Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21807 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 80/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.R., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del controricorso, dagli avv.ti Saverio Alessandrini e Carmela

Romita, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del

primo difensore, in Bari, via Roberto da Bari, n. 30;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 116/02/09, depositata in data 3 novembre 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello proposto da F.R., annullava l’avviso di accertamento di maggiori redditi di impresa accertati ai fini IVA ed IRPEF dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’anno di imposta 2004 a seguito di applicazione degli studi di settore alla contribuente esercente commercio al minuto di pasticceria, dolciumi e confetteria, con partecipazione al 50 per cento al capitale sociale della Federdolce s.r.l.;

– che i giudici di appello ritenevano che, contrariamente a quanto affermato nell’avviso di accertamento impugnato, la gestione dell’attività commerciale non era avvenuta in perdita e che l’ufficio non aveva contestato che all’attività commerciale era destinato un locale di 25 mq rispetto ai 64 mq previsti dallo studio di settore, la mancanza totale di cespiti previsti dalla campionatura, la vendita in forma confezionata dei prodotti e non già nella forma sfusa prevista dalla campionatura, la misura dei costi generali pari ad Euro 434,00 oltre ai compensi professionali;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui l’intimata replica con controricorso e memoria illustrativa contenente, in calce, procura speciale alle liti in favore di nuovo difensore individuato nell’avv. Luigi Quercia.

Diritto

CONSIDERATO

– che è preliminare la dichiarazione di inammissibilità del mandato ad litem conferito al nuovo difensore con procura speciale in calce alla memoria del 16/11/2015 e, quindi, anche della memoria dal medesimo depositata;

– che, invero, la fattispecie è regolata dall’art. 83 c.p.c. nella versione vigente ratione temporis, ovvero anteriormente alla modifica del terzo comma della citata disposizione apportata dalla L. n. 69 del 2009, che ha previsto, ma solo per i giudizi instaurati dal 4/07/2009 (come previsto dall’art. 58, comma 1 predetta legge), l’apposizione della procura speciale anche in calce o margine “della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”;

– che l’orientamento di questa Corte con riferimento all’originaria formulazione della citata disposizione è nel senso che nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, ante riforma, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati e, pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio (cfr. Cass. n. 8902 del 1994; n. 3426 del 1998), facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. 1 aprile 1999, n. 3121; conf. Cass. n. 8708 del 2009 ed altre precedenti e successive);

– che, come sopra anticipato, all’inammissibilità del mandato difensivo al nuovo procuratore discende, a cascata, l’inammissibilità della memoria e, quindi, delle eccezioni di inammissibilità del ricorso in essa proposte, esonerando questa Corte dall’onere di esaminarle;

– che, passando al merito del ricorso, con l’unico motivo proposto, la difesa erariale censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che nessuna delle circostanze indicate dalla CTR avrebbero potuto giustificare l’annullamento dell’avviso di accertamento, posto che dal contenuto motivazionale dell’atto impositivo, riprodotto per autosufficienza nel motivo, risultava che la perdita era riferita alla “rilevante non congruità dei ricavi dichiarati” rispetto a quelli desunti dallo studio di settore applicato, nella cui applicazione si era tenuto conto dell’ampiezza effettiva dei locali destinati dalla ricorrente all’esercizio dell’attività commerciale, come documentato dalla riproduzione nel ricorso della pagina del modello all’uopo redatto, e che le altre circostanze neppure erano state provate;

– che la dedotta carenza motivazionale della sentenza impugnata è fondata, esaurendosi la stessa in affermazioni che impattano con il più volte ribadito principio giurisprudenziale in base al quale il vizio di motivazione, consistente in un errore intrinseco al ragionamento del giudice verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato (Cass. n. 50 del 2014), ricorre allorchè nel complesso della sentenza sia evincibile la carenza del procedimento logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, non chiarendo il percorso motivazionale illustrato dal decidente nella redazione della sentenza, valutato alla stregua di un criterio che prescinde da ogni aspettativa di parte, il nesso di necessaria coerenza logico-argomentativa che in rapporto agli elementi probatori acquisiti nel corso del processo giustifica la regolazione del caso concreto in base alla norma applicata (in termini cfr. Cass. n. 9878 del 2016);

– che ad avviso di questo Collegio nella fattispecie in esame è innegabile la sussistenza del lamentato vulnus motivazionale laddove la CTR ha omesso di spiegare, come invece era suo preciso onere, le ragioni per le quali anche la eventuale insussistenza di una gestione in perdita dell’attività commerciale da parte della ricorrente potesse incidere sul risultato restituito dall’applicazione dello studio di settore;

– che altrettanto carente è la motivazione adottata dai giudici di appello con riferimento agli altri elementi circostanziali presi in esame, atteso che la ricorrente ha dimostrato, mediante integrale riproduzione nel ricorso della pagina del modello dello studio di settore all’uopo redatto, di aver considerato l’effettiva ampiezza dei locali dalla ricorrente destinati all’esercizio dell’attività commerciale, mentre nessuna coerente spiegazione viene fornita circa la modalità di campionatura dei prodotti, neppure della incidenza di tale dato ai fini della rideterminazione dell’entità del reddito restituito dall’applicazione dello studio di settore, così come congruamente ridotto dalla stessa amministrazione finanziaria;

– che, conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità della procura conferita dalla controricorrente al nuovo difensore e la memoria dal medesimo depositata, va accolto il motivo di ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

PQM

 

dichiara inammissibile la procura conferita dalla controricorrente al nuovo difensore e la memoria dal medesimo depositata, accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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