Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21803 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 29/08/2019), n.21803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 28889 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Render Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante Toscano

Claudio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Elefante Tullio, presso lo studio del quale

in Roma, alla via Cardinal de Luca, n. 10, elettivamente si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 27 aprile 2012, n.

132/32/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

26 marzo 2019 dal consigliere Perrino Angelina-Maria;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

sentiti per la contribuente l’avv. Elefante Tullio e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Collabolletta Anna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la contribuente impugnò nove avvisi di accertamento coi quali l’Agenzia delle dogane aveva sostenuto che le merci importate, ossia parti e pezzi staccati per la produzione di modelli di TV, fossero da classificare come televisori completi, in quanto tali soggetti a un maggior dazio di quello applicato.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettò il ricorso, sostenendo che la lavorazione dei pezzi operata dalla contribuente si fosse limitata a semplici operazioni di assemblaggio di parti smontate che, per conseguenza, dovevano essere classificate in base alla voce doganale riferita al prodotto finito.

Quella regionale ha respinto il successivo appello della società. Sul punto ha affermato che tutti i componenti acquistati rientrano nella fattispecie disciplinata dal D.P.R. n. 723 del 1965, art. 5, sicchè vanno tassati come l’oggetto finito. A sostegno della conclusione ha anche fatto leva sugli esiti di una verifica svolta dall’Agenzia volta a verificare l’essenzialità delle operazioni di montaggio, dalla quale è emerso che la lavorazione finale non riveste il carattere di essenzialità idoneo a conferire agli oggetti importati la classificazione doganale corrispondente alla voce parti o pezzi e componenti staccati.

Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I due motivi di ricorso sono incentrati sulla motivazione della sentenza impugnata, giacchè col primo la società si duole del richiamo a suo avviso acritico alla relazione svolta dall’Agenzia in esito alla verifica sull’essenzialità delle operazioni di montaggio dei componenti importati e col secondo lamenta l’omessa valutazione della documentazione esibita dalla contribuente volta a dimostrare l’essenzialità della fase di assemblaggio.

2.- I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati, in quanto tendono a ottenere una rivalutazione degli atti di causa, inibita in sede di legittimità.

Per un verso, difatti, questa Corte ha già stabilito (Cass. sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642) che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, posto che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

2.1.- Per altro verso, è indirizzo costante (tra varie, si veda Cass. 11 ottobre 2016, n. 20433) che l’esame e la valutazione dei documenti esibiti, nonchè la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

3.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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