Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21802 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.B.G., rappresentato e difeso dall’avv. FALSITTA

Gaspare e dall’avv. Silvia Pansieri ed elettivamente domiciliato in

Roma presso l’avv. Rita Gradara;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 107/22/2005, depositata il 14 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udita l’avv. Silvia Pansieri per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 107/22/2005, depositata il 14 novembre 2005, che, accogliendo l’appello di M.B.G., gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, per non essere l’Agenzia delle entrate legittimamente rappresentata nel giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato, priva di procura, in quanto, “allorchè l’Agenzia delle Entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’Avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato” (Cass. n. 11227 del 2007, n. 23020 del 2005).

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per non avere la sentenza inpugnata identificato correttamente gli effetti giuridici dei fatti dedotti in causa dall’amministrazione – con la costituzione in giudizio in appello, i cui passi salienti vengono riprodotti nel ricorso -, vale a dire che dal quadro RE delle dichiarazioni dei redditi del contribuente per il 1998, per il 1999, per il 2000 e per il 2001 risultavano, tra l’altro, spese per lavoratori dipendenti, rispettivamente, per L. 207 milioni, per L. 205 milioni, per L. 138 milioni e per L. 58 milioni; con il secondo motivo si censura la decisione per vizio di motivazione in ordine alla affermata insussistenza “di organizzazione di capitale e/o di lavoro altrui”, pur in presenza delle deduzioni dell’amministrazione di cui al precedente motivo e delle stesse deduzioni, trascritte in parte qua, contenute nell’appello del contribuente, secondo le quali nei primi tre anni in esame “presso la studio erano presenti almeno 4 dipendenti”; con il terzo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, che si assume ricorrere per tutti gli esercenti arti o professioni.

Secondo il consolidato principio affermato da questa Corte in materia, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Il terzo motivo del ricorso è pertanto infondato.

E’ invece fondato il secondo motivo del ricorso, in quanto, a fronte dei puntuali rilievi svolti in appello dall’amministrazione, ed alle deduzioni dello stesso contribuente con l’appello, rilevata anche dalle dichiarazioni dei redditi, circa la presenza di lavoratori dipendenti, l’accertamento del giudice di merito – secondo cui “l’appellante… ha provato di aver svolto la propria attività senza alcuna organizzazione di capitale e lavoro (come risulta dal quadro e dalle allegate dichiarazioni)” – si appalesa come del tutto incongruo e inadeguato.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del primo motivo, mentre va rigettato il terzo motivo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito l’esame del secondo, e rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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