Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21814 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24079-2012 proposto da:

IMMOBILIARE LA PISANA SRL, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli Avvocati FILIPPO DONATI, THOMAS MARTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PISTOIA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM.TR.IB.REG. di FIRENZE,

depositata il 24/2 /2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Immobiliare La Pisana s.r.l. impugnava l’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle entrate, per revoca delle agevolazioni L. n. 388 del 2000, ex art. 33 con riferimento ad un atto di compravendita di un terreno edificabile, sito nel Comune di Quarratta (PT), in ragione della inesistenza sia di un piano urbanistico particolareggiato, che della relativa documentazione. La CTP di Pistoia respingeva il ricorso. L’Ufficio deduceva che non solo il terreno non rientrava in area soggetta a Piano Urbanistico Particolareggiato, ma la società contribuente aveva ceduto in permuta il terreno a terzi, con atto stipulato in data 3.11.2008. La sentenza veniva appellata dalla società contribuente innanzi alla CTR della Toscana, che respingeva l’appello, in ragione della mancanza dei presupposti per la concessione delle agevolazioni. La società contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo, illustrandolo con memorie. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte 1^, allegato A al D.P.R. n. 131 del 1986 (così come modificato ed integrato dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 23, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 2011); nonchè dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione anche a quanto disposto dalla L. n. 448 del 2001, art. 76 e dalla L. n. 250 del 2003, art. 2, comma 30, e lamentando contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Parte ricorrente allega che al momento del rogito, anche se i terreni non erano inseriti in un piano urbanistico particolareggiato, avevano destinazione edificatoria, dovendosi ritenere irrilevante la mancanza di sottoscrizione di una apposita convenzione, essendo possibile provvedere anche in un momento successivo. Si argomenta, altresì, l’irrilevanza che il bene oggetto di agevolazione sia stato trasferito a terzi, in quanto l’imposta di registro nella misura fissa dell’1% si applica indipendentemente da chi sia il soggetto attuatore dell’intervento edificatorio e, dunque, anche nel caso di successivi trasferimenti dei terreni oggetto di compravendita.

1.1. Il motivo è infondato.

a) la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, consente le agevolazioni ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e di canoni di locazione, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Questa Corte, con numerose decisioni (ex plurimis v.Cass. sent. n. 16835 del 2008; id. n. 11786 del 2008, id. n. 28010 del 2009, id. n. 829 del 2012; ord. n. 7438 del 2009, sent. n. 29612 del 20119) ha dedotto la ragione della norma nella “inequivoca intenzione del legislatore di agevolare non solo l’attività propriamente edificatoria (per i noti riflessi economici anche collettivi), ma anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo sviluppo equilibrato del territorio (Cass. n. 20864 del 2008, ord. n. 7438 del 2009; Cass. 6-5 ord. n. 722 del 16.1.2015).

b) In altri termini, scopo dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro è quello di favorire l’armonica urbanizzazione di lotti inutilizzati attraverso l’attuazione di piani edilizi convenzionati, e dunque incentivare lo sviluppo del territorio secondo i parametri e gli schemi individuati dall’ente locale nello strumento urbanistico.

Orbene, sulla base di tali premesse, con indirizzo costante di questa Corte, a cui si intende dare continuità: “Il beneficio dell’assoggettamento dell’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare, infatti, di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (v. Cass. n. 7438 del 2009, n. 18679 del 2010, n. 722 del 2015).

c) Invero, l’argomento principale per disattendere l’interpretazione offerta dalla società ricorrente può essere desunto dalla “ratio” della legge, in quanto non sarebbe consentito comprendere quali ragioni vi sarebbero nel favorire chi compri e rivenda un bene, in area soggetta a piani particolareggiati, collegando tale beneficio alla tempestività dell’azione edificatoria di un successivo acquirente.

La norma, così interpretata, si discosterebbe dai principi di ragionevolezza e di eguaglianza e sarebbe sospetta di incostituzionalità.

d) Nella specie, non è contestato in atti che il terreno dopo l’acquisto è stato oggetto di un successivo trasferimento (atto di permuta stipulato in data 3.11.2008), con la conseguenza che la CTR ha fatto buon governo del suindicati principi, laddove ha affermato che ai fini della concessione del beneficio fiscale è necessario che l’edificazione sia realizzata entro il quinquennio dal primo acquirente, non essendo irrilevante l’identità soggettiva dell’acquirente che ne usufruisce e di colui che provvede entro il quinquennio all’utilizzazione edificatoria del bene.

2. Per quanto sopra, il ricorso va rigettato. Tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto del ricorso, rispetto all’epoca dell’introduzione del giudizio, si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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