Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21808 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. III, 29/07/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 29/07/2021), n.21808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28383/19 proposto da:

-) U.J., elettivamente domiciliato a Verona, via Basso

Acquar n. 127/B, difeso dall’avvocato Beatrice Rigotti in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia 20.8.2019 n. 6802;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.J., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa della propria omosessualità, la quale in Nigeria è sanzionata penalmente.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento U.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Venezia, che la rigettò con decreto 20.8.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non si trovava in alcuna condizione di vulnerabilità, avendo egli stesso dichiarato di godere in patria di “buone condizioni economiche”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da U.J. con ricorso fondato su cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato poggia su una motivazione solo apparente.

La motivazione sarebbe apparente in quanto il Tribunale, accertato che il ricorrente conviveva con una donna dalla quale aveva avuto tre figli, ha per ciò solo escluso che il ricorrente fosse un omosessuale.

Deduce il ricorrente che questa motivazione sarebbe solo apparente perché il Tribunale avrebbe trascurato di considerare la possibilità che il ricorrente fosse bisessuale.

1.1. Il motivo è infondato.

Il Tribunale non ha affatto affermato che il ricorrente non fosse credibile sol perché un omosessuale non potrebbe sposarsi ed avere figli; ha dedotto la non credibilità del ricorrente da una pluralità di indizi, di cui alle pagine 5-6 del decreto impugnato. Si tratta d’una motivazione ben chiara e per nulla apparente, e la relativa valutazione costituisce un accertamento di fatto insindacabile in questa sede.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe violato D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 8 “per avere escluso che il gruppo sociale costituito dalle persone bisessuali costituisca un particolare gruppo sociale” ai fini della convenzione di Ginevra.

2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Il Tribunale non ha affatto affermato che l’essere perseguitati a causa della propria bisessualità non costituisca giusto motivo per domandare protezione internazionale; ha affermato una cosa ben diversa: e cioè che il ricorrente non fosse credibile nella parte in cui ha riferito di tendenze omosessuali, a prescindere dal fatto che queste fossero esclusive o meno.

3. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla per omesso esame d’un fatto decisivo.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe “liquidato sommariamente” un documento da lui prodotto, e cioè la relazione del circolo “Pink Refugees”.

Sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto non decisivo tale documento con una motivazione “generica ed apodittica”.

Aggiunge che il Tribunale, nel giudicare la credibilità del ricorrente, avrebbe violato i criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

3.1. Tutte e due le censure sono infondate.

Per quanto riguarda il vizio di omesso esame d’un documento, esso è dedotto in modo inammissibile, giacché il ricorrente non indica che cosa sia questo documento, quando sia stato prodotto in giudizio, quale ne sia il contenuto, perché sia decisivo.

In ogni caso l’omesso esame d’un documento non costituisce vizio di omesso esame del fatto, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.2. Per quanto riguarda il vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 esso non è illustrato in alcun modo.

Il ricorrente si limita a sostenere che gli elementi ritenuti dal Tribunale “incoerenti” in realtà non erano tali: e dunque prospetta una tipica censura di merito.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

Sostiene che il Tribunale non avrebbe approfondito la condizione delle persone omosessuali in Nigeria.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la ritenuta inattendibilità del ricorrente esonerava il Tribunale da qualsiasi approfondimento istruttorio sulla condizione degli omosessuali in Nigeria.

5. Col quinto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Non è ben chiaro quale sia la censura che, con questo motivo, il ricorrente intende muovere alla sentenza impugnata.

Il motivo è infatti una giustapposizione di affermazioni del tutto apodittiche, quali:

-) il Tribunale non ha compiutamente esaminato la situazione di fatto (non si precisa quale);

-) Il Tribunale non si è pronunciato sulle circostanze da cui poter desumere la vulnerabilità del ricorrente (non si precisa quali);

-) Il Tribunale ha escluso la vulnerabilità del ricorrente “senza fornire una ragione logica”.

5.1. Il motivo va dunque dichiarato inammissibile per la sua totale astrattezza.

6. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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