Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21814 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14798-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

DI IMPRESA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAROCCO 18, presso lo STUDIO

TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO

PASQUALI, ALESSANDRO TRIVOLI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 8804/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 01/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PASQUALI che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate e del territorio hanno proposto unitario ricorso per revocazione – ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4) – dell’ordinanza n. 8804/12 con la quale la corte di cassazione, nel recepire all’udienza del 26 aprile 2012 la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ha rigettato, per genericità dei motivi, il ricorso dall’ agenzia proposto, nei confronti di Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa spa (già Sviluppo Italia spa), avverso la sentenza della commissione tributaria regionale di Napoli n. 91/15/06 del 5 luglio 2006. Sentenza, quest’ultima, con la quale era stato dichiarato inammissibile, per violazione del divieto di novità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 l’appello proposto dall’agenzia delle entrate contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Caserta, affermativa della illegittimità di due avvisi di liquidazione emessi in revoca di agevolazioni fiscali fruite dalla società contribuente, su iscrizione ipotecaria e di privilegio speciale, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 19.

A sostegno della revocazione, si lamenta l’errore di fatto posto a base della suddetta ordinanza n. 8804/12, la quale aveva affermato “che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie”, là dove – al contrario – essa agenzia aveva depositato in data 20 aprile 2012 una memoria difensiva che, ove presa in esame dalla corte, avrebbe certamente indotto una decisione diversa; in quanto dimostrativa della specificità dei motivi di ricorso per cassazione e della conformità dei relativi quesiti di diritto e di fatto.

Resiste con controricorso l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Va preliminarmente respinta l’eccezione opposta dalla società resistente in ordine alla “confusione” – circa l’identificazione della parte ricorrente – asseritamente derivante dal fatto che il presente ricorso sia stato congiuntamente proposto sia dall’agenzia delle entrate, sia da quella del territorio.

Tale eccezione, in particolare, non può determinare l’inammissibilità del ricorso stesso, dal momento che nessuna incertezza sussiste in ordine alla riferibilità del ricorso – unitariamente patrocinato dall’avvocatura generale dello Stato all’amministrazione finanziaria e, segnatamente, all’agenzia delle entrate; nella quale l’agenzia del territorio è stata incorporata per effetto del D.L. n. 95 del 2012, art. 24 quater come introdotto dalla L. Conv. n. 135 del 2012.

p. 2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile atteso il difetto, nella specie, di un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4).

A detta dell’agenzia ricorrente, l’omesso esame della memoria avrebbe privato questa corte di legittimità di elementi di giudizio dirimenti in senso contrario alla decisione adottata.

Ciò perchè dalla memoria in questione i giudici di legittimità avrebbero appreso che: – i motivi di ricorso per cassazione non potevano essere ritenuti generici, in contrasto con la relazione ex art. 380 bis cit., perchè era proprio “la sentenza impugnata ad essere intrinsecamente caratterizzata da un’estrema genericità ed astrattezza, che non consente di contestare l’iter logico che sostiene la decisione, in quanto inesistente”; – la mancanza di una, sia pur succinta, esposizione dei motivi in fatto ed in diritto atti a sorreggere la decisione impugnata influiva anche sulla formulazione dei quesiti di diritto e di fatto ex art. 366 bis c.p.c., i quali non potevano essere ritenuti generici, in quanto a loro volta condizionati dalle apodittiche ed immotivate affermazioni del giudice di appello; – l’ufficio aveva specificato i termini della questione, indicando al giudice di merito le pagine delle proprie controdeduzioni di primo grado e di appello, “che escludono manifestamente la (pretesa dal giudice di primo grado) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”.

All’esito della lettura della memoria in questione, pertanto, la corte di legittimità “certamente non avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso”.

E’ dunque evidente che il ricorso per revocazione viene proposto per far valere non già un errore di tipo sensoriale rientrante nella descrizione dell’art. 395, n. 4) cit., bensì una diversa valutazione giuridica circa l’inammissibilità del ricorso per cassazione per ritenuta genericità dei motivi in quanto tali.

Senonchè, vale quanto già osservato da Cass. ord. 714/12 in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, nella quale l’errore era stato parimenti dedotto per avere la corte di cassazione erroneamente affermato che, dopo la relazione del consigliere designato, non erano state depositate conclusioni scritte nè memorie di parte.

Ebbene, si è in tale occasione affermato che è inammissibile il ricorso per revocazione che deduca l’omesso esame di atti difensivi asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate dalla corte. Trattandosi di un profilo processuale non rientrante nell’ipotesi tipica di errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4), e dedotto al solo fine di sostenere la non condivisibilità della soluzione offerta, in diritto, dalla corte di legittimità.

Va poi osservato come già Cass. 3137/94 avesse affermato l’ammissibilità della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4), per omesso esame di uno scritto difensivo, nella sola ipotesi in cui tale omissione sia tale da comportare una svista percettiva del giudice in ordine all’esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva, non già una diversa valutazione in diritto della fattispecie sostanziale o processuale.

Nè giova alla tesi della ricorrente quanto affermato da Cass. 362/10 e da Cass. 17163/15 circa la rilevanza revocatoria invece ravvisabile nell’ omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione; posto che, nella presente fattispecie, non di questo la ricorrente si lamenta – tanto più che l’omissione sarebbe qui caduta su un atto difensivo per sua natura insuscettibile di contenere motivi di ricorso – bensì del fatto che, ferma restando la contemplazione, nell’ordinanza in oggetto, di tutti i motivi contenuti nel ricorso per cassazione, l’omesso esame della memoria avrebbe inciso in maniera dirimente sulla valutazione di genericità dei medesimi.

Il che conferma una volta di più come l’asserito errore revocatorio riguardi, nella specie, non già una svista percettiva dipendente dall’omesso riscontro dell’effettivo deposito della memoria difensiva, bensì (se mai) un errore prettamente valutativo e di giudizio.

Da questo punto di vista, pertanto, va esclusa la sussistenza della necessaria e cogente incidenza causale tra l’omessa considerazione dello scritto difensivo e la valutazione giuridica posta a base della decisione.

Quanto, poi, alla paventata lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., si osserva (così Cass. 3137/94 cit.) che tale diritto va contemperato con l’esigenza, anch’essa di natura costituzionale, di assicurare la definizione della lite mediante la formazione del giudicato; con la conseguenza che l’opzione di accordare l’eccezionale strumento della revocazione soltanto in presenza di errori di fatto, lasciando quindi fuori ogni possibilità di sindacato sulla correttezza dei principi giuridici infine applicati (quand’anche astrattamente suscettibili di essere confutati dal vaglio delle controdeduzioni della parte soccombente) esprime una valutazione discrezionale del legislatore ordinario coerente con detta esigenza.

Affermazione, questa, già ritenuta compatibile anche con il diritto dell’unione Europea, soccorrendo in proposito quanto stabilito da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013, secondo cui: “la disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), – nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione – non viola il diritto dell’Unione Europea, non recando alcun “vulnus” al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti; atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea riconosce, da un lato, l’importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall’altro, le modalità di formazione della cosa giudicata, e quelle di attuazione del relativo principio, agli ordinamenti giuridici degli stati membri”.

Ne segue, come detto, l’inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna dell’agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale; trattandosi nella specie di amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è in quanto tale esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/16).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

– condanna parte ricorrente agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente agenzia delle entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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