Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21804 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 29/08/2019), n.21804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO A. M. – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10009 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

B.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Umberto Serra, col quale elettivamente

si domicilia in Roma, alla piazza Farnese, n. 101, presso lo studio

e la persona dell’avv. Marco Beccia.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata in data 11 febbraio 2014,

n. 269/01/14;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

26 marzo 2019 dal consigliere Dott.ssa Perrino Angelina-Maria;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

sentita per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l’Agenzia delle dogane recuperò nei confronti di B.F. l’iva dovuta per gli anni 2006 e 2007 in relazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e medicali, assoggettati all’aliquota agevolata del 10%, in luogo di quella ordinaria del 20%, che riteneva dovuta.

Il contribuente impugnò il relativo avviso, senza esito nè in primo, nè in secondo grado.

In particolare, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il presupposto di applicazione dell’aliquota agevolata consista nella reale, effettiva e immediata destinazione dei beni alle attività tipiche del settore zootecnico, come si evince dalla specificazione dell’elemento finalistico posto a fondamento e a giustificazione dell’acquisto del bene. Di qui la conseguenza, ha soggiunto, che il mero intermediario non può fruire dell’aliquota agevolata.

Contro questa sentenza propone ricorso B.F., che affida a due motivi, cui l’Agenzia delle dogane replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo, col quale ci si duole del difetto di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.

Il giudice d’appello ha adeguatamente giustificato la propria decisione con le argomentazioni indicate in narrativa, sicchè la censura si risolve in una denuncia d’insufficiente motivazione, inibita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 all’applicazione del quale l’impugnazione della sentenza è ratione temporis soggetta.

2.- Col secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione della combinazione dell’art. 98 e dell’allegato III della direttiva Ce n. 2006/112, nonchè della combinazione del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, art. 16.

Sostiene, in particolare, che il prodotto importato, ossia la vitamina B12, corrisponda alla voce doganale 2936 2600 00 Vitamina B12 e suoi derivati, in quanto tale rientrante nel novero dei prodotti che godono dell’applicazione dell’aliquota iva al 10%.

In particolare, aggiunge, le locuzioni “per la preparazione”, “per mangimi”, “per la nutrizione degli animali” vanno interpretate come riferibili a prodotti che abbiano di norma quella destinazione d’uso.

Il motivo è infondato.

2.1.- Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (con sentenza 20 dicembre 2018, n. 32956) che il presupposto di applicazione dell’aliquota agevolata in questione consiste non già nella commercializzazione dei prodotti, ma nella reale ed effettiva destinazione dei beni al settore di riferimento.

Difatti, ha specificato, gli elementi considerati (principi attivi, integratori, prodotti di origine minerale e chimico industriale, additivi) non rilevano in sè, ma, esclusivamente, in quanto destinati al consumo alimentare animale.

E a nulla vale la non perfetta coincidenza tra la normativa interna e quella unionale.

L’art. 98 della direttiva n. 2006/112/CE e, specificamente, il punto 1) del relativo Allegato III, concernente “Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari” utilizza, a differenza della normativa interna, l’avverbio “normalmente”.

2.2.- Sul punto, la Corte di giustizia (con sentenza 3 marzo 2011, in C-41/09, Commissione Europea c. Regno dei Paesi Bassi), nell’esaminare, sia pure con riguardo a una diversa fattispecie, la portata e l’interpretazione del punto 1 dell’Allegato III, ha evidenziato la ratio della redazione dell’allegato, ossia la volontà del legislatore dell’Unione di assoggettare ad un’aliquota ridotta “i beni essenziali nonchè i beni e i servizi corrispondenti a scopi sociali o culturali, purchè non presentassero alcun rischio o pochi rischi di distorsione della concorrenza…”, in vista “dell’obbiettivo di rendere i beni essenziali”, tra cui vanno annoverati i prodotti alimentari, “meno costosi per il consumatore finale”. E, nel farlo, ha evidenziato che risponde al perseguimento di quest’obiettivo l’estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’iva “agli elementi che, non essendo essi stessi prodotti alimentari, sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui trattasi”.

2.3.- L’impiego dell’avverbio “normalmente”, ha soggiunto la corte, evidenzia che “il legislatore dell’Unione ha inteso considerare” (gli animali nella fattispecie ivi in esame; la medesima riflessione rileva, peraltro, per gli altri elementi unitariamente considerati dal citato punto 1) “che, abitualmente e generalmente sono destinati a fare parte della catena alimentare umana e animale” senza, che, dunque, “occorra esaminare la situazione specifica” del singolo animale (ovvero, mutatis mutandis, del singolo ingrediente, additivo,…).

3.- La distinzione tra disciplina nazionale e disciplina unionale è, tuttavia, consentita dal diritto dell’Unione: l’art. 98 attribuisce difatti agli Stati membri la facoltà e non l’obbligo, di applicare aliquote ridotte sui beni di cui all’Allegato III della Direttiva Iva e la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo l’intervento delimitatore degli Stati membri: ciò perchè “la possibilità di procedere a una tale applicazione selettiva dell’aliquota IVA ridotta è giustificata in particolare dalla considerazione che, costituendo tale aliquota un’eccezione, la limitazione della sua applicazione ad elementi concreti e specifici della categoria di prestazioni di cui trattasi è coerente con il principio secondo il quale le esenzioni e le deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo” (Corte giust. 9 novembre 2017, in causa C-499/16, AZ), salvo il limite del rispetto del principio della neutralità fiscale, poichè non è consentito che “beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell’IVA” (Corte di Giustizia, sentenza 11 settembre 2014, in causa C-219/13, K).

3.1.- Nel caso in esame, peraltro, è escluso che ricorra una simile situazione poichè non è la categoria che viene ad essere delimitata con l’introduzione di un elemento aggiuntivo, concreto e specifico, ma sono solo fissate l’obbiettività e l’effettività del riscontro, non limitato alla “normale” utilizzazione del prodotto.

4.- L’interpretazione della normativa è dunque chiara e non suscita dubbi tali da interpellare la Corte di giustizia, come sollecitato dal contribuente.

Il motivo va quindi respinto.

5.- Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti di applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti di applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA