Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2181 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25166/2015 proposto da:

S.G., nonchè gli eredi di M.A.,

S.I.L., SO.GI., S.V., S.S.,

S.M.A., SO.SE., S.P.,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte

Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO

NUZZACI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI ROSARIO PATTI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2014 25/06/2014 della CORTE D’APPELLO di

CATANIA, depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

“Con sentenza emessa il 23 febbraio 2009 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda di S.G. e M.A. di condannare l’ingegner B.M., quale ingegnere progettista di un immobile che gli attori avevano venduto a tali G.G. e I.R. immobile che aveva subito poi lesione di alcune pareti e distacco dal solaio della parete di testata della cucina – a pagare loro, in riferimento a una somma che, in forza della precedente sentenza n. 323/1987 dello stesso Tribunale, gli attori avevano dovuto pagare agli acquirenti, l’importo di Lire 22.712.000 come risarcimento dei danni e Lire 1.304.100 quali spese processuali, per un totale di Euro 12.403,28, oltre agli interessi legali dal 31 luglio 1989 fino al saldo e alle spese di causa.

Avendo il B. proposto appello, ed essendosi costituiti resistendo gli appellati, con sentenza 25 giugno – 24 luglio 2015 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della prima sentenza, riduceva il quantum dovuto dall’appellante alla somma complessiva di Euro 4971,79 oltre agli interessi legali dal 31 luglio 1989 fino al saldo, con parziale compensazione delle spese legali.

S.G., nonchè, quali eredi di M.A., So.Se., So.Gi., S.M.A., S.V.A., S.S., S.P. e S.I.L. propongono ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di secondo grado sulla base di due motivi.

B.M. si è costituito con controricorso.

Il ricorso, articolato in due motivi, può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare inammissibile.

A prescindere, in forza del principio della c.d. ragione liquida, il fatto che nel controricorso si eccepisce inammissibilità del ricorso proposto dai soggetti che vi sono indicati come eredi di M.A. (al riguardo si veda, da ultimo, Cass. sez. 1, 21 luglio 2016 n. 15031), è il caso di osservare che il primo motivo denuncia in rubrica “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., errores in procedendo in relazione all’art. 360, comma 5” e il secondo denuncia vizio di omessa motivazione “circa un punto decisivo della controversia” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. I due motivi devono essere vagliati congiuntamente, dandosi subito atto che il secondo non è proposto in subordine al primo.

A parte, allora, la necessità di riqualificazione che emerge dalla rubrica del primo motivo, si rileva che in questo i ricorrenti lamentano che il giudice d’appello “è pervenuto alla superiore decisione basando il suo convincimento su un documento prodotto esclusivamente nel giudizio di appello” – le “incontestate risultanze della relazione tecnica di parte depositata da B.M.” in tale giudizio -, in violazione dell’art. 345 c.p.c., che “fissa il principio dell’inammissibilità dei mezzi di prova nuovi”; ma il motivo seguente contraddice la prima doglianza, affermando che il giudice d’appello, ponendo la propria convinzione sulle suddette risultanze della relazione tecnica di parte, si è fondato su “una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico…e pertanto priva di valore probatorio”, giacchè “la consulenza tecnica di parte non rappresenta una prova delle circostanze di fatto e dei rilievi tecnici in essa contenuti”. E’ evidente la contraddittorietà che avvince le due doglianze, così da renderle prive di chiarezza, e dunque di specificità quanto al loro fondamento. Risulta quindi configurabile inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

ritenuto che detta relazione è condivisibile e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido per il comune interesse processuale – a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 1500, di cui Euro 200 di esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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