Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21804 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 23/11/2017, dep. 07/09/2018), n.21804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3872/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE PARASCANDOLO;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 271/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.F. propose, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ricorso avverso gli avvisi di mora a lui notificati in data 21 aprile 1999 per il debito tributario pari a Lire 516.697.000, iscritto a ruolo dall’Ufficio delle II.DD. di Castellammare di Stabia per ILOR dovuta, con riferimento agli anni 1987 e 1988, dalla CAR BUS S.n.c., di cui il ricorrente risultava socio.

Il D. eccepì, tra l’altro, di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto propedeutico e comunque l’infondatezza dell’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza nei confronti della predetta società anche in epoca successiva allo scioglimento di questa.

I giudici del primo grado accolsero il ricorso, ritenendo illegittimi gli avvisi di mora perchè non preceduti dalla notifica all’interessato dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate propose appello, cui si oppose il contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 171/42/02, pur condividendo il rilievo della difesa erariale circa la sufficienza dell’intervenuto accertamento dell’ILOR a carico della società per procedere nei confronti del socio, ritenne tuttavia non provata la qualità di socio del D. al momento dell’accertamento e per il periodo accertato, essendo la società formalmente cessata in data 10 gennaio 1990 e non avendo l’Ufficio provato che l’attività fosse continuata in fatto e che il contribuente escusso fosse coinvolto nelle operazioni ritenute fittizie e poste in opera dal rappresentante legale della medesima società.

Avverso la sentenza di secondo grado, per quanto rileva in questa sede, l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, cui resistette con controricorso il D..

Questa Corte, con sentenza n. 15420 del 2008 accolse soltanto il secondo motivo del ricorso, ritenendo (al p. 7.3. di quella decisione) contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata “nel punto in cui ammette(va) che “la s.n.c. risulta(va) cessata in data 10.1.90” e tuttavia afferma(va), in contrasto logico giuridico con la premessa, che il pagamento dell’ILOR relativa agli anni 1987 e 1988 non p(oteva) essere chiesto al socio appellato… “non essendo provato il persistere della società in tali anni”…. Una volta stabilito, in base a quanto risulta(va) dalla stessa sentenza impugnata, che la società in nome collettivo era cessata solo in data 10.1.1990, e che quindi negli anni in contestazione (1987-1988) questa era in attività, il contribuente d(oveva) rispondere solidalmente, in qualità di socio, dei debiti fiscali inerenti al suddetto periodo. Pertanto questa Corte cassò la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviò la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania per il rinnovo del giudizio, tenendo conto di quanto esposto al p. 7.3., di quella decisione nonchè per provvedere anche sulle spese di quel giudizio di legittimità.

La causa fu riassunta dal D. e si costituì in quella sede anche l’Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza 271/8/09, depositata il 18 dicembre 2009, rigettò l’appello proposto dall’Ufficio e compensò le spese di quel giudizio e di quello di legittimità.

Avverso quest’ultima decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

D.F. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 384 c.p.c., la ricorrente deduce che la sentenza impugnata in questa sede violerebbe l’art. 384 c.p.c., perchè il giudice del rinvio non avrebbe potuto rigettare l’appello per i motivi riportati in sentenza in quanto contrari alle enunciazioni contenute nella sentenza n. 15420/08 di questa Corte ed avrebbe, invece, dovuto attenersi allmantecedente logico” secondo cui, “una volta accertata la qualità di socio negli anni di imposta oggetto di contestazione”, “era pienamente legittimo l’avviso di mora notificato al socio della S.n.c. non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento in quanto atto di esecuzione conseguente all’illimitata responsabilità esistente in capo a costui per i debiti della società”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2291 c.c. e D.P.R. n. 602 del 2973, art. 46, vigente ratione temporis” censura la sentenza impugnata per aver la Commissione Tributaria Regionale affermato che in tema di riscossione delle imposte dirette, nel vigore del testo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, antecedente alle modifiche recate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la mancata o irrituale notificazione della cartella di pagamento, imposta e minuziosamente disciplinata dagli artt. 25 e 26 del richiamato D.P.R determina l’invalidità dell’avviso di mora atteso che, ad avviso dell’Agenzia, che richiama sul punto anche giurisprudenza di legittimità, in tema di società di persone, essendo il debito del socio il medesimo della società, l’Amministrazione non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento – o di rettifica – in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio, così come è pacifico che il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci e può, quindi, limitarsi a notificargli, nella vigenza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46, applicabile ratione temporis, l’avviso di mora.

3. Con il terzo motivo, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la C.T.R. ritenuto che la mancata o irrituale notificazione della cartella di pagamento, imposta e disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, determina l’invalidità derivata dell’avviso di mora senza esplicitare, in alcun modo, il percorso logico-motivazionale seguito per giungere a tale determinazione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove in essa, da un lato, si afferma che nel caso di avviso di messa in mora non proceduto dalla notifica della cartella è facoltà del contribuente impugnare anche quest’ultima e, dall’altro, si dichiara l’illegittimità dell’avviso stesso, nonostante il contribuente avesse, sin dal primo grado del giudizio contestato la pretesa fiscale anche nel merito.

5. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione nella parte in cui la CTR ritiene l’invalidità dell’avviso di mora per essere lo stesso privo dei requisiti minimi per consentire l’esercizio del diritto di difesa, senza spiegare il percorso logico-motivazionale seguito o i condivisi rilievi che l’hanno condotta ad assumere tale determinazione.

6. Ritiene il Collegio che va anzitutto rilevato che la sentenza impugnata, come pure evidenziato dal P.G., si fonda su due rationes decidendi, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, essendosi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata non solo sull’invalidità dell’avviso di mora, perchè non preceduto dalla notifica dell’atto prodromico, ma anche sulla invalidità di tale avviso, per essere lo stesso privo dei requisiti minimi per consentire l’esercizio del diritto di difesa.

Tale affermazione tuttavia è stata sì censurata – contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. – ma in modo del tutto generico, nè può ritenersi che tale genericità sia determinata dalla genericità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto questa, sul punto, si richiama per relationem alla sentenza di primo grado.

La censura alla seconda ratio decidendi, così come genericamente formulata, risulta inammissibile e non intacca, quindi, la ratio decidendi in parola, che supporta quindi efficacemente la decisione impugnata e tanto rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, le restanti censure proposte, relative all’altra ratio decidendi (arg. ex Cass. 14/02/2012, n. 2108).

7. Quanto sopra osservato assorbe l’esame di ogni altra questione pure sollevata dalle parti.

8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va disposta la chiesta attribuzione in favore dell’avv. Giuseppe Parascandolo, che si è dichiarato antistatario delle stesse (v. controricorso e memoria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con attribuzione all’avv. Giuseppe Parascandolo, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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