Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21802 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/10/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 7555 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

D.P. (C.F.: (OMISSIS));

P.C. (C.F.: (OMISSIS));

Z.A. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Filippo Tortorici (C.F.: TRT FPP 47A17 G273Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

ISLAND REFINANCING S.R.L. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore PRELIOS CREDIT SERVICING (già Pirelli Re

Credit Servicing) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimate –

nonchè:

PI.Gi. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Palermo n. 1406/2014, depositata in data 11 settembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Filippo Tortorici, per i ricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Annamaria, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P., P.C., Z.A. e Pi.Gi. proposero opposizione all’esecuzione nel corso di un processo di espropriazione immobiliare promosso nei loro confronti dal Banco di Sicilia e nel quale era intervenuta la Sicilicassa S.p.A. (cui poi è subentrata la Island Refinancing S.r.l.).

L’opposizione fu rigettata dal Tribunale di Palermo.

La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti, che ricorrono avverso tale decisione sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 134 del 2012”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1936, 1939, 1945, 1949, 1950, 1955 e 1957 cod. civ., e omesso esame e motivazione su un fatto decisivo per il giudizio”. Con il terzo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1273 e 1274 cod. civ. e della L. n. 237 del 1993”.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata si limita a dichiarare inammissibile il gravame proposto dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado, per difetto di specificità, senza quindi affrontare il merito della controversia.

Sono dunque certamente inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso, che contengono esclusivamente censure riguardanti il merito della decisione assunta dal giudice di primo grado.

E’ peraltro inammissibile altresì il primo motivo, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6. L’esposizione sommaria dei fatti di causa operata dai ricorrenti non consente di comprendere con la necessaria precisione i presupposti di fatto che hanno dato origine alla controversia, le concrete ragioni poste a base dell’opposizione originariamente proposta, i motivi della decisione di rigetto di essa in primo grado ed i motivi specifici posti a fondamento del gravame avanzato avverso la stessa (elementi che non risultano del resto ricavabili neanche sulla base della lettura della sola sentenza impugnata).

Non risulta inoltre allegata al ricorso e non risulta indicata la esatta allocazione nel fascicolo processuale della sentenza sull’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società garantita, che sembrerebbe costituire comunque (per quanto è dato comprendere dall’esposizione complessiva del ricorso) il documento decisivo posto a fondamento delle censure di merito avanzate.

Va ribadito, in proposito, che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266; nel medesimo senso, si vedano, ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592; Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 1, Sentenza n. 12688 del 30/05/2007, Rv. 597963; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631; Sez. L, Sentenza n. 2831 del 05/02/2009, Rv. 606521; Sez. 3, Sentenza n. 5660 del 09/03/2010, Rv. 611790; si veda, in particolare, Cass., Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843, secondo la quale “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”).

Nella specie, certamente non risultano rispettati gli indicati requisiti necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

Il primo motivo del ricorso (l’unico che, come premesso, risulta quanto meno coerente con l’oggetto della pronunzia impugnata) non contiene d’altra parte la chiara e specifica indicazione delle parti dell’atto di appello che dovrebbero sostenere la censura, con la quale si sostiene che il gravame – diversamente da quanto affermato della corte di merito – era sufficientemente specifico, anche in relazione al contenuto e all’oggetto della sentenza di primo grado.

In particolare, pare opportuno osservare che dei tre motivi di gravame avanzati, gli stessi ricorrenti riconoscono che il terzo era stato abbandonato, mentre risulta del tutto impossibile verificare la dedotta specificità dei primi due, in mancanza di una chiara indicazione dei concreti motivi dell’opposizione all’esecuzione proposta, dei fatti (e dei documenti) sui quali essa era fondata, dei motivi per cui era stata rigettata e dei concreti motivi di gravame avanzati avverso tale rigetto. Del secondo motivo di gravame, poi, non viene neanche illustrato nel ricorso il contenuto, limitandosi il ricorrente a rinviare all’atto di appello (senza peraltro neanche precisare la sua esatta allocazione nel fascicolo processuale).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del presente giudizio, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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