Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21809 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. III, 29/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 29/07/2021), n.21809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38636/19 proposto da:

-) I.N., elettivamente domiciliato a Belluno, via Jacopo

Tasso n. 7, presso l’avvocato Luigi Della Colletta che lo difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 14.10.2019 n.

5167;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.N., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto perseguitato da due esponenti del partito politico avverso a quello di propria appartenenza.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento I.N. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 19 ottobre 2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 19 novembre 2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del e’v richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché:

– l’inattendibilità del richiedente impediva di ritenere sussistenti condizioni di vulnerabilità “soggettive”;

– le condizioni del paese di provenienza non erano tali da far ritenere “vulnerabile” ogni persona che da quell’area provenisse;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da I.N. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi del proprio ricorso, esposti in modo cumulato, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998; quella del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e l’omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo investe il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sol perché il racconto del richiedente è stato reputato inattendibile.

Accanto, infatti, alla vicenda personale del richiedente, la Corte d’appello avrebbe anche dovuto esaminare le oggettive situazioni socioeconomiche del Bangladesh, al fine di valutare se queste fossero tali da giustificare un giudizio di “vulnerabilità” del richiedente.

1.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.

Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto.

1.2. Da ciò discendono due corollari.

Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.

E’ infatti evidente che una persona cui nel proprio Paese sia impedito l’esercizio dei diritti fondamentali non possa essere rimpatriata, a nulla rilevando che nel chiedere protezione abbia dimostrato la prudentia serpis, piuttosto che la simplicitas columbae.

1.3. Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertato d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente: a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente.

1.4. Nel caso di specie la Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul presupposto che in Bangladesh non esiste una situazione di violazione del nucleo fondamentale dei diritti umani, ed ha aggiunto che la “situazione geopolitica del Bangladesh è stata già valutata” (così la sentenza, pagina 16).

E tuttavia, nelle pagine precedenti, la Corte d’appello afferma in due diversi punti della motivazione che in Bangladesh “sono registrati casi di violazione dei diritti umani” (pagina 6), ma che non esiste una violenza diffusa.

Ma l’inesistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, come ripetutamente affermato da questa Corte, non è di per sé sufficiente a rigettare la domanda di protezione umanitaria.

Nel caso di specie, inoltre, la Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria dopo avere essa stessa affermato la sussistenza in Bangladesh di “casi di violazione dei diritti umani”, senza però spiegare quanto fossero diffusi e di che gravità.

1.5. La sentenza impugnata, pertanto, contiene effettivamente due errori: l’uno di diritto, l’altra motivazionale.

L’errore di diritto è consistito nel ritenere che, esclusa la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, debba per ciò solo escludersi anche la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’errore motivazionale è consistito nell’affermare da un lato che nel paese di provenienza del richiedente si registrano casi di violazione dei diritti umani, e dall’altro rigettare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari senza indagare ex officio, in base a fonti di informazione attendibili ed aggiornate, la gravità e la diffusione delle suddette violazioni.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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