Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21803 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15406 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

D.T.D. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Leonardo Pugliese (C.F.:

PGL LRD 66M11 C136R);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale A.L. rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al controricorso, dall’avvocato Michela Nocco (C.F.: NCC MHL

72C57 1330C)

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Lecce n. 2720/2014, pronunziata in data 7 novembre 2014 e

depositata in data 17 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Annamaria, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.T.D. propose opposizione all’esecuzione avverso una serie di intimazioni di pagamento notificategli dall’Agente della Riscossione, fondate su nove cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi previdenziali.

L’opposizione fu dichiarata inammissibile dal Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione limitatamente alle somme relative a tre delle nove cartelle di pagamento poste a base delle intimazioni.

Ricorre il D.T., sulla base di tre motivi.

Resiste l’Agente della Riscossione Equitalia Sud S.p.A. con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “omessa motivazione sulla rilevanza probatoria degli estratti di ruolo in luogo degli originali delle cartelle di pagamento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 febbraio 1973, artt. 26 – 60; artt. 137 e ss. c.p.c..; L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3, 4 e 5; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”.

I tre motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, dal momento che essi pongono, sotto diversi profili, una medesima e unitaria censura, relativa alla contestazione della ritenuta sussistenza della prova della avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento alla base delle intimazioni di pagamento opposte.

Il ricorrente deduce in sostanza: che ai fini della prova della notifica delle cartelle di pagamento non sarebbe sufficiente la produzione da parte dell’agente della riscossione degli estratti di ruolo e delle relazioni di notificazioni, essendo necessaria la produzione degli originali delle cartelle notificate (primo motivo); che la notificazione di tutti gli atti della riscossione esattoriale (e quindi della cartella di pagamento) deve avvenire in base alle norme di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., e pertanto è sempre necessaria la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario (o di altro intermediario abilitato dalla legge), il che escluderebbe la legittimità della notifica a mezzo del servizio postale della cartella, direttamente ad opera dell’agente della riscossione (secondo motivo). Si duole infine che la corte di merito non abbia giudicato in base a tali principi e non abbia quindi accolto la sua opposizione all’esecuzione, sul presupposto che non fossero ammissibili censure di merito con riguardo al credito fatto valere, in mancanza di tempestiva opposizione avverso le cartelle di pagamento poste a base delle intimazioni opposte (terzo motivo).

Ma la decisione impugnata si sottrae senz’altro alle censure formulate nel ricorso, in quanto si è uniformata ai seguenti principi di diritto, già più volte affermati da questa Corte:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass., sez. 3, sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015); precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 49) e, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (così Cass., sez. 3, sentenza n. 24235 del 27/11/2015, Rv. 637838, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass., sez. 3, Sentenza n. 11111 del 28/05/2015 e n. 11142 del 2015 cit.);

– l’estratto di ruolo, di conseguenza, “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata (anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito)” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 cit.);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12888 del 23/06/2015, nonchè Cass. n. 24235 del 2015 cit.);

– in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235, nonchè Cass. n. 24235 del 2015 cit.);

– in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, comma penultimo, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009, Rv. 608713; conf.: Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Rv. 618236; Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819; Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Rv. 640285; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025).

Inoltre, è opportuno osservare, per completezza espositiva, che il primo motivo del ricorso risulta formulato sulla base del testo abrogato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, mentre il terzo motivo non coglie la effettiva ratio della decisione impugnata (novembre 2014), dal momento che l’opposizione del ricorrente non è stata dichiarata inammissibile sulla base di una sua erronea qualificazione, avendo invece la corte di merito ritenuto infondato il presupposto su cui essa, per come proposta (e cioè ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) era basata, e cioè l’omessa notifica delle cartelle di pagamento.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il ricorso incidentale è inammissibile.

La costituzione in giudizio della controricorrente (e ricorrente in via incidentale) Equitalia Sud S.p.A., avvenuta in persona del procuratore speciale A.L. (il quale ha conferito al legale il mandato difensivo per il giudizio di legittimità), non è infatti regolare, non essendo stata prodotta la procura del legale rappresentante della società in favore di quest’ultimo, il che non consente di verificare la esistenza e la validità della stessa, anche ai sensi dell’art. 77 c.p.c., e la conseguente effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi del procuratore. Si possono richiamare in proposito, le puntuali argomentazioni contenute in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012 (non massimata), che così si esprime in motivazione: “questa Corte è costante nel ritenere che qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il giudizio di cassazione, ma non produca nè con il ricorso nè successivamente ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., in quanto la S.C. non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e deve essere controllata dalla Corte anche di ufficio (a differenza della sussistenza della rappresentanza organica, la cui mancanza deve essere eccepita da chi la neghi), senza che in contrario possa rilevare nè la mancata eccezione del resistente nè la circostanza che quel soggetto sia lo stesso che aveva, sempre nella detta qualità, riassunto il giudizio a seguito di precedente cassazione con rinvio e che tale qualità debba reputarsi implicitamente controllata dal giudice del rinvio che ha pronunciato la nuova sentenza assoggettata a ricorso per cassazione (Cass. 27 maggio 2005, n. 11285)”.

3. Il ricorso principale è rigettato.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in virtù della reciproca soccombenza.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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