Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21811 del 09/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6992-2015 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Taro 35,
rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Mazzoni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– resistente –
G.F.;
– intimata –
avverso la la sentenza n. 2920/2014 della Commissione tributaria
centrale, depositata l’8 luglio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/02/2020 dal relatore DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giacalone
Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Claudio Mazzoni per la ricorrente, il quale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, e l’Avvocatura Generale dello Stato per
l’Agenzia delle Entrate, che ne ha domandato il rigetto;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.G. ed G.A. hanno impugnato Un avviso di accertamento che aveva rettificato il valore di un immobile di loro proprietà.
La Commissione tributaria di primo grado, con sentenza n. 84200263/1984, ha accolto in parte il ricorso, riducendo il valore del bene.
I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione tributaria di secondo grado, con sentenza n. 56579/1986, ha accolto in parte l’appello, riducendo ulteriormente il valore del bene.
I contribuenti hanno proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria centrale che, con sentenza n. 2920/2014, ha respinto il ricorso.
G.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese, ma ha depositato atto di costituzione al fine della partecipazione alla discussione orale.
La sola ricorrente ha depositato note, allegando una sentenza passata in giudicato.
1. Con un unico motivo la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 48 e 49, poichè la Commissione tributaria centrale avrebbe errato nel ritenere adeguatamente motivato l’avviso di rettifica, il quale non conteneva elementi ricollegabili alle caratteristichè e condizioni del bene.
La doglianza è priva di pregio.
Per costante giurisprudenza, in tema di imposta di registro, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.
Ne consegue che, in tale atto, è sufficiente che l’Ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo.
Diversamente, in sede contenziosa, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’Ufficio (Cass., Sez. 5, n. 4632 del 27 marzo 2003; Cass., Sez. U, n. 3578 del 3 agosto 1989).
Nella specie, come pure emerge dalla trascrizione dell’atto contestato contenuta nel ricorso, risulta che detto valore è stato determinato avendo riguardo ai trasferimenti, alle divisioni ed alle perizie giudiziarie dei tre anni precedenti la cessione e concernenti lo stesso immobile d altri di caratteristiche e condizioni similari e, comunque, sulla base dei valori venali praticati per immobili similari all’epoca.
Pertanto, l’indicazione dei criteri astratti che hanno condotto alla rettifica è presente nell’avviso impugnato.
Priva di rilievo è la sentenza, passata in giudicato, depositata dalla ricorrente con la sua ‘memoria conclusiva, in quanto concerne diverso immobile appartenente a differente proprietario.
In ogni caso, si rileva che il contenuto della sentenza in questione non è stato riportato nel ricorso introduttivo, benchè fosse stata pronunciata prima della presentazione dell’impugnazione.
2. Il ricorso è, quindi, respinto.
Alcuna statuizione va assunta in ordine alle spese, alla luce della condotta difensiva di controparte.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico della ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (se dovuto e nei relativi limiti) pari a quello prescritto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso (se dovuto e nei relativi limiti).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020