Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21808 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 20/10/2011), n.21808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25955/2006 proposto da:

COMUNE DI AREZZO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIARINI

Roberta con studio in AREZZO PIAZZA LIBERTA’ 1 (avviso postale),

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA MPS SPA in persona del Presidente del

Consiglio e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RUSSO Pasquale, con procura speciale notarile del Not.

Dr. VIERI GRILLO in SIENA, rep. n. 182435 del 10/10/2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato FRANSONI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 67/9/05, in data 19 settembre 2005, la commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello del comune di Arezzo contro la sentenza della locale commissione provinciale n. 43/3/2003, che aveva accolto una domanda di rimborso della Banca Monte dei Paschi di Siena in ordine a un’eccedenza dell’Ici versata per l’anno d’imposta 1998 sull’errato presupposto che un proprio immobile, identificato in categoria D/5 fosse ancora privo di rendita catastale.

La sentenza ha ritenuto che la decorrenza della rendita dovesse farsi risalire alla data della correlata domanda di attribuzione, non potendosi far ricadere sul contribuente i ritardi dell’amministrazione in ordine all’attribuzione (c.d. messa in atti) o alla successiva notifica.

Il comune di Arezzo ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo il comune ricorrente, denunziando “violazione dell’art. 360, n. 3; violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 340 del 2000, art. 74”, pone la questione della decorrenza dell’efficacia dell’atto di attribuzione della rendita catastale.

Sostiene che, per gli immobili in cat. D, interamente posseduti da imprese e dichiarati in base al valore contabile, l’efficacia della rendita trova applicazione solo dall’anno successiva alla c.d. messa in atti (nel caso avvenuta il 27 novembre 1999), non potendo il transito dal valore contabile a quello catastale esplicare effetti retroattivi su annualità – come nella specie – pregresse.

2. – Il motivo è infondato.

Il contrasto interpretativo in tema di Ici, insorto all’interno di questa sezione in relazione all’individuazione dell’anno in cui devesi ritenere verificato il presupposto che impone di considerare, per gli immobili in cat. D, il valore catastale in luogo del c.d.

valore di libro (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3), è stato composto dalle sezioni unite di questa Corte nel senso che il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. cit., per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, “vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge” (sez. un. n. 3160/2011).

La decisione resa con l’impugnata sentenza appare uniformata al principio di diritto che rileva, non essendo in punto di fatto controverso che la rendita di cui trattasi venne dall’ufficio del territorio di Arezzo messa in atti (nell’anno 1999) a seguito di denuncia di variazione comunque risalente alla data del 22 giugno 1985.

Il ricorso va pertanto rigettato, ritenendo il collegio di assicurare continuità al citato indirizzo giurisprudenziale.

Le spese processuali, tenuto conto del contrasto interpretativo solo da ultimo composto, possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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