Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21808 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 176/2011 R.G. proposto da:

Avv. N.B., in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. Antonio

Simonelli, in Roma, via Flaminia, n. 79;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 403/14/10, depositata in data 22 giugno 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello di N.M., di professione avvocato, avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA, IRPEF ed IRAP dovute per l’anno di imposta 1998 sulla scorta del rilevato scostamento tra i redditi dichiarati dal contribuente e quelli invece risultanti dall’applicazione dei parametri presuntivi di reddito previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3 e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997;

– che i giudici di appello ritenevano correttamente motivato l’avviso di accertamento, inammissibile la domanda subordinata avanzata dal contribuente per la prima volta in appello, utilizzabili i dati risultanti dall’applicazione dei parametri, costituenti presunzioni legali relative che il contribuente non aveva superato non avendo fornito alcun elemento di prova;

– che avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione anche nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, affidato a due motivi, variamente articolati, cui l’intimata non replica.

Diritto

CONSIDERATO

– che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso il Ministero dell’economia e delle finanze, che è privo di legittimazione processuale e che è rimasto estraneo ai gradi di merito del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, nonchè Cass. Sez.U. n. 3118 del 2006);

– che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.L. n. 68 del 1989, art. 12 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittorietà della motivazione;

– che con il secondo motivo viene dedotta l'”incertezza sulla individuazione del thema decidendum e del thema probandum con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè l'”omissione della motivazione in relazione alla ritenuta insufficienza dei mezzi di prova offerti”;

– che i motivi sono inammissibili e vanno rigettati;

– che, invero, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il mezzo di cassazione con cui viene simultaneamente dedotto – come nella specie – il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 della citata norma di rito, che nell’esposizione sono accomunati inestricabilmente tra loro, in modo da tale da non rendere possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2016 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016), difetta del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa l’ontologica distinzione non solo tra le censure prospettate, ma anche tra i diversi e configgenti profili della omessa e della insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti discussi e decisivi, ripetutamente ribadita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. n. 17526 del 2016 cit.), che di recente, a Sezioni Unite, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da.. irredimibile eterogeneità” (Cass. Sez. U. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013)”;

– che il primo mezzo di cassazione è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente, pur prospettando il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento e l’omessa considerazione da parte dei giudici di appello delle prove contrarie offerte dal contribuente, trascura di riprodurre il contenuto dell’atto impositivo e delle circostanze dedotte in atti e delle parti rilevanti dei documenti prodotti per superare la presunzione legale relativa posta a favore dell’amministrazione finanziaria;

– che per analoga ragione è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta il mancato esame da parte della CTR di quelle circostanze dedotte e di quei documenti prodotti;

– che, laddove viene dedotto che la CTR nello svolgimento del processo abbia fatto riferimento ad altra fattispecie di causa, avendo i giudici di appello riferito di un contribuente svolgente una professione diversa (grafico pubblicitario anzichè avvocato) e fatto riferimento alla richiesta di deduzione di spese e alla proposizione di domande subordinate, nella specie insussistenti, il motivo è inammissibile, sia perchè il ricorrente, in violazione del già ricordato principio di autosufficienza del ricorso, omettendo di trascrivere il contenuto dei ricorsi (alla CTP e alla CTR), non consente a questa Corte di valutare la fondatezza della questione relativa alla mancata deduzione di spese e prospettazione di un motivo subordinato, sia perchè non viene prospettato, nè emerge il pregiudizio, anche ipotetico, che ne sia derivato al ricorrente;

– che, conclusivamente, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi dedotti;

– che non deve provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio degli intimati.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dei motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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