Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21804 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Z.M.M., rappresentata e difesa dall’avv. FONTANA

Francesco e dall’avv. Aurelio Leone, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma al Viale Angelico n. 97;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sezione 05, n. 48, depositata il 4 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udita l’avv. Enzo Barazza per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 05, n. 48, depositata il 4 gennaio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Genova (OMISSIS), ha riconosciuto a Z.M.M. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Il ricorso è manifestamente infondato, poichè, pur essendo la ratio decidendi, della sentenza impugnata non conforme al consolidato principio affermato da questa Corte – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurmis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007), tuttavia la decisione gravata contiene un inequivocabile accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che non è oggetto di censura e che rende il dispositivo conforme a diritto.

Il ricorso, pertanto, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, va rigettato.

Le spese processuali vanno compensate, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la promozione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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