Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21811 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 29/07/2021), n.21811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25734/2018 proposto da

G.V., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli

n. 54, presso lo studio dell’avvocato Bargiacchi Siro Ugo Vincenzo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato De Tollis

Alessandra, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2020 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Edoardo Nesci, con delega

scritta, che si riporta alle conclusioni in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- G.V. ha presentato domanda tardiva di insinuazione nel passivo fallimentare della s.p.a. (OMISSIS), per crediti da lavoro dipendente. Ha assunto, in particolare, di avere svolto mansioni di lavoro superiori a quelle di impiegato d’ordine di quinto livello e ha chiesto il maggiore riconoscimento retributivo correlato allo svolgimento delle superiori mansioni di cui al sesto livello.

Il giudice delegato ha respinto la domanda di insinuazione, perché ha ritenuto l’accertamento richiesto non compatibile con il procedimento di verifica dei crediti nel passivo fallimentare.

2.- G.V. ha presentato opposizione L.Fall., ex art. 98 ss., avanti al Tribunale di Palermo. Che ha respinto la domanda, con provvedimento depositato in data 3 agosto 2018.

3.- Il Tribunale ha ritenuto non provata la pretesa creditoria.

Più in particolare, ha rilevato che, nel contesto del ricorso in opposizione, il preteso creditore “non ha specificamente indicato i 151 documenti allegati all’istanza di insinuazione”, limitandosi a chiederne l’acquisizione, “salvo poi provvedere egli stesso, successivamente, alla produzione”. “In assenza di indicazione specifica”, tuttavia, i “documenti non avrebbero potuto essere acquisiti”; né il ricorrente avrebbe potuto produrli in seguito, atteso il disposto della L.Fall., art. 99.

Posta l’inutilizzabilità di tale produzione – ha proseguito il Tribunale -, non v’e’ spazio reale per potere procedere alla verifica dell’eventuale correttezza della domanda del preteso creditore.

Questi chiede il riconoscimento di un credito retributivo per il compiuto svolgimento di mansioni diverse da quelle di cui all’inquadramento e rispondenti a un inquadramento superiore; “fondamentale importanza ha, quindi, conoscere esattamente quali sono le caratteristiche del V e del VI livello dei lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana”. Sennonché, “l’opponente non ha appunto prodotto il c.c.n.l. di riferimento (rectius, lo ha prodotto quando ormai il termine a sua disposizione era decorso)”.

D’altro canto, neppure è possibile un’acquisizione d’ufficio del contratto collettivo, posto al procedimento di verifica non risultano applicabili le regole relative al processo del lavoro (che avrebbero consentito un’acquisizione ex officio). Ne’ possono soccorrere, in proposito, le prove testimoniali assunte nel procedimento: “queste sono state fatte oggetto di vivaci reciproche contestazioni, che non consentono in alcun modo di ritenere pacifico che il G. abbia svolto con continuità e prevalenza attività proprie del V o del VI livello”.

4.- Avverso questa decisione, G.V. ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi di cassazione.

Il Fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

5. – La controversia è stata chiamata all’adunanza non partecipata della Sesta sezione civile – 1, fissata per il 6 marzo 2020.

In vista di questa adunanza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

6.- Con ordinanza 9 giungo 2020, n. 10942, il Collegio ha rilevato che le questioni sollevate con i motivi di ricorso “rendono opportuna la rimessione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 475 c.p.c., u.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.1.- Con il primo di motivo, il ricorrente – sotto la rubrica “violazione di legge dell’art. 99, comma 2, n. 4; motivazione perplessa e pretestuosa; omesso esame dei presupposti di formazione del fascicolo di parte” – assume che il deposito della documentazione contenuta nel “fascicolo relativo alla domanda di insinuazione, pacificamente rinvenuta all’interno del fascicolo di parte nel corso del giudizio di opposizione, è avvenuto unitamente e contestualmente al ricorso, tramite la produzione di una carpetta di studio contenente per intero tale documentazione e il relativo indice”.

7.2.- Col secondo motivo. rubricato “violazione di legge dell’art. 99, comma 2, n. 4; motivazione perplessa e pretestuosa” il ricorrente sostiene che, trattandosi nella specie di una devoluzione piena della domanda al giudice dell’opposizione, deve ritenersi che la richiesta di acquisizione sia sufficiente a dimostrare il rispetto del disposto di legge, senza necessità di un richiamo singulatim in elenco dei 151 documenti prodotti. Nei fatti, si intendevano richiamare tutti i documenti prodotti con la domanda di insinuazione.

7.3.- Col terzo motivo – rubricato “violazione della L.Fall., art. 99, comma 3, n. 4 – stessa censura sotto diverso profilo” -, il ricorrente denunzia che la controversia è stata decisa con una visione parziale delle risultanze probatorie e con mortificazione della complessiva istruttoria svolta nel corso del giudizio”.

7.4.- Col quarto motivo – intestato “motivazione perplessa e insufficienza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato fatto oggetti di discussione fra le parti” -, il ricorrente lamenta che la decisione del Tribunale, oltre a non avere tenuto conto del c.c.n.l. prodotto tra i documenti, ha pure ignorato la sussistenza e le risultanze della CTU espletata nel corso del procedimento di opposizione, che pure aveva indicato e quantificato le differenze di trattamento retributivo e previdenziale corrente tra i due livelli in questione.

7.5.- Col quinto motivo – intestato “motivazione pretestuosa ed esame di circostanza insussistente e inesistente nullità derivata del provvedimento” -, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale si sia riferito a una domanda di riserva in realtà mai presentata, sollevando d’ufficio un’eccezione in realtà inconciliabile con lo stato della procedura e violando così il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

8.- I diversi motivi che vengono sviluppati nel ricorso vengono – con la sola eccezione del quinto e ultimo motivo – via via a confrontarsi, l’un dopo l’altro, con i distinti passaggi che rappresentano il percorso motivazionale seguito dal giudice palermitano per giungere al risultato di respingere l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente. Nel concreto, la concatenazione è tale che la caducazione di uno di questi passaggi comporta, per l’effetto, che l’intera motivazione ne risulta inevitabilmente colpita.

Posti i dati elementi e facendo ricorso al principio della c.d. “ragione più liquida” (su cui v., tra gli interventi più recenti, Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 18 aprile 2019, n. 10839; Cass., 26 novembre 2019, n. 30745), il Collegio ritiene opportuno portare subito la trattazione all’esame del quarto motivo del ricorso.

9.- Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Nella sua sostanza prima, il motivo rimprovera al Tribunale di Palermo di avere stabilito di non potere prendere cognizione dei termini del c.c.n.l. di riferimento (perché il relativo documento non era comunque entrato nel contesto del materiale probatorio utilizzabile), senza tuttavia avere esaminato una circostanza che, al riguardo, si mostra invece decisiva.

All’affermazione del Tribunale questo motivo specificamente oppone che lo stesso Tribunale aveva disposto, tramite il giudice istruttore, l’espletamento di una apposita consulenza tecnica d’ufficio, affidata alla dottoressa C..

Nei fatti, tale consulenza ha pacificamente riguardato le differenze retributive effettivamente esistenti tra lo svolgimento delle mansioni del quinto livello e il compimento invece di quelle del sesto livello. Ora, non v’e’ dubbio che l’effettuazione concreta del calcolo di queste differenze passa necessariamente attraverso l’esame delle corrispondenti voci (e correlate mansioni) che risultano contemplate nel c.c.n.l. di riferimento: non potrebbe essere diverso.

Con la conseguenza che, nella specie, il c.c.n.l. di specifico riferimento risultava senz’altro agli atti.

10.- L’accoglimento del quarto motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei primi tre motivi di ricorso. Comporta altresì l’assorbimento del quinto motivo.

11.- In conclusione, il ricorso va accolto. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvisa la controversia al Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

 

 

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