Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21814 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 09/10/2020), n.21814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19694-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.O., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCA POZZI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta e chiede

l’accoglimento.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 32/05/14 del 14.1.14, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi due avvisi di liquidazione con cui – previa revoca dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi – l’agenzia delle entrate medesima recuperava la maggiore imposta proporzionale di registro sull’atto 6 novembre 2006 (e relativo mutuo bancario) con il quale C.O. aveva acquistato un immobile ad uso abitativo in Creazzo (VI).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’inadempimento del contribuente al trasferimento della residenza entro 18 mesi costituiva fatto pacifico di causa, nè tale inadempimento trovava esimente nell’inagibilità dell’immobile acquistato (doppio allagamento), non concretando quest’ultima una causa di forza maggiore; – purtuttavia, l’agevolazione doveva essere ugualmente riconosciuta per il solo fatto che il contribuente aveva in Creazzo la sede della propria attività lavorativa, a nulla rilevando che quest’ultima circostanza non fosse stata da lui espressamente dichiarata nell’atto di trasferimento, nè fosse da tale atto desumibile.

Resiste con controricorso il contribuente.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, tariffa Prima parte, Nota II bis all. Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la spettanza del beneficio nonostante che fosse pacifico il mancato trasferimento della residenza (senza esimente alcuna) nel termine di diciotto mesi; e che del tutto irrilevante fosse l’ubicazione in Creazzo della sede lavorativa del contribuente, dal momento che tale presupposto non era stato dichiarato nell’atto di acquisto quale titolo per l’agevolazione richiesta.

p. 2.2 Il motivo è fondato in ragione di quanto più volte affermato da questa corte di legittimità, secondo cui: “In tema di beneficio fiscale relativo all’acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell’effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall’agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza” (Cass. n. 13850/17 ord.).

Ha poi osservato Cass. n. 6501/18 ord., in termini con la presente fattispecie, che: “In tema d’imposta di registro, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata, l’agevolazione cd. “prima casa” è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poichè le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene e, peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione per il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente, nonostante quest’ultimo avesse dimostrato, successivamente all’acquisto, di avere comunque diritto all’agevolazione, svolgendo la propria attività lavorativa nel medesimo comune)”.

Si tratta di indirizzo che pone condivisibilmente in evidenza l’alternatività ed infungibilità intercorrente tra le plurime cause agevolative previste dalla legge, da correlarsi all’onere dichiarativo della parte che se ne voglia avvalere ed alla tutela dell’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria, affidata – appunto a seconda dell’opzione agevolativa prescelta dal contribuente al momento dell’atto – a modalità e termini decadenziali differenti.

Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa del su richiamato orientamento interpretativo di legittimità; le spese del presente giudizio vengono invece poste a carico del controricorrente in ragione di soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

pone le spese del giudizio di legittimità a carico di quest’ultimo, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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