Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21810 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28399-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RANGONI FINANZIARIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA

DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI, MARCO

MICCINESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 113 del 6 ottobre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’atto di contestazione notificato alla Rangoni Finanziaria spa per aver compensato, nell’anno 2002, crediti di importo (Euro 673.783,11) eccedente quello massimo consentito (Euro 516.457,00) ai sensi della L. n. 388 del 2000, ex art. 34,comma 1; atto di contestazione con il quale era stata irrogata alla società contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, la sanzione pari ad un terzo dell’importo indebitamente compensato.

Ha resistito con controricorso la Rangoni Finanziaria spa.

p. 2. Quest’ultima, con istanza depositata il 18 luglio 2017, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, (conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96), dichiarandosi intenzionata ad accedere alla definizione agevolata della controversia. La sospensione è stata disposta con ordinanza di questa Corte 19 luglio 2017.

In data 19 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuta regolare definizione della lite, con conseguente istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a spese compensate, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11.

L’istanza va accolta, sussistendo tutti i requisiti di legge per la declaratoria di estinzione del processo.

PQM

La Corte:

– v.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 1 e 8, conv. in L. n. 96 del 2017;

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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