Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21811 del 20/09/2017

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1520-2012 proposto da:

D.D.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BAT, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata l’08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni l’Agenzia delle Entrate recuperava dalla società “D.D. maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, a seguito della revoca delle agevolazioni, L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, concesse per un atto di compravendita, atteso che dalle risultanze del certificato di destinazione urbanistica del Comune di Castrovillari allegato all’atto, il suolo non ricadeva in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati sulla base della normativa statale o regionale, sia di iniziativa pubblica che privata. L’atto veniva impugnato dalla società contribuente, la quale non contestava la revoca delle agevolazioni, ma denunciava la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 4 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 49 trattandosi di atto di compravendita di suolo edificatorio tra due società commerciali. La CTP di Bari rigettava il ricorso. La società contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR della Puglia. La società D.D. s.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione del T.U. n. 131 del 1986, art. 40 del D.P.R.n. 131 del 1986, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha errato nel richiamare il disposto del T.U. n. 131 del 1986, art. 77 norma del tutto estranea alla vicenda controversa. Parte ricorrente deduce che nella specie la compravendita del suolo edificatorio posto in essere tra la società Archimede s.r.l. e la società D.D. s.r.l. rientra nel campo dell’IVA, per espressa previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 4, trattandosi di una cessione di suolo edificabile intervenuta tra due società commerciali, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, essendo del tutto irrilevante la manifestazione di volontà del contribuente espressa con l’atto di compravendita.

1.1. Il motivo è infondato.

a) In verità non è circostanza contestata che la parte acquirente al momento della stipula del contratto di compravendita del terreno, per rogito del notaio L. del 29 giugno 2005, chiedeva di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. In sede di registrazione, l’atto veniva assoggettato all’imposta proporzionale di Registro e, ai sensi dell’art. 33, comma 3 Legge cit., l’imposta di Registro veniva liquidata e corrisposta, nella misura agevolata dell’1%, oltre imposte ipotecarie e catastale in misura fissa. Nei giudizi di merito la ricorrente non ha contestato il mancato riconoscimento del beneficio fiscale di cui all’art. 33, comma 3, cit. sostenendo che nel caso di specie, trattandosi di compravendita di un suolo edificatorio tra due società commerciali, per il principio della alternatività Imposta di Registro – Iva, l’operazione doveva essere assoggettata ad IVA. L’Agenzia delle entrate, con il controricorso, ha contestato che l’operazione posta in essere dalle parti potesse essere tra quelle che rientrano nel campo applicativo del tributo, evidenziando che nell’atto notarile di compravendita non era stato dichiarato dalle parti che si trattava di cessione soggetta ad IVA, ma era stata richiesta l’applicazione dell’imposta di registro agevolata.

b) Orbene, questa Corte, con indirizzo ampliamente condiviso, ha affermato il principio secondo cui: “in tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data della registrazione dell’atto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74 (ora testo unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76), si configura la decadenza dalla possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente rimane preclusa per l’amministrazione, come per il contribuente, l’invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, e la messa in discussione del criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell’atto” (Cass. n. 7242 del 2003; Cass. n.4025 del 2012).

c) Nella specie, è pacifica la circostanza che l’Ufficio ha respinto la richiesta della contribuente di sottoporre a tassazione agevolata il rogito ed ha, quindi, liquidato in via ordinaria le imposte di registro e catastale, e che il diniego dell’agevolazione non è stato mai contestato dalla società ricorrente; ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di riaprire la questione con la proposizione del ricorso in data 2.10.2008 innazi alla CTP, a distanza di oltre tre anni della stipula del rogito, avvenuta con in data 29 giugno 2005, senza nulla obiettare in relazione ai motivi di merito posti a fondamento del provvedimento di revoca delle agevolazioni fiscali, ma deducendo che l’atto doveva essere assoggettato ad IVA.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ove tale termine sia decorso in assenza di qualsiasi richiesta, in applicazione del principio del c.d. consolidamento del criterio impositivo, è preclusa al contribuente medesimo, la facoltà di far valere pretese che presuppongano la modificazione dei criteri di tassazione (Cass. n. 7835 del 2001).

In ragione dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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