Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21807 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. III, 29/07/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 29/07/2021), n.21807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34758-2019 proposto da:

N.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGNA RIGACCI

16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CAPITANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO LAMARUCCIOLA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1683/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. N.K.M., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver abbandonato nel 2009 il paese di origine per sfuggire alle persecuzioni cui sarebbe stato soggetto a causa della sua affiliazione nel partito UDP del quale era stato anche candidato comunale e nel quale aveva attivamente militato anche il padre che era stato, per tale motivo, incarcerato e che era successivamente deceduto in circostanze rimaste oscure: ha aggiunto che dopo la vittoria del partito presieduto da A. J., distintosi per la sua ferocia, era fuggito temendo di fare la stessa fine; e che si era trattenuto per molti anni in Senegal e poi in Libia, dove era stato recluso e torturato prima di imbarcarsi per raggiungere l’Italia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia ed oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Lamenta che la motivazione della sentenza era del tutto priva di riferimenti ad aspetti essenziali della storia narrata, quali la carcerazione patita dal padre per l’attivismo politico e che mostrava una erronea percezione del pericolo di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e delle condizioni sociopolitiche del paese: assume al riguardo che esse erano state accertate violando il dovere di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, e cioè senza alcun richiamo a fonti informative ufficiali, attendibili ed aggiornate.

2. Il motivo – che ricomprende due censure ed è pienamente autosufficiente, visto che i corrispondenti rilievi proposti in appello sono stati compiutamente riportati – è fondato sotto entrambi i profili prospettati, il secondo dei quali riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. La sentenza impugnata, infatti, descrive la vicenda narrata senza alcun riferimento alla circostanza indicata dal ricorrente come la ragione dalla quale era scaturita la necessità di fuggire, e cioè l’incarcerazione e la morte del padre per cause mai chiarite, fatti supportati da documentazione prodotta ed espressamente richiamata nel ricorso (cfr. pag. 16 e 17) ma del tutto ignorata: essi devono ritenersi decisivi nella valutazione della complessiva vicenda e della persecuzione dedotta che è stata esclusa senza tener conto delle circostanze sopra indicate e sulla base di sommarie quanto generiche informazioni sul paese di origine, ricondotte a “recenti COI” (cfr. pag. 3 della sentenza) non meglio indicate, con espressione dalla quale emerge una motivazione apparente e cioè non radicata su valutazioni comprensibili delle emergenze processuali.

2.2. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio secondo il quale “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente.” (cfr. Cass. 9230/2020, ed in termini Cass. 28890/2018; Cass. 13897/2019; Cass. 9231/2020; Cass. 11096/2020; Cass. 25545/2020).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alle prove offerte sulla protezione umanitaria, con particolare riferimento alla sua vulnerabilità derivante sia dalla mancata valutazione del lungo periodo trascorso da quando si era allontato dal paese di origine, sia dalla mancata comparazione della situazione attuale rispetto alle condizioni del paese.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. La Corte territoriale, infatti, ha del tutto omesso di esaminare gli aspetti di vulnerabilità dedotta, escludendo anche espressamente (quanto erroneamente) che potesse assumere rilievo il tragico periodo di permanenza in Libia, durato due anni (cfr. pag. 4 primo cpv della sentenza impugnata).

3.3. Al riguardo, questa Corte ha affermato il condivisibile principio che trae origine da quanto predicato anche dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo cui “il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della Persona.” (cfr. Cass. 13565/2020 ed in termini Cass. 13758/2020; Cass. 13096/2019; Cass. 1104/2020).

3.5. In presenza di un erronea svalutazione di tale periodo, oltretutto di durata significativa (la stessa Corte afferma che si trattasse di una durata di due anni), l’intero giudizio di comparazione risulta erroneamente articolato, non essendo stato considerato uno degli elementi principali di esso e cioè la vulnerabilità del ricorrente derivante dalla complessiva storia vissuta.

4. Con il terzo motivo, infine, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per omessa pronuncia sulle condizioni di instabilità politica del paese.

4.1. La censura rimane logicamente assorbita dall’accoglimento delle prime due la cui rivalutazione ridonda anche sulla decisione relativa alla protezione individualizzante domandata.

5. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e dovrà, altresì, decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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