Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21813 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017), n. 21813
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13380-2012 proposto da:
ILEX SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CUBONI 12, presso
lo studio dell’avvocato CLAUDIO VISCO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALESSANDRO TRAISCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI LONATO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 20/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Con avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni l’Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, alla società ILEX s.r.l., e liquidava le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria, in relazione all’atto registrato in data 7.4.2003, relativo all’acquisto di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, che erano stati rivenduti prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, senza che si fosse provveduto alla prescritta utilizzazione edificatoria. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR della Lombardia. La società ILEX s.r.l. propone ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo. L’ Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, della L. n. 448 del 2001, art. 76 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che l’interpretazione delle norme offerta dalla CTR si pone in contrasto con lo spirito della legge e con il chiaro orientamento delle Commissioni tributarie, posto che il soggetto acquirente può beneficiare dell’agevolazione anche se trasferisce l’area ad un terzo acquirente, il quale realizzi l’opera entro il quinquennio. Parte ricorrente evidenzia che, nella specie, non è contestato che le aree acquistate con le agevolazioni sono state in parte edificate dalla ILEX s.r.l. ed in parte dai suoi aventi causa, e comunque nel termine quinquennale decorrente dalla data dell’acquisto da parte della prima.
2. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che, in data 10 luglio 2017, la società ricorrente ha depositato un atto rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’Avvocatura erariale per accettazione, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nella predetta richiesta viene riferito che l’Agenzia delle entrate ha accolto l’istanza di autotutela e, con provvedimento di annullamento parziale in data 22.4.2015, ha accolto le richieste della società contribuente, con la conseguenza non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio.
3. Sulla base dei rilievi espressi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere (Cass. n. 4257 del 2017), in ragione del sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. S.U. n. 2674 del 1993; Cass. S.U. n. 6626 del 1997; Cass. n. 13113 del 2003; Cass. n. 2934 del 2015).
L’esito della lite giustifica ampliamente la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017