Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21802 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 23/11/2017, dep. 07/09/2018), n.21802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 713-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo, rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2009 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,

depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 133/09 e depositata il 13 novembre 2009, di parziale accoglimento (“limitatamente agli anni 98-98-99 e 2003”), con compensazione delle spese, dell’appello dalla medesima Agenzia proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia n. 157/02/2006, che aveva accolto il ricorso proposto da B.L. (commercialista) avverso il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di La Spezia aveva rigettato la richiesta di quel contribuente – fondata sull’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 2 – di rimborso dell’imposta IRAP relativamente agli anni dal 1998 al 2003, per l’importo complessivo di Euro 10.166,56.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria sopra richiamata per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato in relazione alla circostanza, dedotta dall’Ufficio, che nelle dichiarazioni annuali dei redditi (relative agli anni dal 1998 al 2003) il contribuente aveva indicato spese per lavoro dipendente.

1.2. Il motivo è fondato.

Effettivamente, come lamentato dalla parte ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale, con la sua scarna motivazione, si è limitata ad osservare esclusivamente quanto segue: “La Commissione ritiene che il Dottor B.L., esercitasse l’attività di Dottore Commercialista senza una importante “autonoma organizzazione” assoggettabile all’IRAP. Per altro, osserva che riguardo la facoltà di richiedere la restituzione dei versamenti per gli anni indicati in precedenza e contestati dall’Ufficio, questa Commissione in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, accoglie le istanze dell’Ufficio. P.Q.M….”.

Risulta evidente che la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata in questa sede, ha affermato apoditticamente che il contribuente esercitasse la sua attività di dottore commercialistica senza una “importante “autonoma organizzazione” assoggettabile all’IRAP”, null’altro aggiungendo al riguardo e non esaminando quindi, in particolare, in alcun modo la circostanza dedotta dall’Ufficio e sopra riportata, certamente decisiva ai fini del riconoscimento della sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione (Cass., sez. un., 10/05/2016, n. 9451; v. anche Cass., ord., 20/12/2016, n. 26293).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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