Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21803 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 23/11/2017, dep. 07/09/2018), n.21803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1571/2011 proposto da:

G.M. & C. DI G. M. E M.L. SNC,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 1, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA EMPLER, rappresentato e difeso

dall’avvocato ASSUNTA NOCITO MALTESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 207/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CALABRIA, depositata l’11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

23/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenze nn. 39/09/2006 e 40/09/2006, depositate in data 9 giugno 2006, dichiarò inammissibili i ricorsi proposti da G.M. e C. s.n.c. di G. M. e M.L. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza e avverso due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, notificate da E.TR. S.p.a. di (OMISSIS) in data 26 luglio 2002 (v. p. 1 del ricorso mentre a p. 24 è indicata come data di notifica delle cartelle il 24 dicembre 2005) e relative all’anno di imposta 1996, per essere stati i ricorsi notificati a soggetto privo di legittimazione passiva.

La società contribuente impugnò le due sentenze.

L’Agenzia delle Entrate di Cosenza si costituì chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello e, in subordine, il rigetto dello stesso.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 207/10/09 – che riporta, come sentenza impugnata, solo quella avente n. 40/09/2006 e non anche quella avente n. 39/09/2006, come evidenziato in ricorso (v. p. 3) dalla parte ricorrente (che ha pure rappresentato, a p. 29 del ricorso, di aver proposto al riguardo istanza di correzione di errore materiale, il cui esito, però, non è dato sapere) -, rigettò il gravame e compensò le spese.

Ritenne quella Commissione che il giudice del primo grado, con congrua ed adeguata motivazione, cui aderiva, avesse evidenziato che la contribuente avesse “fatto valere esclusivamente presunti vizi relativi alla cartella di pagamento, investendo come controparte l’Ufficio finanziario e non già, come avrebbe dovuto fare, il concessionario alla riscossione” e che da ciò conseguiva l’inammissibilità del ricorso, che andava confermata in sede di appello.

Avverso tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale G.M. e C. s.n.c. di G. M. e M.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36 e della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 43,50,51 e 65.

La ricorrente assume che il giudice di primo grado avrebbe completamente disatteso, nella motivazione della sentenza appellata, l’eccezione, sollevata dalla ricorrente, di inefficacia della cartella di pagamento per inesistenza giuridica della notifica della medesima, con conseguente – ad avviso dell’attuale ricorrente – illegittimità di tale sentenza; rappresenta di aver riproposto a p. 3 dell’atto di appello l’eccezione in parola, evidenziando che la notifica in questione, effettuata del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, sarebbe inesistente, difettando detta notifica, effettuata a mezzo posta, degli elementi che si assumono essenziali ed indispensabili del procedimento notificatorio (la relata di notifica sull’originale inserito nella busta e sulla copia dell’atto; la menzione dell’ufficiale della riscossione che ha confezionato il plico da consegnare all’ufficio postale per la notifica; l’apposizione sulla busta del timbro e della firma autografa L. n. 890 del 1982, ex artt. 3e 14 e l’apposizione del numero di registro cronologico); sostiene, infine, che nella specie, trattandosi di inesistenza della notifica, la stessa non sarebbe sanabile ex art. 156 c.p.c..

2. Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, relativamente alle parti abilitate a stare in giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la contribuente censura la sentenza impugnata per aver la Commissione Tributaria Regionale, riportandosi alla motivazione della sentenza di primo grado, “dichiarato inammissibile il ricorso di appello” (rectius rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso), perchè proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e non anche nei confronti della società di riscossione, riguardando le eccezioni sollevate solo vizi propri delle cartelle opposte. Deduce l’attuale ricorrente di aver, invece, sia in primo che in secondo grado, eccepito la nullità delle cartelle per mancato invio della comunicazione preventiva della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5; sostiene che tale eccezione, relativa all’infondatezza della pretesa, riguardi esclusivamente l’Ente impositore e non si riferisca a vizi propri della cartella; assume che qualora con il ricorso introduttivo vengano “sollevati motivi di fatto e di diritto nonchè vizi propri” della cartella, la valutazione circa l’eventuale integrazione del contradittorio nei confronti della società di concessione spetti al giudice tributario e non al contribuente.

L’attuale ricorrente sostiene, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe nulla, non essendo state esposte in essa “le singole richieste della parte e la succinta motivazione, con riferimento a tutte le richieste ed in particolare alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ed (all’)art. 145 c.p.c.” (v. in particolare questione riassuntivamente indicata nel quesito relativo al motivo in scrutinio, avente nella specie valore meramente orientativo nell’individuazione delle questioni proposte, non essendo applicabile l’art. 366-bis c.p.c., ratione temporis, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata in data 11 dicembre 2009).

A tale ultimo riguardo la contribuente sostiene, in particolare, l’illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per omessa preventiva comunicazione dell’avviso di irregolarità di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nonchè la nullità per violazione dell’art. 145 c.p.c., della notifica della cartella “a persona estranea, per cessazione della società in data 14/8/2000”, evidenziando che “la partita IVA… è stata chiusa in data 14/8/2000 e la notifica della cartella di pagamento è avvenuta (in data) 24.12.2005” nei confronti del legale rappresentante presso l’indirizzo di costui senza che risulti alcuna relata di notifica nè alcuna ricerca effettuata dall’ufficiale notificatore per la notifica della cartella presso la sede della società non più esistente.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, comma 1, n. 3 per violazione della L. n. 448 del 1998, art. 9, intervenuta decadenza”, la parte ricorrente sostiene l’illegittimità della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, per aver la medesima Commissione – che sul punto si è riportata alle argomentazioni del giudice del primo grado – considerato i termini di cui al citato art. 17 ordinatori e per aver considerato il termine di cui all’art. 25, pure citato, di cinque anni e non di due, come sostenuto dalla contribuente.

La G.M. e C. s.n.c. di G. M. e M.L. anche nel terzo motivo, contestando la dichiarazione di inammissibilità dell’appello (rectius del ricorso introduttivo) per il mancato coinvolgimento della società di riscossione, evidenzia che l’eccezione di tardiva iscrizione a ruolo del credito tributario si riferisce all’Ente impositore e non riguarda vizi propri della cartella (v. ricorso p. 26).

4. Va preliminarmente evidenziato che la parte ricorrente, pur sostenendo, in termini generali, che la cancellazione dal Registro delle Imprese determina ope legis l’estinzione della società e pur invocando, in sostanza, nella lett. B) del secondo motivo (v. p. 24 e sgg. del ricorso), gli effetti della cancellazione della società, non afferma in ricorso che la G.M. e C. s.n.c. di G. M. e M.L. sia stata cancellata dal Registro delle Imprese nè precisa quando ciò sia eventualmente avvenuto nè indica atti o documenti da cui desumere tale cancellazione ma si limita ad affermare che trattasi di società “cessata” e che la relativa partita IVA “è stata chiusa” (v. ricorso p. 1 e p. 24).

5. Va poi osservato – non senza rilevare che i vizi lamentati dalla contribuente, come riassuntivamente riportati in ricorso, erano afferenti sia al fondamento della pretesa tributaria (mancato invio della comunicazione preventiva e iscrizione a ruolo), sia al procedimento notificatorio della cartella -, che è assorbente il rilievo che la Commissione Tributaria Regionale della Calabria non ha fatto, nella specie, corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, e che va in questa sede ribadito, secondo cui “Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass., sez. un., 25/07/2007, n. 16412). Più recentemente questa Corte ha pure specificato che: “In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando, peraltro, che, nella specie, i vizi accertati nella decisione di primo grado in relazione alla pretesa tributaria riguardavano sia il suo fondamento – iscrizione a ruolo – sia il procedimento notificatorio della cartella, sicchè erroneamente era stata esclusa la legittimazione dell’Amministrazione Finanziaria alla sua impugnazione)”.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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