Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2181 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8161-2014 proposto da:

LONARDO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEDILUCO 9,

presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO

9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MARIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI LAURO MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 292/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. la srl Lonardo ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 292 del 1 ottobre 2013, con cui, in causa relativa ad un avviso di accertamento per imposta di pubblicità dell’anno 2010, notificato ad essa ricorrente da Equitalia Polis spa e da Andreani Tributi srl, legate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio di accertamento e riscossione tributi del Comune di Benevento, la commissione ha ritenuto l’avviso legittimo disattendendo le eccezioni sollevate dalla ricorrente per sostenere il contrario;

2. al ricorso resiste Equitalia Sud, quale incorporante di Equitalia Polis, mandataria del raggruppamento di imprese;

3. Equitalia Sud ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta che la commissione tributaria regionale non abbia rilevato il difetto di rappresentanza della controparte, dovuto a ciò che il mandato difensivo risultava essere stato conferito, sia in primo che in secondo grado, da soggetti di cui non erano specificati i poteri;

2. il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). Con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello e con l’impugnazione, in sede di appello, della sentenza di primo grado, non possono essere messe in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado e di primo grado di giudizio, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla controparte, ove la questione non sia stata sollevata a tempo debito nel secondo e nel primo grado di giudizio quando i giudici, dell’uno e dell’altro, non abbiano ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi e ciò perchè la rilevabilità d’ufficio della questione deve essere coordinata con le preclusioni previste dal sistema (Cass. 8806/2008; Cass. 403/2006; Cass.18106/2003), per cui la parte, nel processo tributario, deve eccepire il difetto, per ogni grado, entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, salvo poi, per quanto riguarda l’eccezione proposta in primo grado e non accolta, la necessità della relativa riproposizione con l’atto di appello del medesimo D.Lgs., ex art. 56. Il ricorrente, laddove elenca i motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado, non indica di aver sollevato la questione della ritualità e validità della procura conferita dalla parte avversa per il primo grado di giudizio ed afferma poi di aver sollevato la questione della validità della procura conferita dalla parte avversa per il secondo grado senza tuttavia specificare in quale atto;

3. con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta che la commissione non abbia rilevato che la costituzione in giudizio della controparte sia avvenuta, tanto in primo che in secondo grado, oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23;

4. il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che esso non è sorretto da alcun concreto interesse (art. 100 c.p.c.). In tanto la contribuente avrebbe potuto avere interesse a far valere l’inosservanza, dedotta, del termine di costituzione della controparte, in quanto avesse specificato il pregiudizio concreto subito per effetto di tale inosservanza. La specificazione è invece mancata;

5. con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., della L. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè difetto di motivazione della sentenza per avere la commissione ritenuto l’avviso motivato laddove invece avrebbe dovuto ritenere il contrario in quanto l’avviso faceva rifermento ad “indagini esperite” dalle quali sarebbe emersa la presenza di mezzi pubblicitari non dichiarati, senza chiarire di quali indagini si trattasse e senza che potesse darsi rilievo ad un documento prodotto ex adverso in giudizio (recante l’intestazione “censimento insegne e manufatti pubblicitari”, in cui erano indicati i mezzi di pubblicità accertati), trattandosi di documento redatto non in contraddittorio con essa ricorrente, sottoscritto con firma illeggibile, facente riferimento ad impianti pubblicitari di misure “non precise e non esatte” e diverse da quelle risultanti da una perizia di parte parimenti prodotta “in sede di giudizio”;

6. il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La commissione ha affermato che “dall’esame degli atti, del tutto corretto appare l’accertamento, preceduto da sopralluogo, con esatta individuazione degli spazi pubblicitari occupati … ampie e dettagliate appaiono inoltre le indicazioni in ordine agli estremi dell’accertamento ed agli Uffici presso i quali sarebbe stato possibile richiedere informazioni per la parte contribuente, oltre che l’indicazione del responsabile del procedimento e dell’organo presso il quale presentare l’eventuale ricorso”. A fronte di tale affermazione, la contribuente, per rispettare il principio di specificità del motivo (principio sancito dall’art. 366 c.p.c.), avrebbero dovuto trascrivere o riprodurre la motivazione integrale dell’atto impugnato nel ricorso per cassazione o allegare l’atto stesso al ricorso per cassazione. Niente di tutto questo è stato fatto;

7. con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione “del D.M. 11 settembre 2010, n. 289” per avere la commissione omesso di considerare che nell’avviso impugnato non viene indicato il numero di iscrizione della “RTI Equitalia Polis spa – Andreani Tributi srl” nell’albo tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del predetto D.M., in cui sono elencati i soggetti autorizzati a svolgere funzioni di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità;

8. il motivo è inammissibile per la medesima ragione (difetto di specificità) per la quale è stato dichiarato inammissibile il motivo precedente. Per completezza osservasi che, tra gli elementi di forma-contenuto dell’avviso di accertamento dell’imposta di pubblicità (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 10), non è inclusa l’indicazione dell’iscrizione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta nell’Albo in parola;

9.con il quinto motivo di ricorso, la contribuente lamenta “violazione o falsa applicazione del D.L.gs. 267 del 2000” deducendo che l’avviso risulta essere sottoscritto “a stampa” e non “in forma autografa”, con le parole “RTI Equitalia Polis spa-Andreani Tributi srl Dott. S.G., amministratore unico della Andreani Tributi srl – Firma autografa sostituita dalla stampa del nominativo (L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87) -Determina Dirigenziale Settore Finanze n. 196 del 18/11/2010”, senza che fosse specificato l’ente di appartenenza del dirigente nè la determina fosse stata allegata all’avviso;

10. il motivo, al di là del richiamo fatto in modo generico, nella rubrica, ad un testo di legge nel suo complesso e del tutto incon’erente (il D.Lgs. n. 267 del 2000, composto di 275 articoli, reca “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), denuncia l’inosservanza delle regole sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali e il difetto di motivazione dell’avviso impugnato. Il motivo è infondato. La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, (in vigore dal 1/1/2007) prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali “sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”. La L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. La Corte ha chiarito che questa seconda disposizione contiene una norma speciale, non abrogata (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017) e che, “a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale” (Cass. 30050/2018; Cass.n. 20628/2017, n. 15447/2010). La Corte ha altresì rimarcato che la norma, malgrado sia calibrata sull’ipotesi di gestione diretta dell’accertamento da parte dell’ente locale, può, in via interpretativa, essere ritenuta valevole anche per l’ipotesi di gestione da parte di un concessionario e che in questa ipotesi sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del concessionario persona fisica, del rappresentante legale del concessionario persona giuridica o del soggetto che il concessionario abbia nominato “responsabile dell’emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo” (Cass.9627/2012 in riferimento ad un caso di atto sottoscritto dal responsabile). La Corte ha rilevato che “del resto, anche il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11, tiene distinto il caso della gestione diretta (comma 1), prevedendo che “il comune designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”, dal caso della gestione in concessione (comma 3), prevedendo che “le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario” (Cass. 30050/2018). Nella fattispecie di cui qui si tratta l’avviso di accertamento è stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, dall’Amministratore Unico di una delle società concessionarie del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo afferente pubblicità ed affissioni, in forza di convenzione sottoscritta con il Comune di Benevento e tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l’impugnato;

11. il ricorso deve essere rigettato;

12. le spese seguono la soccombenza;

13. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso articolo, comma 1-bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a rifondere EQUITALIA SUD SPA le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 650,00, oltre spese forfettarie e accesorie di legge ai del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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