Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21805 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 20/10/2011), n.21805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5920/2006 proposto da:

COMUNE DI VICENZA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato ARGENZIO Francesco Antonio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TIRAPELLE MAURIZIO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

CIME ELECTRO SERVICE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO

GIANFRANCO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 18/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ARGENZIO, che si riporta al

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 12 novembre 2003 la Cime Electro Service s.p.a.

(d’ora in poi semplicemente società) impugnò, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Vicenza, un avviso di liquidazione col quale il comune aveva provveduto a calcolare l’Ici relativa a un fabbricato industriale, ancora dovuta per l’anno 2002, in base al c.d. valore contabile.

Il ricorso venne accolto, previo riconoscimento altresì del diritto al rimborso dell’Ici versata in eccedenza nell’anno 2001.

La decisione, appellata dal comune di Vicenza, fu confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto con la sentenza n. 66/29/05 in data 18 novembre 2005, la quale ritenne che, per i fabbricati iscritti in cat. D, posseduti da imprese, una volta richiesta dal contribuente la rendita catastale, non rilevasse l’epoca di successiva attribuzione della medesima, essendo incongruente, e in contrasto col criterio di capacità contributiva, far dipendere il pagamento dell’imposta da un fatto (il ritardo nella comunicazione della rendita) attribuibile all’ufficio.

Per la cassazione di questa sentenza il comune di Vicenza ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

La società ha resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata una prima volta all’udienza pubblica del 15 aprile 2010, e lì rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite sulla specifica questione di diritto involta dall’interpretazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, e della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo il comune ricorrente pone la questione della decorrenza dell’efficacia dell’atto di attribuzione della rendita catastale.

Sostiene che, in applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, l’atto de quo, seppure perfezionato nel maggio 2000, ha acquistato la propria efficacia a decorrere dal 2 ottobre 2002, data di notificazione all’intestataria della partita catastale, sicchè solo a decorrere dal 1 gennaio dell’anno seguente l’imposta avrebbe potuto essere calcolata sulla base del criterio catastale.

Col secondo motivo, nega il comune che possa ritenersi corretta l’affermazione dell’impugnata sentenza allusiva di un suo ritardo (o di un contegno omissivo) nella comunicazione (rectius, notificazione) della rendita, stante la mancanza di termini imposti dal legislatore al riguardo. Donde sostiene che il minor valore catastale, rispetto a quello contabile, non poteva dare diritto a rimborso d’imposta in favore del contribuente.

Col terzo motivo – intestato “sull’interpretazione di norme” – lamenta essere esistente in materia un susseguirsi di atti interpretativi e di circolari ministeriali che rendono incerto l’ambito applicativo delle norme in discussione; e che altrettanto diversificata si presenta l’esegesi giurisprudenziale in ordine alle stesse.

2. – Quest’ultimo rilievo non assume dignità di censura avverso la sentenza, sicchè il motivo che lo contiene, traducendosi in una astratta considerazione in ordine all’incertezza del quadro normativo di riferimento, va ritenuto inammissibile.

3. – I primi due motivi, invece, per quanto interpretabili come intesi a denunciare una violazione di norme di diritto, sono infondati.

Difatti il contrasto interpretativo in tema di Ici, insorto, all’interno di questa sezione, in relazione all’individuazione dell’anno in cui devesi ritenere verificato il presupposto che impone di considerare, per gli immobili in cat. D, il valore catastale in luogo del c.d. valore di libro (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3), è stato composto dalle sezioni unite di questa Corte nel senso che il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. cit., per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, “vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge” (sez. un. n. 3160/2011).

4. – A tale orientamento il collegio intende assicurare continuità.

La decisione resa con l’impugnata sentenza appare uniformata al principio di diritto che rileva, sì da sottrarsi alle avanzate censure.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese processuali, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale solo da ultimo composto, possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA