Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21813 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16656-2016 proposto da:

SOGET SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE’ CAVALIERI

11 STUDIO ACDLEX, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PLASTICA CAMPANIA DI V.A. SAS, domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GAETANO MORENA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ANGRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11891/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Soget spa, in qualità di concessionaria del Comune di Angri (SA), propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 11891/15 del 25 novembre 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento da essa notificato, per Tarsu 2007/2012, alla Plastica Campania di V.A. & c. sas.

La commissione tributaria regionale, per quanto qui rileva, ha osservato che: – Soget, a fronte della contestazione della società contribuente, non aveva provato, mediante la produzione in giudizio della delibera comunale di affidamento del servizio di accertamento e riscossione, la propria legittimazione all’attività impositiva; – tale questione rientrava nella giurisdizione del giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2, comma 3.

Resiste con controricorso Plastica Campania sas, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dal Comune di Angri, pure intimato.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Soget lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – violazione dei limiti esterni e dei limiti interni della giurisdizione del giudice tributario. Per avere la Commissione Tributarla Regionale affermato incidentalmente la carenza di potere accertativo di essa concessionaria, nonostante che tale questione: – avesse natura prettamente amministrativa non direttamente influente sul rapporto tributario; – concernesse la disamina di un atto, la delibera di affido del servizio, non avente natura generale e regolamentare, così da esulare dalla disapplicazione da parte del giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7.

p. 2.2 I motivo è inammissibile per difetto di pertinenza alla decisione.

Diversamente da quanto in esso si sostiene, la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto ricorso all’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ma si è limitata a rilevare la carenza di prova della legittimazione attiva in capo alla società concessionaria: “in difetto di prova circa l’esistenza di un valido atto di conferimento dell’incarico di accertamento ed esazione dell’imposta in oggetto, l’avviso contestato con il ricorso introduttivo di causa va annullato per mancato riscontro della legittimazione della Soget ad adottarlo e, prima ancora, della sua legittimazione ad acquisire sul territorio gli elementi utili al riguardo”.

La ratio decidendi della Commissione Tributaria Regionale, per meglio dire, non riposa dunque sull’affermazione – seppure incidentale – della invalidità della delibera di affido menzionata in avviso, in quanto affetta da un tipico vizio dell’atto amministrativo. Il giudice di appello non si pronuncia affatto sulla legittimità di questa delibera, limitandosi invece ad affermare che, a fronte della contestazione della società contribuente, la prova della legittimazione impositiva di Soget gravava a carico di quest’ultima, e non poteva trarsi dalla sola indicazione, nell’avviso di accertamento opposto, degli estremi della delibera di conferimento dell’incarico.

Il problema di causa non riguardava dunque l’limiti, esterni o interni, della giurisdizione tributaria in relazione alla disapplicazione dell’atto amministrativo generale quanto – all’interno di tale giurisdizione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2- la ripartizione dell’onere della prova sulla legittimazione attiva della società concessionaria.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso Soget deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e art. 2697 c.c.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la carenza di potestà accertativa, nonostante che la società contribuente avesse contestato solo in maniera generica, e senza neppure produrla in giudizio, la delibera comunale di affido del servizio indicata nell’avviso di accertamento opposto (allegati per autosufficienza al ricorso per cassazione: sia l’avviso di accertamento, sia la determina dirigenziale n. 82 del 15 marzo 2011).

p. 3.2 n motivo è fondato.

Va premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest’ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 e molte altre).

Su tale premessa va considerato come non bastasse genericamente allegare l’assenza del potere di accertamento in capo a Soget (nella sua veste di concessionaria dell’attività di riscossione), occorrendo invece che la contribuente specificasse per quale motivo e vizio amministrativo la delibera in materia – menzionata nell’avviso e di cui non può negarsi la piena ed integrale conoscibilità, in quanto assoggettata alle forme di pubblicità previste dalla legge – fosse illegittima; ciò, segnatamente, sotto il profilo della contrarietà, della delibera stessa ovvero della convenzione di affido da essa recepita, all’art. 52 cit., costituente il fondamento normativo del potere accertativo esercitato (Cass. n. 13848/04; 22643/04 ed altre).

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo; la Commissione Tributaria Regionale, ferma la legittimazione di Soget, deciderà nel merito gli altri motivi di opposizione all’avviso, ritenuti assorbiti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA