Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21801 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

rempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

torpore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso la quale sono domiciliati in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 133/15/05, depositata il 16 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 133/15/05, depositata il 16 dicembre 2005, che, accogliendo l’appello di L.P., dottore commercialista, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 2232 cod. civ., e della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, assumendo che esigere, come nella specie, che “detta organizzazione produca autonomamente e senza l’attività del professionista” si porrebbe in contrasto con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, oltre che con il disposto della norma del codice in rubrica.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui l’attività del contribuente è assoggettata all’imposta solo ove sussista “quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire, come struttura a sè stante, quelle prestazioni tipiche dell’attività del professionista”, essendo “in grado di autonomamente funzionare e creare valore aggiunto, anche senza l’apporto del titolare” – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La decisione gravata, d’altra parte, non contiene un accertamento di fatto in ordine alla “assenza di una siffatta organizzazione nella attività economica esercitata” dal contribuente.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA