Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21806 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21806

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 40/2011 R.G. proposto da:

R.G.B., rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Vito Mazzarelli,

elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto

difensore, in Roma, via E. De Cavalieri, n. 11;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, n. 181/65/09, depositata

in data 29 ottobre 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da R.G.B., rideterminava in Euro 68.112,00 il maggior reddito ai fini IVA, IRPEF ed IRAP accertato dall’amministrazione finanziaria a carico del predetto contribuente con riferimento all’anno di imposta 2003 a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie risultanti sui conti correnti riconducibili al predetto contribuente, di professione psicologo;

– che i giudici di appello ritenevano di dover ulteriormente decurtare dal reddito professionale accertato dall’amministrazione finanziaria, rispetto alla diminuzione già operata dai giudici di prime cure, l’importo di Euro 35.000,00 in quanto costituente corrispettivo della vendita di un immobile;

– che avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui gli intimati non replicano con atto scritto.

Diritto

CONSIDERATO

– che va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata non reca la data di deliberazione in calce alla stessa (che è invece riportata nel frontespizio dell’intestazione), ma al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, detta omissione, a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica e che, nella specie, è riportata nel frontespizio seguita dalla sottoscrizione del segretario, non è elemento essenziale dell’atto processuale, e tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano gli estremi di alcuna ipotesi di nullità, peraltro neppure dedotta con l’impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 8942 del 2013, n. 10100 del 2006 e n. 4208 del 2004);

– che, ancora preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso il Ministero dell’economia e delle finanze, che è privo di legittimazione processuale e che è rimasto estraneo ai gradi di merito del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, nonchè Cass. Sez. U. n. 3118 del 2006);

– che il primo motivo, con cui il ricorrente deduce cumulativamente la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio motivazionale con riferimento a tutti i profili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è palesemente inammissibile in quanto il motivo, nella cui esposizione i predetti vizi sono accomunati inestricabilmente tra loro ed in cui non è possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (cfr. Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Sez. U., n. 9100 del 2016 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016), difetta del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa l’ontologica distinzione non solo tra le censure prospettate, ma anche tra i diversi e configgenti profili della omessa e della insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti discussi e decisivi, ripetutamente ribadita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. n. 17526 del 2016 cit.), che di recente, a Sezioni Unite, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da (…) irredimibile eterogeneità” (Cass. Sez. U. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013);

– che il motivo in esame è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto prospettato in evidente contrarietà all’insegnamento reiteratamente impartito da questa Corte in materia di modalità di deduzione in sede di legittimità del vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (cfr., Cass. n. 15367 del 2014, n. 23420 del 2011 che richiama in motivazione anche Cass. n. 7194/2000, n. 6361/2007 e n. 21226/2010), ed in quanto priva della trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento di cui il ricorrente lamenta “l’ermeticità, l’erroneità e l’inconsistenza” (così a pag. 8 del ricorso);

– che anche il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce simultaneamente la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè il vizio motivazionale con riferimento a tutti i profili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è altrettanto palesemente inammissibile, sia per le ragioni superiormente indicate in relazione alla denuncia cumulativa di vizi tra loro incompatibili, sia per novità ed incongruenza del parametro normativo censurato;

– che, invero, in relazione al primo profilo, non risulta nè è dimostrato che il ricorrente abbia prospettato la questione nei giudizi di merito e, in relazione al secondo, nella specie di causa non si fa questione – perchè da nessuno contestato – del valore dell’immobile oggetto di trasferimento per il recupero di base imponibile ai fini IVA, cui si riferisce il citato art. 35, comma 23 bis, che prevede che “per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, u.p., il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato”, ma soltanto di risultanze di movimenti bancari non giustificati;

– che con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alle prove fornite per giustificare il versamento sui propri conti correnti dell’importo di Euro 7.604,79 risultanti dalle fatture emesse nei confronti dei clienti, prodotti in giudizio e neppure contestate dall’amministrazione finanziaria;

– che il motivo è inammissibile per vizio di autosufficienza non avendo il ricorrente nè trascritto il contenuto delle fatture, nè indicato il modo ed il tempo della produzione dei predetti documenti nei giudizi di merito; attività nella specie assolutamente necessarie non contenendo la sentenza impugnata alcun riferimento alla questione prospettata nel motivo in esame;

– che, in sintesi, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi;

– che, in mancanza di costituzione degli intimati non vi è ragione di provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dichiara inammissibili i motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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