Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21813 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3585-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BIRKO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIOIELLO per delega

dell’Avvocato ROMANELLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della società Birko s.r.l., avverso la sentenza n. 74/5/10 pronunciata in data 8 luglio 2010 e depositata in data 18 novembre 2010, della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la quale è stato accolto il ricorso della contribuente in una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di recupero del credito d’imposta – usufruito dalla predetta società, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, nell’anno 2002 – in conseguenza della revoca dell’agevolazione fiscale stante il mancato riconoscimento dell’investimento documentato dalle fatture n. (OMISSIS) emesse dalla società Fiorentini per l’importo complessivo di Euro 245.000. Secondo l’Ufficio si trattava di investimento non consistente nell’acquisizione di beni strumentali nuovi ma di ristrutturazione eseguita su di un immobile condotto dall’impresa in locazione. Con la sentenza d’appello è stata riformata la decisione n. 9/11/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva rigettato il ricorso della contribuente. I giudici d’appello, in particolare, hanno ritenuto che la ricorrente, con la documentazione prodotta, aveva provato che le opere eseguite erano funzionali alla messa in funzione di un sistema produttivo nuovo, ancorchè su beni di terzi, poichè tali opere servivano a posizionare una macchina per la produzione di azoto, per la realizzazione di locali produzione e confezionamento e per la messa norma dell’impianto stesso. Si trattava, dunque, di investimenti funzionali al miglioramento della produzione e non rilevava che l’investimento fosse stato fatto su beni di terzi poichè la norma di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 non prevedeva alcuna eccezione all’investimento, dato che menzionava unicamente i nuovi investimenti. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

2. L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso, deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 380 del 2000, art. 8, non potendo l’investimento in oggetto beneficiare dell’agevolazione fiscale, trattandosi di spese incrementative su beni inseriti nel ciclo produttivo effettuate su beni di proprietà di terzi ed avuti in locazione.

3. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, ancorchè per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate dalla ricorrente. La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il credito d’imposta, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (oggi artt. 103 e 104), TUIR, all’epoca vigente. La norma prevede, infatti, che “per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 61 e 68, esclusi i costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine ordinarie di ufficio”….concernente i “coefficienti di ammortamento”, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’ investimento della stessa struttura produttiva”. I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad essere utilizzati dall’imprenditore per più esercizi), oltre al requisito della novità, devono avere la caratteristica di essere ammortizzabili fiscalmente (secondo la procedura che consente di ripartire nel tempo il costo del cespite e che riflette la residua possibilità di utilizzazione del bene). Ove i beni insistano su suolo altrui, deve essere fornita prova dal contribuente, che invoca il diritto di fruire dell’agevolazione fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che configurino beni autonomi rispetto all’immobile di terzi cui accedono (Sez. 5, Sentenza n. 28535 del 20/12/2013; Sez. 5, Sentenza n. 21411 del 30/11/2012).

Nella specie la CTR ha riconosciuto la spettanza dell’agevolazione in quanto le opere oggetto dell’investimento costituivano beni strumentali nuovi funzionali al miglioramento della produzione, ma non ha considerato se si trattasse di beni ammortizzabili. Ora, obiettivo della legge era quello di promuovere nuovi investimenti produttivi in aree territoriali svantaggiate, in funzione dell’incremento della produttività.

Come la stessa Amministrazione ha esposto nella Risoluzione n. 55/2003, la circostanza che le spese siano riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà non esclude, in linea di principio, che le stesse possano rilevare ai fini dell’agevolazione in questione, occorrendo verificare il loro corretto trattamento contabile. Ne deriva che, se si tratta di spese incrementative che si riferiscono a beni che non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto al bene a cui accedono, e come tali devono essere classificate civilisticamente nell’attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazioni immateriali, esse fiscalmente rientrano nella disciplina dell’art. 14, comma 3 e come tali non possono rilevare ai fini dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, costituendo non beni autonomi, ma, stante l’accessione su beni altrui, meri costi deducibili (nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio); nell’ipotesi in cui, invece, le spese incrementative su beni di terzi sono classificate, secondo corretti principi contabili, tra le immobilizzazioni materiali in quanto riferibili a beni materiali che hanno una loro autonoma funzionalità, sono agevolabili ai sensi dell’art. 8 in quanto costituiscono beni materiali e non dei meri costi. In sostanza, la sola circostanza che l’opera sia realizzata su suolo altrui non è decisiva, a condizione che i relativi costi possano essere contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali, in quanto il bene, avendo una sua autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere da quello di terzi a cui accede, al termine del periodo di locazione o di comodato può essere rimosso ed utilizzato separatamente dall’investitore.

L’impugnata decisione va, perciò, cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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