Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21812 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1934-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SAN BIAGIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDOARDO BELLI

CONTARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 329/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. DI

BRESCIA, depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni l’Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, all’Immobiliare San Biagio s.r.l., e liquidava le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura ordinaria, in relazione all’atto registrato in data 24.5.2006, relativo all’acquisto di terreni edificabili, che erano stati rivenduti prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, senza che si fosse provveduto alla prescritta utilizzazione edificatoria. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva rigettato dalla CTR della Lombardia, ritenendo che, ai fini delle agevolazioni fiscali non è richiesto che il soggetto che provveda alla utilizzazione edificatoria nel termine quinquennale dell’acquisto sia lo stesso che abbia usufruito del trattamento fiscale di favore. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo. La società Immobiliare Biagio s.r.l. si è costituita con controricorso. La Procura Generale della Corte di cassazione ha presentato memorie chiedendo l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, L. n. 448 del 2001, art. 76, e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha errato nell’affermare che il soggetto acquirente può beneficiare dell’agevolazione anche se trasferisce l’area ad un terzo acquirente, il quale realizza l’opera entro il quinquennio.

1.1. Il motivo è fondato.

a) la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, consente le agevolazioni ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e di canoni di locazione, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Questa Corte, con numerose decisioni (ex plurimis v. Cass. sent. n. 16835 del 2008; id. n. 11786 del 2008, id. n. 28010 del 2009, id. n. 829 del 2012; ord. n. 7438 del 2009, sent. n. 29612 del 20119) ha dedotto la ragione della norma nella “inequivoca intenzione del legislatore di agevolare non solo l’attività propriamente edificatoria (per i noti riflessi economici anche collettivi), ma anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo sviluppo equilibrato del territorio (Cass. n. 20864 del 2008, ord. n. 7438 del 2009; Cass. 6-5 ord. n. 722 del 16.1.2015).

In altri termini, scopo dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro è quello di favorire l’armonica urbanizzazione di lotti inutilizzati attraverso l’attuazione di piani edilizi convenzionati, e dunque incentivare lo sviluppo del territorio secondo i parametri e gli schemi individuati dall’ente locale nello strumento urbanistico.

b) Orbene, sulla base di tali premesse, con indirizzo costante di questa Corte, a cui si intende dare continuità: “Il beneficio dell’assoggettamento dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare, infatti, di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (v. Cass. n. 7438 del 2009, n. 18679 del 2010, n. 722 del 2015).

c) Invero, l’argomento principale per disattendere l’interpretazione offerta dalla CTR nella sentenza impugnata può essere desunto dalla “ratio” della legge, in quanto non sarebbe consentito comprendere quali ragioni vi sarebbero nel favorire chi compri e rivenda un bene, in area soggetta a piani particolareggiati, collegando tale beneficio alla tempestività dell’azione edificatoria di un successivo acquirente.

La norma, così interpretata, si discosterebbe dai principi di ragionevolezza e di eguaglianza e sarebbe sospetta di incostituzionalità.

d) Nella specie, la CTR non ha fatto buon governo del suindicato principio, affermando che ai fini della concessione del beneficio fiscale è necessario che l’edificazione sia realizzata entro il quinquennio, essendo irrilevante l’identità soggettiva dell’acquirente che ne usufruisce e di colui che provvede, entro tale termine, all’utilizzazione edificatoria del bene.

2. Per quanto sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

Tenuto conto dell’andamento della lite e del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni in esame, rispetto all’epoca dell’introduzione del ricorso, le spese di giudizio dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controparte, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso proposto dalla società contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei precedenti gradi di merito e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA