Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21811 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 28/10/2016), n.21811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20080-2010 proposto da:

CALEFFI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO COCCIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA PARDO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata l’08/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PARDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 28 pubblicata in data 8 febbraio 2010 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva accolto l’impugnazione proposta dalla CALEFFI s.p.a. avverso due avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto in data 8 giugno 2004, da cui era emerso che la società contribuente, in relazione a cessioni all’esportazione effettuate negli anni d’imposta 1999 e 2000 a soggetti residenti nella (OMISSIS), non aveva provveduto all’annotazione a margine delle scritture contabili dell’avvenuto ricevimento degli esemplari delle fatture vidimati dall’Ufficio Tributario di quello Stato, come prescritto dal D.M. Finanze 24 dicembre 1993, art. 4, aveva disconosciuto i benefici di cui al combinato disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8, 9 e 71 e conseguentemente recuperato l’imposta non versata applicando le relative sanzioni.

I giudici di appello, richiamata la disciplina di settore, sostenevano che per beneficiare della non imponibilità delle cessioni effettuate a soggetti residenti nella (OMISSIS) occorresse il rispetto degli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale, tra cui quello – nel caso di specie omesso – della presa nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 23 che costituiva adempimento di natura sostanziale, e non meramente formale, perchè diretta ad assicurare ali effetti “sostanziali – del controllo fiscale, in presenza di operazioni commerciali in deroga al regime fiscale ordinario.

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui replica l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 71 e D.M. Finanze 24 dicembre 1993, art. 4 anche in relazione ai principi di cui alla L. n. 212 del 2000.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dal D.M. Finanze 24 dicembre 1993, art. 4, in relazione ai principi di cui alla L. n. 212 del 2000.

3. La società ricorrente sostiene che la CTR avrebbe erroneamente escluso che fossero esenti dall’assoggettabilità all’IVA, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 71, le cessioni all’esportazione effettuate a clienti residenti nella (OMISSIS) per il solo fatto che non aveva provveduto, come richiesto dal D.M. 24 dicembre 1993, art. 4, comma 1, lett. b), alla “presa nota a margine” del registro IVA delle vendite delle fatture di vendita vidimate a clienti aventi sede in quello Stato, in quanto, interpretate le citate disposizioni di legge e quella del decreto ministeriale alla stregua dei principi generali dell’ordinamento tributario dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000), si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione che quell’omissione costituiva mera irregolarità formale non incidente sull’esercizio dell’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, come tale, inidonea ad escludere l’applicabilità del regime di non imponibilità delle relative operazioni.

4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, attenendo a profili comuni alla questione dedotta e alle disposizioni di legge censurate, sono fondati e vanno accolti.

5. Il D.M. Finanze del 24 dicembre 1993 è stato emanato per dare attuazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 71 che in materia di esenzione delle cessioni all’esportazione, di cui agli artt. 8 e 9 del citato decreto, prevede che tali disposizioni si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio (…) della (OMISSIS) ed ai servizi connessi, secondo le modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le Finanze in base ad accordi con i detti Stati”. L’art. 4 del citato decreto ministeriale, dettato in materia di Requisiti per l’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 9″ indica le condizioni per l’esenzione delle cessioni all’esportazione di beni effettuate dagli operatori economici italiani ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella (OMISSIS) e cioè che l’operatore italiano: a) sia in possesso dell’esemplare della fattura indicata all’art. 3, n. 3; b) ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, art. 23; c) abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, ed a presentare l’elenco riepilogativo delle cessioni di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

6. La giurisprudenza di questa Corte nell’interpretare le suddette disposizioni con le sentenze gemelle n. 16450 e n. 16451 del 18 luglio 2014 ha affermato il principio della prevalenza della “sostanza” sulla “forma” dell’operazione italo-sammarinese, ritenendo che le disposizioni di diritto interno devono essere lette alla luce del diritto dell’UE e che, dunque, la non imponibilità non può essere condizionata all’esecuzione di adempimenti di natura esclusivamente formale. Tale conclusione si basa tanto sul principio di effettività (art. 10 del Trattato CE), laddove impone al giudice nazionale di osservare il diritto dell’UE in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali di sorta (Cassazione civile sez. un. 18/12/2006, n. 26948, e sez. trib. 23/9/2011, n. 19546), quanto sul fondamentale principio di neutralità fiscale, dato che gli Stati membri non possono rendere soggetta a imposta un’operazione che, per l’art. 15 della “sesta direttiva” o per art. 131 della “direttiva rifusa” è esente secondo la terminologia europea ovvero non imponibile secondo la terminologia italiana (Cass. n. 13035 del 2015). Pertanto, in applicazione del principio in base al quale laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 15 della Sesta Direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia) e, cioè, in presenza di una cessione di beni trasportati o spediti, dal venditore o per suo conto, fuori da dall’Unione Europea, il diritto del contribuente all’esenzione dall’imposta sussiste anche qualora l’esportazione risulti illecita e “a fortiori” formalmente irregolare secondo il diritto nazionale, che va disapplicato se in contrasto con il principio comunitario di neutralità fiscale, diretto ad equiparare le esenzioni nazionali degli Stati membri (Cass. n. 16450 del 2014) ha riconosciuto il diritto all’esenzione da IVA in presenza di una cessione all’esportazione effettuata nella (OMISSIS) nell’ipotesi, come quella in esame, in cui la società contribuente non aveva provveduto, come richiesto dal D.M. 24 dicembre 1993, art. 4, comma 1, lett. b) alla “presa nota a margine” nel registro IVA delle fatture di vendita.

Principio ribadito da questa Corte in successive pronunce (cfr. Cass. n. 1305 del 2015 e n. 5859 del 2016), cui il Collegio intende dare continuità. Il che comporta la cassazione della sentenza impugnata in cui il giudice di appello, in una vicenda di cessioni di beni all’esportazione verso la (OMISSIS), in cui si fa questione solo della violazione da parte della società contribuente dell’obbligo di registrazione delle fatture di vendita mediante “presa nota a margine” nel registro IVA, ha ritenuto che tale adempimento costituisse presupposto vincolante e tassativo per l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 9 e che tale omissione impedisse alla società contribuente di ottenere il beneficio dell’esenzione dell’operazione commerciale ai fini IVA prevista dall’art. 71 D.P.R. citato. Statuizione che, ponendosi in contrasto con il sopra citato indirizzo giurisprudenziale, va quindi emendata.

7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente, cui controparte, rimasta soccombente, dovrà rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, ma quanto alle spese dei precedenti giudizi di merito, la mancanza di precedenti giurisprudenziali in ordine alla questione oggetto del ricorso costituisce giusto motivo per disporne l’integrale compensazione.

PQM

La Corte accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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