Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21811 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.S.M.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 147/13/05, depositata il 18 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29
settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 147/13/05, depositata il 18 gennaio 2006, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di L. S.M., promotore finanziario, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2000.
2. La contribuente non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene che tutti gli esercenti attività professionali sono soggetti all’IRAP, tranne i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi occasionali, e comunque lo sono le attività imprenditoriali, quale quella dei promotori finanziari, è infondato, in virtù del principio secondo il quale l’esercizio dell’attività di promotore finanziario è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12111 del 2009).
La sentenza contiene l’accertamento in fatto di assenza di autonoma organizzazione, non oggetto di censura.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011