Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21802 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17101/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.F., rappresentato e difeso nei gradi di merito dal

rag. Trommino Antonino, con studio in Siracusa, viale Santa Panagia,

n. 136/M;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 138/07/09, depositata il

18 maggio 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

Fatto

RITENUTO

che:

1.- Conseguentemente al rigetto della domanda di definizione dei ritardati od omessi versamenti presentata da M.F., ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis con riguardo alle imposte e alle ritenute risultanti dalle dichiarazioni da lui presentate per gli anni 2000 e 2001, l’agente della riscossione Serit s.p.a. notificava allo stesso M. una cartella di pagamento, emessa a seguito della liquidazione, ai sensi dedl D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, delle imposte e delle ritenute dovute in base alle menzionate dichiarazioni e recante le iscrizioni a ruolo, in particolare, di IRPEF, Addizionale regionale all’IRPEF e IRAP per l’anno 2000 e di IRPEF, Addizionale regionale all’IRPEF, IRAP e IVA, nonchè ritenute alla fonte per l’anno 2001, per l’importo complessivo, non versato, di Euro 149.967,92.

2.- La menzionata cartella di pagamento fu impugnata dal contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (hinc, anche: “CTP”), che accolse il ricorso.

3.- Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Siracusa, propose appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa (hinc, anche: “CTR”), che rigettò l’impugnazione osservando, “(p)reliminarmente”, che “risulta provato agli atti che il ricorso presentato dal contribuente contro il diniego del condono in esame è stato accolto dai primi giudici e che la sentenza è passata in cosa giudicata” e, “(n)el merito”, che “l’ufficio avrebbe dovuto dare comunicazione al contribuente, prima di emettere la cartella in esame, della presunta irregolarità del condono, giusta la previsione di cui alla Circolare 36/E del 09.08.2005, nonchè sulla base di quanto statuito dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”, e ritenendo, perciò, l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo.

4.- Avverso tale sentenza della CTR, non notificata, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato a M.F. il 17-21 giugno 2010, a tre motivi.

6.- M.F. non si è costituito.

7.- Il 15 ottobre 2012, l’Agenzia delle entrate ha depositato copia della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 324/16/10 del 9 novembre 2010, emessa nell’altro giudizio, in corso tra le stesse parti, avente a oggetto il rigetto della domanda di definizione dei ritardati od omessi versamenti presentata da M.F. ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis.

8.- Il ricorso è stato successivamente fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, aggiunto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, art. 1, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo, corredato da conclusivo momento di sintesi, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto dal M. avverso il rigetto della domanda di condono da lui presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

2.- Rispetto all’esame di tale motivo, è pregiudiziale e assorbente il rilievo dell’effettiva esistenza del giudicato esterno, sopravvenuto alla sentenza impugnata, sulla validità del menzionato provvedimento di rigetto della domanda di condono (costituente l’atto presupposto della cartella di pagamento qui in contestazione). Ciò per effetto della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 324/16/10 del 9 novembre 2010 – prodotta dall’Agenzia delle entrate in copia autentica, munita del certificato di passaggio in giudicato in data 8 ottobre 2012 – con la quale la detta Commissione, dopo avere rigettato le eccezioni riproposte dal M., in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio di Siracusa dell’Agenzia delle entrate, affermando che questo “ha giustamente negato il perfezionamento dell’istanza di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis”, in quanto il condono previsto da tale disposizione richiede l’integrale pagamento di quanto dovuto (la cui mancanza era incontestata tra le parti).

In proposito, va rammentato che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (con la correlativa inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c.), salvo che nel caso in cui la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza o no dei fatti (per tutte, Sez. Un., sentenza n. 2735 del 2017; in precedenza, ex plurimis, Sez. 4, sentenza n. 20427 del 2012); ipotesi, quest’ultima, non ricorrente nella specie, in cui la sentenza passata in giudicato è invocata – come si è visto – in quanto enunciativa della regula iuris, alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, della necessità, ai fini del perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bisdell’integrale pagamento di quanto dovuto e, quindi, della validità del rigetto della domanda di condono nel caso di pagamento solo parziale (per il rilievo d’ufficio dell’esistenza del giudicato esterno in una fattispecie analoga a quella in esame, Sez. 6-5, ordinanza n. 5478 del 2013).

Dal rilievo dell’esistenza del menzionato giudicato esterno consegue, dunque, la cassazione dell’impugnata sentenza della CTR.

3.- Con il secondo motivo, corredato da conclusivo quesito di diritto, l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per avere la CTR ritenuto che, anche qualora il contribuente abbia impugnato il rigetto della domanda di condono da lui presentata, l’ufficio, prima di notificare la cartella di pagamento, deve comunicargli l’irregolarità del condono.

4.- Con il terzo motivo, anch’esso corredato da conclusivo quesito di diritto, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, anche sotto il profilo che, nel caso – come nella specie – di iscrizione a ruolo conseguente al rigetto della domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis per il mancato integrale tempestivo pagamento di quanto dovuto, manca il presupposto applicativo del detto art. 6, comma 5, della sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo delle imposte e delle ritenute dovute sulla base delle dichiarazioni, di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.

5.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, atteso che entrambi denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ancorchè sotto due diversi profili.

Essi sono fondati.

Dalla sentenza impugnata risulta che, a seguito del mancato perfezionamento della definizione dei ritardati od omessi versamenti chiesta dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis l’ufficio procedette all’iscrizione a ruolo delle imposte e delle ritenute non versate (oltrechè, deve ritenersi, ancorchè non sia specificato dalla sentenza impugnata, degli interessi e delle non condonate sanzioni) risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli anni 2000 e 2001 e l’agente della riscossione emise e notificò la cartella di pagamento impugnata dal contribuente. Dalla sentenza impugnata (oltre che da quanto si è esposto con riguardo al primo motivo) emerge altresì che lo stesso contribuente aveva proposto ricorso avverso il rigetto della domanda di condono da lui presentata.

Ciò precisato, va rammentato che la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, stabilisce, al suo primo periodo, che, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalle dichiarazioni, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. In base a tale chiara disposizione, pertanto, l’obbligo di trasmettere al contribuente, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, il menzionato invito è previsto solo nel caso in cui sussistano delle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre, in caso contrario, nessun obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente grava sull’amministrazione finanziaria.

Orbene, nessuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione è ravvisabile nella fattispecie in considerazione di iscrizione a ruolo delle imposte e delle ritenute non versate risultanti dalle dichiarazioni conseguente al rigetto, impugnato dal contribuente, della domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 9 bis tenuto conto, da un lato, che il mancato perfezionamento di tale condono era noto al contribuente, come risulta inequivocabilmente dal fatto che egli aveva impugnato il relativo provvedimento di diniego, e, dall’altro, che le imposte e le ritenute iscritte a ruolo erano quelle risultanti dalle dichiarazioni presentate dallo stesso contribuente (previo eventuale scomputo dei versamenti da lui effettuati in esecuzione della domanda di condono non perfezionata), ma non versate.

Ne consegue che, non sussistendo, nella specie, alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria non aveva alcun obbligo, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente e, in particolare, di comunicare allo stesso l’irregolarità del condono o, più in generale, di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti. Sarebbe, del resto, del tutto inutile comunicare al contribuente un’irregolarità del condono di cui egli è già edotto o invitarlo a fornire chiarimenti o a produrre documenti con riguardo a iscrizioni a ruolo che conseguono non a rettifiche delle dichiarazioni da lui presentate ma soltanto all’omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto in base alle stesse. Nè la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo compromette in alcun modo il diritto di difesa del contribuente, tenuto conto che, come si è detto, tale contraddittorio, nella specie, sarebbe inutile e non è, comunque, prescritto dalla legge.

E’ ancora opportuno, per completezza, precisare che, nella fattispecie in esame, un obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente non potrebbe discendere neppure dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis. Tali disposizioni, infatti, col prevedere che l’esito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni sia comunicato al contribuente quando dai controlli automatici eseguiti “emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” (commi 3, primo periodo), si riferiscono alle ipotesi di erroneità della dichiarazione – la quale viene, perciò rettificata – e non ai casi in cui, come nella specie, le iscrizioni a ruolo e le successive emissione e notificazione della cartella di pagamento derivano dall’omesso o insufficiente versamento delle imposte dichiarate dovute ma non versate (nel senso dell’esclusione, in una fattispecie come quella qui in esame, dell’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 Sezione 5, sentenza n. 17396 del 2010).

Deve, quindi, affermarsi che la sentenza impugnata, asserendo l’invalidità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, delle iscrizioni a ruolo e della cartella di pagamento impugnati, ha applicato falsamente detta disposizione.

6.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione a tutti e tre i suoi motivi e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale dovrà uniformarsi ai principi di diritto e, comunque, a quanto statuito da questa Corte, nonchè pronunciarsi sulle questioni rimaste eventualmente assorbite e provvedere sulle spese anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione quinta civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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