Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21805 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 29/08/2019), n.21805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO A.M. – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 2421 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia.

– ricorrente –

contro

s.p.a. LG Electronics Italia, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Tonio Di Iacovo, nello studio del quale

in Roma, al viale Castro Pretorio, n. 122 elettivamente si

domicilia.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, depositata in data 8 gennaio 2015, n. 5;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

26 marzo 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del primo

motivo, assorbito il secondo;

sentiti per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta e per

la contribuente l’avv. Tonio Di Iacovo, per delega dell’avv. Andrea

Russo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la contribuente importò con svariate bollette sistemi di home cinema, che furono classificati al momento dell’importazione col codice NC 8527 3191 come “apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia e la radiodiffusione, anche combinati in uno stesso involucro con apparecchio per la registrazione e la riproduzione del suono o con apparecchio di orologeria” e in quanto tali assoggettati al dazio dall’8,4% al 12%; laddove, ad avviso della società, essi andavano correttamente classificati sotto la voce NC 85438995 come apparecchi riceventi “ad audiofrequenza comprendente un elaboratore di suoni che riceve e trasforma i segnali provenienti da varie fonti (ad es. lettori CD, fonti video e proiettar di film) in segnali audio”, soggetti all’aliquota agevolata del dazio del 3.70%.

Ne seguì la proposizione di domande di revisione, che furono respinte, sicchè la contribuente impugnò i relativi dinieghi, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.

Quella regionale della Liguria ha poi respinto il successivo appello dell’Agenzia. Ha al riguardo ritenuto che la classificazione invocata dall’Agenzia si deve al Reg. CE della Commissione n. 129 del 2005, che, in realtà, ha natura innovativa perchè costitutiva.

Corretta è, invece, secondo il giudice d’appello, la classificazione operata dalla società, perchè basata sulla disciplina previgente, ossia sul Reg. CEE n. 955 del 1998, ratione temporis applicabile.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la società replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, giacchè, sostiene, il giudice d’appello non ha giustificato la propria decisione.

Il motivo è inammissibile.

Ciò in base ai principi fissati dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui la mancanza della motivazione si configura quando la motivazione difetti del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, punto 14.5.1 nonchè sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881).

1.1.- Nel caso in esame, invece, il giudice d’appello ha giustificato la propria decisione, facendo leva sulla natura costitutiva e quindi innovativa del Reg. n. 129 del 2005, inidoneo in quanto tale a disciplinare le classificazioni antecedenti la sua entrata in vigore.

2.- Col secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 955 del 1998, e del Reg. CE n. 129 del 2005.

Sostiene al riguardo che benchè correttamente il giudice d’appello abbia escluso la natura interpretativa del Reg. CE della Commissione n. 129 del 2005, che, invece, ha disciplinato ex novo la classificazione dei sistemi home cinema ed è per conseguenza applicabile a partire dalla sua entrata in vigore, comunque i sistemi in questione non possono essere classificati nella voce 85438995 del Reg. n. 955 del 1998.

2.1.- Il motivo, benchè ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, descrive in maniera adeguata i fatti e indica le violazioni di legge a giudizio dell’Agenzia compiute, è infondato.

3.- In base all’orientamento di questa Corte (espresso con sentenza 3 aprile 2013, n. 8068), i prodotti con funzioni di registrazione e riproduzione dell’immagine e del suono erano collocati sotto al capitolo 85 (Macchine, apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione e parti ed accessori di questi apparecchi) della Sezione 16 (intitolata “Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti, apparecchi di registrazione e riproduzione del suono, apparecchi di registrazione e riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi”) della Tabella dei dazi riportata nella Parte seconda dell’Allegato I al Reg. CE n. 2658 del 1987.

La Tabella era integrata dalle Disp. del Reg. CE n. 955 del 1998, della Commissione del 29 aprile 1998 “relativo alla classificazione di talune merci della nomenclatura combinata” che, al codice NC 8543 89 95, descriveva la sottovoce TARIC “Apparecchio ad audio frequenza comprendente un elaborare di suoni che riceve e trasforma i segnali provenienti da varie fonti (ad es. lettori CD, fonti video o proiettori di film). Esso ha le seguenti funzioni -simulazione di ambienti acustici (ad es. l’acustica di una chiesa o di una discoteca), e amplificazione di audio frequenza”, e giustificava tale previsione in base alle regole generali punti 1, 3 lett. c) e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonchè in base al testo dei codici 8543, 8543 89 ed 8543 89 95, precisando inoltre che “la funzione principale non può essere determinata” (cfr. All. reg. punto 2 e 3).

3.1.- Il capitolo 85 della Sez. 16 della Tabella di cui all’Allegato I prevedeva, inoltre, accanto alla predetta sottovoce tariffaria (specìficativa della voce SA 8543 “Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati nè compresi altrove in questo capitolo”, e della sottovoce NC 8543 89 “altri”), anche la voce SA 8521 “Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici”, che trovava ulteriore specificazione nella sottovoce NC 8521 9000 “altri”.

3.2.- Il Reg. n. 129 del 2005, da un lato ha soppresso la sottovoce TARIC cod. 8543 89 95 (introdotta dal Reg. n. 955 del 1998), e, dall’altro, non ha modificato i preesistenti codici NC delle altre voci e sottovoci TARIC sopra indicate (cod. 8521 9000 90), ma ha determinato, con valore legale (ai sensi del Reg. CEE 23 luglio 1987, n. 2658 del 1987, art. 10, e della regola generale interpretativa di cui alla lett. A, punto n. 6, parte prima, all. I), il “testo della sottovoce” contraddistinta con il codice NC 8521 9000, vincolando a essa, a far data dall’entrata in vigore del regolamento, la classificazione tariffaria di un determinato articolo denominato sistema home cinema.

L’intervento è stato motivato dal legislatore con l’esigenza di risolvere le incertezze e i dubbi interpretativi riscontrati nella prassi applicativa della Nomenclatura combinata da parte delle autorità doganali, evincibili anche dal ricorso da parte delle ditte importatrici (come espressamente menzionato nel “quarto considerando” del Reg. n. 129 del 2005), alla procedura di richiesta di “informazioni tariffarie vincolanti”, ai sensi del Reg. n. 2913 del 1992, artt. 11 e 12, al fine di prevenire incertezze che fino ad allora erano state manifestate dagli uffici doganali in ordine alla esatta classificazione tariffaria dei sistemi home cinema.

4.- E’ con riferimento al “testo delle voci, delle note premesse alle sezioni ed ai capitoli e delle regole generali per la interpretazione della NC” (cfr. punto n. 1 lett. A, Titolo I, parte prima, all. I del Reg. CEE n. 2658 del 1987), vigenti al tempo della importazione che deve essere risolta la questione della esatta classificazione doganale del prodotto home cinema, ricercando il criterio decisivo di classificazione doganale della merce “nelle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli”, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia (in argomento vedi da ultimo i riferimenti in Cass. 16 novembre 2018, n. 29537).

4.1.- E, al riguardo, con accertamento di fatto non aggredito, il giudice d’appello ha ravvisato il tratto identificativo degli impianti in questione nella destinazione “…alla riproduzione del suono e di immagini immagazzinati in un DVD”, utile alla classificazione nella voce 8543 8995.

6.- Il motivo va quindi respinto.

7.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle dogane a pagare le spese, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfetarie e oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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