Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21807 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21924 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

AZIENDA AGRICOLA M.G. E F. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, M.G.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Fabrizio Tomaselli (C.F.: TMS FRZ 70T17 B157S) e Daniele

Mancabitti (C.F.: MNC DNL 67L12 H501S);

– ricorrente –

nei confronti di:

CONSORZIO AGRI PIACENZA LATTE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, L.M. rappresentato e

difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di

nuovo difensore, dall’avvocato Lorenzo Lucchini (C.F.: LCC LNZ 73521

G535G);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Milano n. 1326/2013, depositata in data 26 marzo 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 ottobre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Daniele Mancabitti, per l’azienda ricorrente;

l’avvocato Lorenzo Lucchini, per il consorzio controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Basile Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Agricola M.G. e F. ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio Agri Piacenza Latte sulla base di fatture emesse per forniture di latte.

L’opposizione del consorzio ingiunto fu rigettata dal Tribunale di Lodi.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto opposto, ritenendo legittimamente operate dal Consorzio – sugli importi dovuti per le forniture – le trattenute corrispondenti alle somme dovute dall’azienda per esuberi produttivi e versate all’Agea in qualità di primo acquirente; ha quindi condannato l’Azienda Agricola M. a restituire quanto frattanto percepito in virtù della sentenza di primo grado.

Ricorre L’Azienda Agricola M., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio Agri Piacenza Latte.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) – Omesso esame della domanda avversaria e pronuncia su domanda diversa – Vizio di ultrapetizione”. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) – Inammissibilità di domande ed eccezioni nuove in appello – Inammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello – Omessa pronuncia sulle relative eccezioni ìn sede di gravame – Vizio di ultrapetizione”.

I primi due motivi sono connessi (avendo entrambi ad oggetto la questione del mutamento della linea difensiva del consorzio in appello) e vanno quindi esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

In relazione a tali motivi il ricorso difetta infatti di autosufficienza, in quanto – in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – non contiene una adeguata trascrizione del contenuto rilevante dell’atto di appello del Consorzio (del quale non è neppure indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale), ma solo alcune righe di esso, di modo che è impossibile per la Corte verificare la fondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine al suo contenuto e alla sua corretta interpretazione.

Comunque, per quanto emerge dalla sentenza impugnata (e se ne dà atto in realtà nello stesso ricorso, a pag. 12, righi 11 e ss.), il Consorzio aveva in realtà proposto specifico motivo di appello per contestare la valutazione operata dal Tribunale di insufficienza dei documenti da esso prodotti in primo grado a riprova dell’avvenuto versamento all’AGEA delle somme corrispondenti ai prelievi dovuti dall’Azienda M., e cioè in relazione all’effettivo ed assorbente thema decidendum originariamente oggetto del giudizio.

La corte di appello, correttamente pronunciandosi su tale motivo di gravame e non sulla nuova e (a dire della stessa ricorrente) inammissibile linea difensiva del consorzio, lo ha ritenuto fondato e lo ha accolto, con ciò implicitamente ritenendo assorbita ogni altra questione in proposito.

Appare del resto singolare (e logicamente contraddittoria) la prospettazione di parte ricorrente che, da una parte, sostiene l’inammissibilità della nuova linea difensiva del Consorzio in secondo grado (fondata sull’avvenuto integrale pagamento delle fatture) e l’inammissibilità della produzione di nuovi documenti a sostegno di essa, e al tempo stesso si duole che su tale linea difensiva la corte di appello non si sia pronunziata, e si sia pronunziata invece sulla linea difensiva originaria (peraltro, come chiarito, non abbandonata dal Consorzio), prendendo in considerazione esclusivamente i documenti prodotti in primo grado.

2. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) – Violazione del principio della ripartizione dell’onere probatorio ed erroneo esercizio da parte del Giudice dei propri poteri-doveri istruttori”.

Il motivo, articolato in due profili, è infondato.

Per quanto attiene al primo profilo possono essere richiamate le considerazioni sopra esposte in relazione ai due primi motivi di ricorso.

La corte di appello ha giudicato attenendosi strettamente al thema decidendum originario della controversia, in cui, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non risultava in contestazione che la differenza tra l’importo complessivo dovuto per le forniture di latte e quello pagato dal consorzio era pari a quello delle trattenute effettuate in favore di AGEA, e si discuteva solo dell’avvenuta regolare effettuazione in concreto di tali versamenti. In quest’ottica, le uniche questioni rilevanti erano effettivamente quelle individuate dalla corte di appello, e cioè quella della prova dell’importo dei prelievi dovuti dall’Azienda M. in virtù degli eccessi produttivi e quella dell’avvenuto versamento delle relative somme all’AGEA da parte del Consorzio.

Di conseguenza, va esclusa la dedotta violazione dei principi sull’onere della prova e dell’obbligo di giudicare in base alle allegazioni e alle prove fornite dalle parti.

E’ opportuno ribadire in proposito che le nuove allegazioni operate in secondo grado dal Consorzio, e che l’Azienda ricorrente deduce essere inammissibili, nonchè i nuovi documenti prodotti a sostegno di esse, non risultano oggetto di considerazione da parte del giudice di secondo grado.

Per quanto attiene poi al secondo profilo, si tratta in sostanza di una non consentita richiesta di riesame e di nuova valutazione delle prove documentali (di cui oltre tutto non viene indicata neanche l’esatta allocazione nel fascicolo processuale).

3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Anche questo motivo è infondato, trattandosi in sostanza di una richiesta di riesame e di nuova valutazione delle prove documentali certamente prese in considerazione dai giudici del merito – che esula dai limiti del controllo sulla motivazione relativa al giudizio sui fatti possibile in base al testo vigente (ed applicabile nella fattispecie in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di prelievo supplementare (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), D.L. 28 marzo 2003, art. 5 convertito nella L. 30 maggio 2003, n. 119; art. 2, par. 2, comma 3, del Reg. 3950/92; L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11; art. 8 considerando del Regolamento CE n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; L. 9 aprile 2009, n. 33, art. 8 ter; D.M. 31 luglio 2003, art. 6, comma 7; D.L. 24 giugno 2004, n. 157, art. 2, comma 3 convertito nella L. 3 agosto 2004, n. 204”.

Il motivo è inammissibile, introducendosi con esso una questione nuova implicante accertamenti di fatto che la parte ricorrente non indica in quali atti processuali e in quali esatti e precisi termini aveva già posto nel giudizio di merito.

La ricorrente aveva l’onere di documentare di avere tempestivamente posto in primo grado la questione relativa alla regolarità delle modalità di effettuazione dei versamenti all’AGEA da parte del Consorzio, e di averla riproposta in appello, specificando gli esatti termini e gli atti processuali in cui la aveva avanzata.

Sul punto manca invece ogni indicazione nel ricorso.

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’azienda ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del consorzio controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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