Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21805 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5103/2013 R.G. proposto da:

Duo Salus s.r.l., in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma,

viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Livia

Ranuzzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Quercia, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 55/6/12, depositata il 6 settembre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

Fatto

RITENUTO

che:

1.- A seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione relativa all’anno 2005, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, fu notificata alla Duo Salus s.r.l., in liquidazione, una cartella di pagamento, che recava l’iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi per il ritardato versamento di IVA nonchè di IRAP (dichiarata e) non versata.

2.- Detta cartella di pagamento fu impugnata dalla Duo Salus s.r.l. davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: “CTP”), che accolse il ricorso della contribuente.

3.- Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Bari, propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc, anche: “CTR”), che lo accolse parzialmente. In particolare, la CTR: a) confermò l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento dell’IVA, sulla base della considerazione che essa non poteva essere effettuata a seguito della liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bisin quanto non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione; b) in riforma della sentenza della CTP, dichiarò la legittimità dell’iscrizione a ruolo dell’IRAP, sull’assunto che la liquidazione delle imposte dichiarate dal contribuente ma da lui non versate rientra nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis.

4.- Avverso tale sentenza della CTR, non notificata, ricorre per cassazione la Duo Salus s.r.l., in liquidazione, che, dichiarando un valore del procedimento di Euro 108.200, 46, affida il proprio ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate il 19-20 febbraio 2013, a due motivi.

5.- L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 26-27 marzo 2013. Con lo stesso atto, tale Agenzia ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

6.- Il ricorso è stato successivamente fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, aggiunto dal D.L. n. 168 del 2016, ART. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, art. 1, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione – proposta nel ricorso introduttivo e ribadita nell’atto di controdeduzioni in appello – di nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della relativa notificazione, in quanto effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento senza la redazione della relazione di notificazione, direttamente dall’agente della riscossione e senza che nè dalla (inesistente) relazione di notificazione nè dalla busta contenente la cartella notificata risultasse la data di spedizione e ricezione della stessa.

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione – anch’essa proposta nel ricorso introduttivo e ribadita nell’atto di controdeduzioni in appello – di nullità della cartella di pagamento impugnata perchè priva della sottoscrizione “dell’Agente della riscossione”.

3.- A proposito di tali due motivi, va anzitutto evidenziato che la ricorrente ha puntualmente riportato, in parte qua, nei suoi esatti termini, il proprio atto di controdeduzioni in appello, nel quale aveva riproposto le eccezioni di nullità della cartella di pagamento per inesistenza della sua notificazione e per mancanza di sottoscrizione già proposte nel ricorso introduttivo (come indicato anche alla pag. 2 della sentenza impugnata) e rimaste assorbite nella sentenza di primo grado a lei totalmente favorevole.

Ciò evidenziato ai fini del riscontro del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (Sezioni Unite, sentenza n. 15781 del 2005; successivamente, sentenze n. 17049 del 2015 e n. 14561 del 2012, ordinanza n. 5344 del 2013), deve rilevarsi che, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la CTR nulla ha effettivamente statuito in ordine alle due riproposte eccezioni – entrambe di carattere preliminare e concernenti la validità dell’impugnata cartella di pagamento nel suo complesso – alle quali essa non fa alcun cenno.

Riconosciuta, dunque, la configurabilità di due omissioni di pronuncia rilevanti a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza impugnata deve essere cassata.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 per avere la CTR affermato, in contrasto con tali disposizioni, che l’iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento dell’IVA non poteva essere effettuata a seguito della liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis in quanto non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

5.- Anche tale unico motivo del ricorso incidentale è fondato.

Quanto, in primo luogo, all’iscrizione a ruolo delle sanzioni, è sufficiente rilevare che il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, primo periodo, (secondo cui: “Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite (…) ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54-bis e art. 60, comma 6, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), prevede esplicitamente la possibilità dell’immediata irrogazione, mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione, delle sanzioni per il ritardato versamento dell’IVA risultante dalla liquidazione eseguita ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis (in tale senso, Sez. 5, sentenze n. 8296 del 2014, n. 26440 del 2010 e n. 22437 del 2008; ordinanza n. 14848 del 2015).

Con riguardo, in secondo luogo, all’iscrizione a ruolo degli interessi, deve osservarsi che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 2, lett. c) (secondo cui: “Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a: (…) c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonchè dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 27, art. 33, comma 1, lett. a), e art. 74, comma 4”), la procedura di liquidazione automatizzata, di cui al predetto art. 54-bis, comprende la verifica della tempestività dei versamenti dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche e, quindi, necessariamente, nel caso di accertato ritardo di tali versamenti rispetto alla scadenza prevista dalla legge, la liquidazione dei relativi interessi dovuti dal contribuente – il cui computo, discendendo direttamente da previsioni di legge, non richiede l’esercizio di alcuna attività discrezionale -, con la conseguente successiva iscrizione a ruolo degli stessi, senza che sia necessario procedere alla notificazione di un atto di accertamento (si vedano, con riguardo all’iscrizione a ruolo degli interessi per il ritardato versamento delle imposte sui redditi, sul fondamento dell’omologa previsione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f, Sez. 5, sentenza n. 10412 del 2011 e ordinanza n. 173 del 2015).

6.- In conclusione, sia il ricorso principale (in relazione a tutti e due i suoi motivi) che il ricorso incidentale devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale dovrà statuire in ordine alle eccezioni della contribuente di nullità della cartella di pagamento per inesistenza della sua notificazione e per mancanza di sottoscrizione (oltre che su quella, ritenuta assorbita, concernente “l’erronea quantificazione delle sanzioni e interessi” per il ritardato versamento dell’IVA) nonchè uniformarsi ai principi di diritto enunciati in relazione all’unico motivo del ricorso incidentale. La stessa Commissione tributaria regionale della Puglia dovrà altresì provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

la Corte: accoglie il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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