Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21810 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 145/31/05, depositata il 14 novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29
settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 145/31/05, depositata il 14 novembre 2005, con la quale è stato riconosciuto il diritto di F.M., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2002.
2. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, è infondato, in virtù del principio secondo il quale, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009).
La sentenza contiene l’accertamento in fatto di assenza di autonoma organizzazione, non oggetto di censura.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011