Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21806 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21704 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto da:
M.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del ricorso, dagli avvocati Franco Mugnai (C.F.:
MGN FNC 53P24 C147U) e Raffaella Bonsangue (C.F.: BNS RFL 63P65
I754P);
– ricorrente –
nei confronti di:
C.A.B. S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante
pro tempore, C.G. rappresentato e difeso, giusta
procura in calce al controricorso, dagli avvocati Umberto Richiello
(C.F.: RCH MRT 68S27 H501K), Alessandro Antichi (C.F.: NTC LSN 58E14
E202E) e Sandro Bartalini (C.F.: BRT SDR 62L03 F032L);
– controricorrente –
per la, Cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Firenze n. 821/2013, depositata in data 25 maggio 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
12 ottobre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Riccardo Andriani, per delega dell’avvocato Franco Mugnai
e Raffaella Bonsangue, per il ricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Basile Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione di
improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.A.B. S.r.l. agì in giudizio nei confronti di M.F., deducendo di avergli affidato l’incarico di installare le condutture di un impianto antincendio, e sostenendo che questi, nell’eseguire l’opera, aveva danneggiato una vicina tubazione idrica; chiese il risarcimento dei conseguenti danni.
La domanda fu rigettata dal Tribunale di Grosseto.
La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che vi fosse concorso di colpa tra società attrice e convenuto nella causazione del danno alla tubazione idrica, e ha quindi riconosciuto il risarcimento in favore della prima limitatamente al 50%.
Ricorre il M., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la C.A.B. S.r.l..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
Il ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 13 giugno 2013, non ne ha depositato la copia notificata, ma una semplice copia conforme, priva della relazione di notificazione.
Come risulta dal verbale di udienza, nel corso della discussione il procuratore dello stesso ricorrente, reso edotto dal Presidente del mancato rinvenimento della copia della sentenza munita della relazione di notificazione nel fascicolo processuale, è stato invitato a verificare personalmente, e all’esito di tale verifica ha dato atto che il documento non era stato prodotto e non era agli atti.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., del comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente” (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363; conf., ex multis: Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009, Rv. 607365; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009, Rv. 609357; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009, Rv. 610282; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010, Rv. 612496; Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010, Rv. 613051; Sez. 1, Ordinanza n. 18416 del 06/08/2010, Rv. 614218; Sez. 3, Sentenza n. 19271 del 10/09/2010, Rv. 614288; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010, Rv. 615089; Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015, Rv. 634107).
Il rilievo dell’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, risulta pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra questione.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016