Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21812 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21812
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.R., elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Monti Parioli n. 48, presso l’avv. Marini Giuseppe, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Carlo Amato giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto
n. 72/14/05, depositata il 26 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29
settembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente e
l’avv. Giuseppe Marini per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 72/14/05, depositata il 26 gennaio 2006, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di P.R., esercente l’attività di “pilota di porto”, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.
2. Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con i cui due motivi si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo – sostenendo la tesi dell’assoggettamento all’imposta di chiunque eserciti attività professionale, anche se con la sola organizzazione indispensabile, non contestando che il contribuente svolga attività di lavoro autonomo – ed il vizio di motivazione, è infondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. nn. 3676, 3677, 3678 del 2007 e numerosissime successive conformi).
La sentenza contiene l’accertamento in fatto dell’assenza di autonoma organizzazione (con particolare riferimento alla circostanza che l’organizzazione è riferibile alla “Corporazione” cui il contribuente appartiene), non oggetto di adeguata censura.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011