Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21809 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia n. 9, presso l’avv. LEONE Arturo, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Giuseppe Granata giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 151/45/05, depositata il 24 novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29
settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 151/45/05, depositata il 24 novembre 2005, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di Z. A., rappresentante di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
2. Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, sostenendo che l’avvenuta presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di definizione agevolata prevista da tale norma preclude il diritto al rimborso, è inammissibile, in quanto la questione si rivela nuova (nè la ricorrente produce in questa sede documentazione idonea a consentire a questa Corte di rilevare d’ufficio l’intervenuto condono).
2. Il secondo motivo, con il quale si sostiene che gli agenti di commercio sono sempre soggetti all’IRAP in quanto imprenditori, è infondato, in virtù del principio secondo il quale l’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009).
La sentenza contiene l’accertamento in fatto di assenza di autonoma organizzazione, non oggetto di censura.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011