Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21808 del 28/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso n. 15788/12 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via XXIV Maggio

n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Paolo Puri, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/01/12 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata il 2 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Paolo Puri, per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

occorre considerare:

Con l’impugnata sentenza n. 55/01/12 depositata il 2 aprile 2012 la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, accolto l’appello dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 174/01/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, respingeva i riuniti ricorsi promossi dal notaio rogante D.F. contro dieci distinti avvisi di liquidazione con i quali veniva “revocato” il beneficio per l’incremento alla forestazione di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7 relativamente all’acquisto da parte della “Società Agricola Raggio di Puglia” del diritto di superficie di terreni sui quali insisteva un impianto fotovoltaico, acquisto avvenuto con separati atti registrati a mezzo di procedura telematica D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, ex art. 3 bis.

La CTR dichiarava inammissibili numerose “questioni pregiudiziali” causa la mancanza di una “esplicita formulazione di appello incidentale”, mentre nel merito riteneva che per l’acquisto del diritto di superficie dei terreni non spettasse il beneficio per la forestazione e nemmeno quello chiesto in subordine al momento della registrazione previsto dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1 s. a favore dei coltivatori diretti e in quest’ultimo caso “pur sussistendo i requisiti soggettivi e cioè la qualifica di imprenditore agricolo”.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui l’Ufficio resisteva con controricorso.

Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

IN DIRITTO

occorre osservare:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il contribuente deduceva che, in ragione della completa vittoria ottenuta in primo grado, non avrebbe potuto proporre appello incidentale con riguardo alle “questioni pregiudiziali” per mancanza di interesse processuale a farlo, che perciò la CTR avrebbe dovuto ritenere sufficiente la loro riproposizione in appello ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 anche con riferimento a quelle “questioni pregiudiziali” che il primo giudice aveva espressamente rigettato e non invece dichiararle inammissibili come aveva erroneamente fatto.

2. Il motivo, con il quale si denuncia in realtà una violazione di legge processuale, che avrebbe perciò dovuto essere più propriamente censurata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è dirimente. E questo perchè se il motivo fosse fondato potrebbe poi discutersi dell’eccezione formulata dal contribuente secondo cui la “revoca” dell’agevolazione avrebbe comportato il recupero di un’imposta complementare ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42 e con la conseguenza che per la stessa il contribuente notaio rogante non sarebbe tenuto in solido al pagamento di oltre Euro 700.000,00 e ciò in quanto il D.P.R. n. 131 cit., art. 57, comma 2 prevede la solidarietà unicamente per l’imposta di registro principale.

3. Sennonchè la Corte sembra essersi da ultimo consolidata nel contrario senso per cui il difetto di interesse processuale ad impugnare in via incidentale la prima decisione si avrebbe soltanto quando la CTP accogliesse il ricorso del contribuente senza pronunciare su altre questioni ritenendole per es. assorbite, bastando in questa ipotesi ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 56 la semplice “riproposizione” delle eccezioni non esaminate in primo grado. Laddove invece, nel diverso presente caso in cui il ricorso è stato accolto nonostante fosse stato espressamente disatteso un differente motivo, quest’ultimo dovrebbe essere necessariamente oggetto di impugnazione incidentale “poichè la dizione “non accolte” utilizzata nell’art. 56 cit. concerne le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato” (Cass. sez. trib. n. 23228 del 2015; Cass. sez. trib. n. 7702 del 2013; stipite fu Cass. sez. trib. n. 1545 del 2007).

4. Si ricorda che in epoca anteriore la giurisprudenza interpretava invece il D.Lgs. n. 546 cit., art. 56 nel diverso modo per cui l’impugnazione incidentale doveva giudicarsi indispensabile soltanto in caso di soccombenza cosiddetta pratica e non virtuale, cosicchè alla parte totalmente vittoriosa era sufficiente “riproporre” la questione anche se la CPT l’aveva espressamente rigettata, ritenendo che in tale fattispecie mancasse un concreto e attuale interesse processuale a proporre l’impugnazione incidentale (Cass. sez. trib. n. 15641 del 2004; Cass. sez. trib. n. 2544 del 2003).

5. La questione, sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte mai si sono direttamente espresse, dovrebbe secondo il Collegio essere oggetto del più autorevole pronunciamento. E ciò anche in considerazione della circostanza che analoga questione circa l’interpretazione dell’omologo art. 346 c.p.c. è stata rimessa al Primo Presidente con l’ordinanza interlocutoria della sez. 2 n. 4058 del 2016.

6. A riguardo il Collegio non intende ripercorrere l’ampio dibattito – per la verità quasi tutto dottrinale – dal quale è germinato l’orientamento in giurisprudenza oggi predominante e che è all’evidenza debitore degli argomenti di un numero prevalente di autori.

7. Il Collegio si limita in breve sintesi soltanto sottolineare come dovrebbe essere fuori discussione che la parte totalmente vittoriosa “nel merito”, nonostante il rigetto di altra questione, non abbia alcun interesse concreto e attuale a proporre appello. E che è oggettivamente difficile sostenere che l’interesse processuale che qui si discute possa sorgere dall’altrui appello, perchè pur sempre manca un interesse concreto e attuale a impugnare una decisione che accoglie integralmente la domanda. E in secondo luogo che, nel fondo, qui si parla di una questione di forme processuali. E cioè, al postutto, con quale forma processuale debba andare “riproposta” un’eccezione il cui rigetto non ha impedito l’integrale accoglimento del ricorso tributario. E trattasi di una forma, quella della “riproposizione” dell’eccezione in parola, che comunque è riuscita nello scopo di portare davanti al giudice dell’impugnazione la volontà del vincitore di non rinunciarla, seppur subordinatamente all’eventualità che il giudice d’appello non l’avesse pensata allo stesso modo di quello di prime cure. Una forma, quella della semplice “riproposizione”, che quindi coniuga esigenze di economia processuale e la immanente regola di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3.

8. Per quanto sopra riferito si rimette al Primo Presidente di questa Corte, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, la delineata problematica della più ampia interpretazione del D.Lgs. 546 cit., art. 56 quale questione di massima particolare importanza oppure anche quale questione decisa in modo difforme con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull’interpretazione dell’art. 346 c.p.c., affinchè ritenuti sussistenti i presupposti di legge voglia sottoporla alle Sezioni Unite.

PQM

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA