Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21802 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. III, 29/07/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 29/07/2021), n.21802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30543/19 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato a Piove di Sacco, v.

Michiel n. 81, difeso dall’avvocato Marco Ravazzolo in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 21.5.2019 n.

2088;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.O. propose dinanzi al tribunale di Venezia domanda di protezione internazionale, che venne rigettata con decreto 29 marzo 2018.

Tale provvedimento venne impugnata dal soccombente.

La corte d’appello di Venezia, con sentenza 21 maggio 2019 n. 2088, dichiarò inammissibile il gravame.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello avverso il rigetto della domanda di protezione umanitaria, originariamente proposta insieme alla domanda di “asilo ex art. 10 Cost.”.

Secondo la corte lagunare il giudizio era stato introdotto in primo grado successivamente all’entrata in vigore del decreto 13/17 (c.d. “decreto Minniti”), il quale aveva abolito la possibilità di proporre appello avverso il decreto pronunciato dal tribunale in composizione collegiale, come nel caso di specie.

Ha osservato la corte d’appello che per effetto della riforma tutte le ipotesi di protezione internazionale devono ritenersi concentrate dinanzi alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale, e di conseguenza il rimedio avverso le decisioni di quest’ultima è sempre e solo il ricorso per cassazione, anche quando l’impugnante intenda dolersi unicamente del rigetto della domanda di protezione umanitaria.

2. Tale decisione è stata impugnata per cassazione da I.O. con ricorso fondato su un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 12 preleggi; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32,35 e 35 bis, come modificati dal D.L. n. 13 del 2017.

Il ricorrente sostiene che le controversie aventi ad oggetto esclusivamente la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sfuggono alle forme processuali di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c., con la conseguenza che le suddette controversie devono essere decise con provvedimento appellabile, e non già ricorribile per cassazione, come invece ritenuta dalla sentenza impugnata.

1.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente è nel vero quando osserva che qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza appellabile. Infatti il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dalla c.d. “Dublino” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019, Rv. 654637 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3668 del 13/02/2020, Rv. 657242 – 01).

Ma ciò non basta all’accoglimento del ricorso, perché nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità dell’appello fu comunque corretta.

Il Tribunale, infatti, dovendo pronunciare su una domanda tanto di asilo, quanto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provvide in composizione collegiale e con la forma del decreto.

Una volta scelta dal Tribunale la forma del rito speciale, col rito speciale doveva proseguire il giudizio, a nulla rilevando che la domanda di asilo fosse stata abbandonata in appello.

Da anni, infatti, questa Corte ha affermato e costantemente ribadito il principio (c.d. principio di ultrattività del rito) in virtù del quale l’impugnazione non può che avvenire secondo le forme processuali previste per il tipo di rito seguito dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, persino nell’ipotesi in cui quel giudice avesse errato nella scelta del rito applicabile. Tralatizia, a tal riguardo, è divenuta la massima secondo cui “l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020, Rv. 659244 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 210 del 08/01/2019, Rv. 652067 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018, Rv. 650484 – 01).

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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