Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21812 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12798-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A., C.E., CA.AL.,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO GARAVOGLIA giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 11/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,
depositata il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per i controricorrenti l’Avvocato VIGNOLI per delega
dell’Avvocato LUCISANO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
per entrambi i motivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino con avviso di liquidazione d’imposta accertava che i contribuenti C.A., C.E. e Ca.Al. avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131 in quanto l’immobile da loro acquistato in ragione di un terzo ciascuno sito nel comune di (OMISSIS) doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi di legge.
Avverso l’avviso di recupero d’imposta i contribuenti proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che lo respingeva con sentenza appellata dai soccombenti davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
I giudici di secondo grado accoglievano l’appello dei contribuenti ritenendo che nel computo della superficie totale dell’immobile dovesse essere escluso il locale tavernetta posto al piano seminterrato.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 Tabella A parte seconda nr. 21 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con la nota 2 bis art. 1 della Tariffa D.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha ritenuto che l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) non fosse tassativa e, così facendo, ha escluso dal calcolo della superficie complessiva dell’immobile il locale taverna al piano interrato, senza che la parte avesse fornito alcuna dimostrazione della natura non abitabile del locale.
Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
Questa Corte ha avuto modo di stabilire che (sez. 5, Sentenza n. 861 del 17/01/2014) “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51 le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.
Pertanto erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto non computabile la superficie del locale tavernetta che non rientra nella tipologia di locali sopra indicati (vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 10807 del 28/06/2012) in quanto deve quindi ritenersi che anche la tavernetta sia computabile ai fini della superficie utile complessiva non risultando tra l’altro nemmeno dalla perizia di parte che tace sul punto che sia un vano a fruibilità ridotta e non computabile.
Sul punto si è espressa anche Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 che in caso analogo ha affermato in riferimento alla “Utilizzabilità” della superficie: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’art. 1, comma 3, Parte prima, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso”.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con rinvio davanti alla Commissione Tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione affinchè applichi i principi di diritto sopra indicati nonchè per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Commissione Tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016