Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21810 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6553-2015 proposto da:

D.F. SRL, elettivamente domiciliata in Roma, viale del Vignola 5,

rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Mario Cazzolla;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1783/6/14 della CTR di Bari, depositata il 9

settembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2020 dal relatore DARIO CAVALLARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giacalone

Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. Antonio Mario Cazzolla per il ricorrente, il quale ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La D.F. srl ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva modificato il valore dichiarato per la compravendita, conclusa con T.L., di un terreno edificabile, domandando una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La CTP di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 16/12/2013, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.

La CTR di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1783/6/14, ha accolto l’impugnazione.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

La società ricorrente ha depositato memorie.

1. Con un unico motivo la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 2697 c.c. poichè la CTR avrebbe errato nel ritenere adeguatamente motivato l’avviso di rettifica nonostante l’accertamento contestato fosse stato basato su una perizia di stima concernente un’area oggettivamente diversa rispetto a quella oggetto del contendere.

La doglianza è priva di pregio.

Infatti, come rilevato dalla CTR, l’atto contestato è motivato in maniera completa.

In particolare, il giudice di appello ha valorizzato, con Un giudizio di merito non contestabile nella presente sede, la relazione di stima redatta dall’Agenzia del Territorio ed allegata all’avviso di rettifica (pagina 16 del ricorso introduttivo), dalla cui lettura è emerso che l’immobile utilizzato a fini comparativi “risulta avere caratteristiche similari al suolo oggetto dell’avviso impugnato”, poichè il suolo oggetto del contendere e quello preso in considerazione nella detta perizia “si trovano nel Comune di Turi, ubicati alla periferia dell’abitato tipizzati secondo lo strumento urbanistico vigente (P.d.V.) al momento della stipula, in Zona 8 di completamento con indice di fabbricabilità di 5mc/mq”.

Questi elementi sono tali da rendere sufficiente la motivazione dell’avviso contestato (Cass., 6-5, ordinanza n. 11560 del 6 giugno 2016), a nulla rilevando critiche relative a profili secondari, quali il fatto che gli immobili fossero inseriti in catasto in distinti fogli o che in sede amministrativa fosse stata annullata la variante citata nel ricorso, poichè non è assolutamente detto che simili circostanze possano incidere automaticamente sul valore del cespite de quo (peraltro, si rileva che, in ogni caso, questi elementi non potrebbero inficiare la legittimità della motivazione dell’atto, unico profilo qui in esame).

2. Il ricorso è, quindi, respinto.

Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, alla luce della condotta processuale di controparte.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico della società ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (se dovuto e nei relativi limiti) pari a quello prescritto per l’impugnazione integralmente rigettata., trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso (se dovuto e nei relativi limiti).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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