il Comune di Forio d’Ischia (NA) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3746/47/2016 del 21 aprile 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato, per Tares 2013, alla Hotel Terme Colella di C.C. & c. sas.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che tale avviso fosse carente di adeguata motivazione L. n. 212 del 2000, ex art. 7, perchè privo della trascrizione o, quantomeno, della allegazione della delibera comunale di determinazione delle tariffe Tares; allegazione ritenuta necessaria ad integrare una conoscenza reale ed effettiva del provvedimento.

Resiste con controricorso la società contribuente, la quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè privo dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., e perchè privo della trascrizione dell’avviso di accertamento dedotto in giudizio.

p. 1.2 Le eccezioni di inammissibilità così proposte sono destituite di fondamento.

Per quanto concerne la mancata trascrizione dell’avviso di accertamento si rileva, da un lato, che la questione viene da entrambe le parti posta in termini di stretto diritto, essendo pacifico che l’avviso opposto non riportasse, nè allegasse, il testo della delibera tariffaria, in esso richiamata soltanto per relationem (delibera GM 96/2010); dall’altro, che tale avviso è comunque allegato al ricorso per cassazione sub doc. n. 3), il che pone questa corte in condizione di vagliarne il contenuto secondo le modalità di immediatezza e concentrazione procedurale che devono in effetti connotare il giudizio di legittimità. Sicchè in nessun modo potrebbe sostenersi l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ed autosufficienza qualora i fatti sui quali questo si fonda “risultino in modo certo dalla sentenza o dalle avverse difese, vale a dire dagli stessi atti interni al giudizio di cassazione” (Cass. n. 2218/15).

Per quanto concerne la mancata formulazione di quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., sì osserva come la relativa prescrizione è stata abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d); con effetto sui provvedimenti impugnati per cassazione pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa (come nel caso di specie, trattandosi di sentenza di appello pubblicata circa sette anni dopo tale entrata in vigore).

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. Per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato l’avviso di accertamento per carente motivazione, senza considerare che la delibera tariffaria, in quanto atto amministrativo generale sottoposto a forme di pubblicità legale ingeneranti la presunzione di conoscenza, ben poteva essere richiamata per relationem nell’avviso stesso, senza necessità di materiale trascrizione o allegazione.

p. 2.2 Il motivo di ricorso è fondato in applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo il quale l’obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l’atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che – essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo – debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili.

Di tale principio si è fatta specifica applicazione, tra il resto, proprio con riguardo alle delibere tariffarie emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità locale: “In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (Cass.n. 30052/18 ed altre); ed ancora: “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”(Cass.n. ord. 13105/12 ed altre).

Nel caso di specie, si verte appunto di delibera tariffaria Tares la cui effettiva pubblicazione in albo pretorio, in conformità alle prescritte modalità di legge, non è stata neppure specificamente contestata dalla società contribuente.

Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, in diversa composizione, deciderà gli altri motivi di appello proposti dalla società medesima e ritenuti assorbiti. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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