Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21807 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 09/10/2020), n.21807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4144/2016 R.G. proposto da:

S.G.N. e S.G.M., elett.te dom.ti

presso la Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente all’avv.

Scotti Galletta Antonio, da cui sono rapp.ti e difesi, come da

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11107/23/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 9/12/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 gennaio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 11107/23/15, depositata il 9 dicembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 14400/20/14 della CTP di Napoli, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione della variazione di classamento, disposta il 26 ottobre 2006, in categoria A/1, classe 1, di un’immobile sito nel Comune di (OMISSIS), in precedenza collocato in categoria A/2, classe 4, di cui i ricorrenti, acquirenti con atto di compravendita del 10 dicembre 1992, lamentavano l’omessa notifica deducendo di averne avuto conoscenza solo in data 19-3-2012 tramite la consultazione della voltura catastale;

3. la Commissione di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la voltura catastale atto non impugnabile;

4. la CTR, a conferma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’appello rilevando che l’Agenzia del Territorio aveva correttamente notificato la variazione ai precedenti proprietari, che risultavano ancora intestatari della partita, e che in ogni caso il termine per la sua impugnazione decorreva dalla voltura avvenuta nell’aprile del 2007, non essendo stata nemmeno provata una diversa data della sua effettiva conoscenza.

5. avverso la sentenza di appello S.G.N. e S.G.M. hanno proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 5-2-2015, affidato a due motivi, e presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, della L. n. 212 del 2000, art. 7, n. 1, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, della L. n. 311 del 2004, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità del riclassamento benchè gli stessi, pur proprietari, non avessero avuto conoscenza nè della variazione nè dei suoi presupposti, presupposti in ogni caso non comunicati neanche agli intestatari catastali; rilevavano altresì di aver comunque censurato nel merito l’erroneità del classamento;

2. con il secondo motivo eccepiscono l’illegittimità costituzionale della L. n. 342 del 2000, art. 74, per violazione degli artt. 3,24 e 53 Cost., se interpretata nel senso che la variazione possa essere validamente notificata agli intestatari catastali e non ai proprietari effettivi.

Osserva che:

1. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultano infondati.

1.1 Ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs., art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.

Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3160 del 2011 la citata previsione di cui all’art. 74, comma 1, nel solco di una esegesi orientata al necessitato rispetto dell’art. 3 Cost. (e dell’art. 53), va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi di rendita è soltanto una condizione di loro efficacia, senza possibilità di inferirne l’intendimento del legislatore di associare alla notifica del provvedimento attributivo (“ai soggetti intestatari della partita”) una qualche forza costitutiva -con connessa efficacia ex nunc. (conformi Cass. n. 23600 del 2011; n. 14402 del 2017; n. 22653 del 2019).

Ne consegue l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, che non esclude tuttavia l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

La L. n. 342 del 2000, art. 74, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (vedi Cass. n. 18056 del 2016).

Esclusa la natura costitutiva della comunicazione, ed in assenza di previsioni che impongano particolari formalità alla notificazione del provvedimento, va ritenuto che la ratio della norma sia solo quella di impedire che il provvedimento modificativo possa avere effetti, e quindi essere posto a fondamento delle pretese tributarie che lo presuppongono, prima che lo stesso venga portato a conoscenza del soggetto intestatario dell’immobile, ma non anche quello di condizionare a tale comunicazione la validità dell’atto di attribuzione o di modifica della rendita.

1.2 Come si evince poi chiaramente dal dato letterale della norma, l’Amministrazione è tenuta alla notificazione nei confronti dei soggetti che risultano intestatari della partita catastale, ma non anche ad effettuare ulteriori ricerche circa la effettiva titolarità dei diritti reali sul bene.

Del resto, il citato art. 74 va letto in combinato disposto con il D.P.R. n. 650 del 1972, artt. 3 e 14, che prevedono per coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti l’obbligo, presidiato da sanzioni amministrative, di richiedere entro trenta giorni le volture catastali ogni qual volta vengano posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto edilizio.

Tale ricostruzione pone di conseguenza la norma al riparo dalle censure di illegittimità costituzionale sollevate con il secondo motivo di ricorso, ponendosi la disposizione a tutela del soggetto intestatario che, in adempimento di un obbligo previsto per legge, deve coincidere con l’effettivo titolare dei diritti reali su quel bene.

2. Tanto premesso, nella specie risulta incontestato in fatto che l’Agenzia del Territorio ha proceduto in data 4-12-2006 a notificare l’atto di variazione del classamento ai soggetti che all’epoca risultavano ancora intestatari della partita e che la voltura in capo ai proprietari, attuali ricorrenti, sia avvenuta solo nell’aprile del 2007.

2.1 Rileva ancora osservare che i contribuenti, secondo quanto ribadito anche nel primo motivo di ricorso, non pongono una questione di efficacia della variazione rispetto a pretese tributarie fatte valere nei loro confronti e determinate sulla base della stessa, ma insistono sul loro diritto ad impugnare la variazione catastale del 2006, di cui deducono la nullità sia per la mancata comunicazione in sè, sia per la mancata comunicazione dei presupposti su cui la stessa sarebbe stata disposta, sul presupposto di averne avuto conoscenza solo con la richiesta di voltura catastale presentata per altre ragioni in data 19 marzo 2012.

Nè tanto meno viene fatto valere in ricorso il diritto del contribuente a correggere i propri errori od omissioni in sede di dichiarazione di classamento catastale o di sollecitare un adeguamento dell’esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile, sulla base del principio secondo cui ” In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d’imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all’Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d’intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest’ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l’art. 53 Cost., un’imposizione falsata nei presupposti” (Vedi Cass. n. 3001 del 2015).

I ricorrenti, va ribadito, si limitano ad impugnare il provvedimento di variazione catastale notificato agli intestatari della partita in data 4-12-06.

2.2 Ebbene per gli atti amministrativi di imposizione tributaria, la legge processuale stabilisce che: “il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato” (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, n. 1), ed ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal comma 1, il ricorrente è tenuto a depositare il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

La notificazione dell’atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell’atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestività dell’impugnazione, la definitività dello stesso (sulla funzione della notificazione dell’atto impositivo come provocatio ad opponendum v. Cass. n. 3294 del 1994; Cass. n. 17762 del 2002 e Cass. n. 15554 del 2009).

Rilevato che la legge collega la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l’impugnazione (Cass. n. 4760 del 2009).

Ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l’atto impositivo, il ricorrente è tenuto ad indicare e provare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio, o in mancanza quello in cui ne ha acquisito, per causa non imputabile, la successiva ed effettiva conoscenza.

Del resto “In tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 (applicabile “ratione temporis”) è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito. (Vedi da ultimo Cass. n. 32637 del 2019).

3. Alla stregua degli esposti principi di diritto, a fronte della prova offerta dall’Amministrazione dell’avvenuta notifica della variazione agli intestatari della partita, ai fini del recupero dei termini a difesa nei confronti di quell’atto, e quindi della tempestività del ricorso, sarebbe stato onere dei contribuenti dedurre e provare l’avvenuto adempimento delle formalità attinenti agli obblighi di voltura catastale, la non imputabilità agli stessi dell’omesso aggiornamento dei dati, l’omessa conoscenza della voltura avvenuta nell’aprile del 2007 nonchè del riclassamento ivi riportato, e quindi di essere venuti a conoscenza senza colpa della variazione catastale solo in una data anteriore di sessanta giorni alla presentazione del ricorso.

3.1 Tale onere non risulta assolto; ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione di questi principi nell’affermare l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

4.1 Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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