Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21813 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 09/10/2020), n.21813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18980-2014 proposto da:

ICOS SERBATOI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIDOLFI per delega dell’Avvocato

TINELLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta agli

atti.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1. La Icos Serbatoi spa propone undici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 218/16/13 del 10.6.2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla agenzia delle entrate al rimborso dell’imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dalla società versata in relazione a taluni decreti giudiziali di trasferimento di immobili ubicati in (OMISSIS). Imposta di cui la società assumeva la debenza in misura fissa, trattandosi di immobili rientranti in ambito territoriale oggetto di piano di recupero urbanistico (agevolazione L. n. 168 del 1982, ex art. 5).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’agevolazione richiesta non spettasse, posto che: – il piano di recupero di (OMISSIS) era incorso in scadenza decennale (27 marzo 2000) prima dei decreti di trasferimento oggetto di registrazione (2004); – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il piano di recupero in questione non poteva ritenersi ancora efficace in forza del decreto 17 giugno 1999 del presidente della Regione Sicilia avente ad oggetto l’approvazione dell’accordo di programma per la riqualificazione urbana di (OMISSIS), dal momento che tale decreto neppure era presente agli atti del giudizio;

– la delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 178/98, con la quale l’amministrazione aveva dato atto che il vigente piano particolareggiato per (OMISSIS) (poi scaduto) aveva il valore di piano di recupero convenzionato anche ai fini delle agevolazioni di legge, non costituiva adozione di un nuovo piano di recupero suscettibile di ulteriore decennio di vigenza; neppure tale valore poteva riconoscersi alla delibera di giunta n. 127/2005 con la quale l’amministrazione comunale aveva confermato l’esistenza e la vigenza del piano di recupero, atteso che non era sul punto intervenuta la necessaria approvazione da parte della Regione (alla quale la delibera neppure era stata trasmessa), con la conseguenza che non poteva, in base a tale delibera, attribuirsi efficacia di piano di recupero al piano particolareggiato; – dell’agevolazione richiesta faceva difetto non solo l’elemento oggettivo (piano di recupero) ma anche quello soggettivo, non avendo la società provato, nè allegato, di essere uno dei soggetti attuatori del recupero medesimo.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con i motivi di ricorso per cassazione, la società deduce:

– (primo motivo) violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (L. n. 168 del 1982, art. 5. comma 1; L. n. 457 del 1978, art. 27 segg., L. n. 1150 del 1942, artt. 16 e 17), per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di considerare che la perdita di efficacia decennale del piano di recupero riguardava soltanto gli aspetti espropriativi del medesimo, non anche le prescrizioni urbanistiche che restavano invece operanti a tempo indeterminato;

– (secondo motivo) nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), atteso che la Commissione Tributaria Regionale aveva negato rilevanza (quanto a parificazione di effetti tra l’adottato programma di riqualificazione urbana di (OMISSIS) ed il piano di recupero) al decreto presidenziale Regione Sicilia 17 giugno ‘99 stante la sua mancata produzione in giudizio, nonostante che l’agenzia delle entrate mai ne avesse disconosciuto l’esistenza;

– (terzo motivo) violazione e falsa applicazione del giudicato, dal momento che l’avvenuta approvazione dell’accordo di programma di riqualificazione urbana in questione costituiva un elemento definitivamente acquisito in giudizio, perchè posto a base della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, non censurata sul punto;

– (quarto motivo) omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo costituito dalla non necessità di trasmissione ed approvazione regionale della citata delibera del consiglio comunale di Siracusa n. 178/98, dalla quale derivava l’efficacia per ulteriori 10 anni del piano di recupero individuabile nel piano particolareggiato di (OMISSIS);

– (quinto motivo) omesso esame dell’ulteriore fatto decisivo costituito dalla protrazione di efficacia, fino al 22 novembre 2008, del piano particolareggiato in questione, in quanto piano di recupero, così come derivante, anche ai fini agevolativi, dalla delibera della giunta comunale di Siracusa n. 127/2005;

– (sesto motivo) violazione di legge, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che la delibera del consiglio comunale 178/98 cit. non esplicasse effetto di equiparazione a piano di recupero in quanto non approvato dalla Regione, nonostante che tale approvazione non fosse necessaria L. n. 457 del 1978, ex artt. 34, e L. n. 47 del 1985, art. 24;

– (settimo motivo) violazione di legge, per avere la Commissione Tributaria Regionale escluso la protrazione ultradecennale degli effetti del piano di recupero sulla base di una illegittima distinzione tra adozione ex novo del piano di recupero ed attribuzione di valenza di piano di recupero (citate delibere 178/98 e 127/05) ad uno strumento urbanistico di dettaglio già in essere, L. n. 457 del 1978, ex art. 34;

– (ottavo motivo) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale ex art. 1367 c.c., comma 1 (applicabili anche agli atti amministrativi), avendo la Commissione Tributaria Regionale fornito, delle menzionate delibere comunali, un’interpretazione sostanzialmente abrogante, in contrasto con il principio di conservazione degli effetti degli atti;

– (nono motivo) violazione del giudicato interno implicito, siccome formatosi sulla sussistenza del requisito soggettivo dell’agevolazione (soggetto attuatore del recupero), mai contestato dall’agenzia delle entrate, ed implicitamente ravvisato dal primo giudice nel riconoscere il diritto alla agevolazione;

– (decimo motivo) nullità della sentenza per violazione del principio di contestazione, con riguardo allo stesso elemento costituito dal requisito soggettivo dell’agevolazione, mai negato dall’amministrazione finanziaria;

– (undicesimo motivo) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che il diniego di rimborso violava il principio di legittimo affidamento, nella specie riposto dalla società nelle menzionate delibere comunali di equiparazione ed estensione di efficacia del piano di recupero; principio rilevante per escludere non solo le sanzioni ma anche la stessa esigibilità dell’obbligazione tributaria.

p. 2.2 I ricorso è infondato.

Questa corte di legittimità si è più volte occupata dei presupposti – oggettivo e soggettivo – dell’agevolazione in questione; e ciò anche sotto il profilo della equiparabilità, in contesto di avvenuta decadenza decennale del piano di recupero, di quest’ultimo al piano particolareggiato.

Si è così affermato che: “L’agevolazione fiscale di cui alla della L. n. 168 del 1982, n. 168, art. 5, comma 1, è subordinata alla contemporanea presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell’essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionato) L. n. 457 del 1978, ex art. 27 e ss., e nella realizzazione degli interventi di recupero da parte dei loro acquirenti. Ne consegue che il beneficio può essere riconosciuto – attesa anche la natura delle norme agevolatrici, di stretta interpretazione – solo se la ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano indicato all’atto del trasferimento e non quando l’immobile, incluso nelle zone di recupero, sia restaurato o addirittura alienato dopo la scadenza del termine per l’esecuzione del piano, ormai inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione” (Cass. n. 27904/18 ord.); e che: “In tema di agevolazioni fiscali, la L. n. 168 del 1982, art. 5, nel prevedere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 27, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, sicchè l’equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato non può intendersi generalizzata, ma va limitata, come stabilito dalla L. n. 457 del 1978, art. 34, solo ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente” (Cass. n. 2397/17).

Là dove, nella specie, il piano particolareggiato risale al 1990, essendo dunque successivo alla legge in questione.

Nè mancano plurimi e concordi precedenti di legittimità (Cass.nn. 2399/17; 32964/18; 29644/19 ed altre, con ulteriori richiami) che hanno esaminato la specifica problematica del piano di recupero di (OMISSIS) in termini esattamente sovrapponibili alla presente fattispecie, ed i cui passaggi salienti possono così ricostruirsi: – la L. n. 168 del 1982, art. 5 (Misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa) dispone che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e segg., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa”; – in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi (di natura oggettiva e soggettiva) che integrano la fattispecie normativa, e che l’agevolazione (per sua natura assoggettata a stretta interpretazione) è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero integrante la finalità perseguita dal legislatore; – in ordine allo strumento urbanistico relativo al recupero del quartiere di (OMISSIS), si è da tempo formato un orientamento consolidato nel senso che il disposto normativo si richiama solo al piano particolareggiato e non anche agli standard urbanistici che continuano a permanere sine die nella zona, sicchè l’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta allorquando uno dei suoi elementi costitutivi (appunto la realizzazione del piano di recupero) non sia più attuale, essendo venuto meno per decorso dei termini di validità; – deve conseguentemente essere negato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogito venga stipulato dopo l’intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico, di validità decennale (nella specie è pacifico che il piano di recupero fosse spirato nel marzo 2000, a fronte di decreti di trasferimento del 2004); – questa soluzione non è sovvertita dalle menzionate delibere Comune di Siracusa nn. 178/98 e 127/05, in quanto inidonee ai fini tributari, indipendentemente dall’approvazione regionale, ad attribuire ultrattività al piano di recupero perento, posto che esse sono state adottate, L. n. 457 del 1978, ex art. 34, per finalità diverse da quelle perseguite dalle leggi regionali nn. 70/76 e 34/85 in base alle quali venne adottato il piano particolareggiato del 1990; – ancorchè il citato art. 34 stabilisse che ai piani particolareggiati già approvati alla data della sua entrata in vigore, e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni potevano attribuire, con delibera del consiglio comunale, il valore di piani di recupero, con conseguente applicazione delle disposizioni del relativo titolo, le delibere in questione non potevano servire a fare decorrere nuovamente, ab initio, il termine di efficacia del piano particolareggiato, ma solo a rendere efficace la normativa di cui alla L. n. 457 del 1978, artt. 27 ss.; – non può dunque condividersi che, con le delibere del consiglio comunale L. n. 457 del 1978, ex art. 34, il beneficio fiscale oggetto di discussione sia stato esteso oltre il termine di durata massima di legge, fissato in 10 anni, del piano particolareggiato in relazione al quale esso è stato richiesto; – in ordine alla lamentata lesione del principio del legittimo affidamento in materia tributaria (L. n. 212 del 2000, art. 10), questo rileverebbe nel caso concreto (costituito non da atto impositivo di recupero, ma da istanza di rimborso di quanto pagato nell’esatta osservanza della legge) sotto il profilo non della vigenza di uno strumento urbanistico di contenuto ‘similè a quello scaduto o che ne proroghi talune misure, bensì della persistente applicabilità della norma agevolatrice, in ipotesi di comportamento generato o favorito da un atto della Amministrazione finanziaria dello Stato; la quale tuttavia non risulta, nè la parte lo deduce, aver mai emanato atti legittimanti l’interpretazione propugnata dalla contribuente.

p. 2.3 Da questo indirizzo interpretativo di legittimità, non persuasivamente superabile dalle considerazioni svolte dalla Icos Serbatoi, discende l’insussistenza dei denunciati vizi normativi di ordine tanto sostanziale (posto che la decisione della Commissione Tributaria Regionale risulta del tutto conforme a tale indirizzo) quanto processuale (riferiti ad aspetti che si rivelano non dirimenti ai fini decisori). Il che, in particolare, va riferito anche alle doglianze sull’elemento soggettivo della fattispecie agevolativa, in quanto comunque superate (proprio in forza del suddetto orientamento che richiede il concorso di tutti gli elementi che rendono meritevole il beneficio) dall’accertata ed assorbente insussistenza di quello oggettivo.

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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