Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21809 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 220/2011 R.G. proposto da:

F.R., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli avv.ti Marco Bertuzzi e Giulio Mundula,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo

difensore, in Roma, via Tronto, n. 32;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 31/10/10, depositata in data 27 maggio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto da F.R. avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso con cui la medesima aveva impugnato l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA, IRPEG ed IRAP accertate nei confronti della Sara Costruzioni s.r.L., di cui era stata legale rappresentante nell’anno di imposta 2004 cui si riferiva l’accertamento, nonchè avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di tali imposte ed il diniego di autotutela che la stessa aveva avanzato all’Agenzia delle entrate, oltre che all’agente della riscossione, successivamente alla notifica dei predetti atti;

– che i giudici di appello ritenevano sussistente la legittimazione attiva della contribuente, che aveva presentato l’istanza di autotutela ed era destinataria degli atti impositivi, la correttezza del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, la non necessità dell’invio del c.d. avviso bonario, l’inammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela;

– che avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, variamente articolati ed illustrati con memoria, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che replica con controricorso, nonchè nei confronti dell’agente della riscossione che rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di cassazione la ricorrente deduce “violazione di norme di diritto, nullità della sentenza e dell’intero procedimento, carente e/o insufficiente motivazione” ai sensi dell’art. “360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, censurando la sentenza impugnata laddove i giudici di appello hanno sostenuto che “la ricorrente avrebbe agito contro il diniego dell’istanza di autotutela ritenendo di poter impugnare anche gli atti allo stesso connessi”, quasi fosse un “espediente onde allungare i termini del ricorso ovvero introdurre una nuova forma di ricorso verso un atto (la cartella) divenuto ormai definitivo”, nonchè laddove hanno ritenuto la ricorrente legittimata attivamente in quanto “autrice dell’istanza di autotutela”;

– che con il secondo motivo deduce “carenza di legittimazione passiva; erronea individuazione del soggetto in odio al quale poteva e doveva essere emessa comminata la sanzione, violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7; inesistenza di ogni atto impugnato, inesistente motivazione della sentenza in merito ai vizi dell’atto impugnato” ai sensi dell’art. “360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, censurando la sentenza di appello per non avere rilevato il difetto di solidarietà passiva della ricorrente, quale legale rappresentante della Sara Costruzioni s.r.l., per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio della predetta società, in violazione del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003, che aveva introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie;

– che con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha dedotto l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Sara Costruzioni s.r.l., coobbligata solidale e litisconsorte necessaria, con conseguente nullità dell’intero procedimento;

– che con il quarto motivo ha dedotto la “violazione e/o errata e/o omessa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3” ed “omesso accertamento dell’intervenuta estinzione del debito” residuo rispetto a quello irrogato con provvedimento divenuto definitivo;

– che con il quinto motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, nonchè del “principio di solidarietà dipendente – gli altri casi di solidarietà” e l’inesistenza della cartella, sostenendo che nella specie non ricorrono i presupposti della solidarietà tributaria tra la ricorrente e la Sara Costruzioni s.r.l., che alla prima non era stato notificato l’avviso di accertamento, emesso solo nei confronti della predetta società, e che il primo atto notificato, ovvero la cartella di pagamento – peraltro inesistente perchè notificato a destinatario che, in assenza di solidarietà passiva “non esisteva in nuce” – non è impugnabile se non per vizi di forma;

– che la controricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, sul presupposto dell’intervenuto annullamento, con provvedimento n. 2010E3308 del 31.12.2010, adottato in via di autotutela, della “scheda anagrafica” relativa all’iscrizione della ricorrente, quale coobbligata solidale, nel ruolo formato nei confronti della Sara Costruzioni s.r.l.;

– che in allegato al controricorso l’Agenzia delle entrate ha allegato copia del predetto provvedimento con il quale ha comunicato alla ricorrente l’avvenuto sgravio dell’iscrizione a ruolo conseguente all’avviso di accertamento impugnato e su cui è fondata la cartella di pagamento pure impugnata, in cui si precisa che la Ferrara non è più tenuta al pagamento delle somme portate dai predetti atti quale coobbligata solidale della sara Costruzioni s.r.l.;

– che ciò constatato e sul rilievo che è quindi venuta meno la pretesa fiscale avanzata nei confronti della contribuente con gli atti impugnati, va dichiarata la cessazione della materia del contendere “con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti” (cfr, Cass. n. 19533 del 2011; n. 9753 del 2017);

– che le spese processuali possono essere compensate tra le parti valorizzandosi la spontaneità del comportamento dell’amministrazione finanziaria e, quindi, l’esito del giudizio.

PQM

 

dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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