Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21801 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21358/2011 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., (già SE.RI.T. SICILIA s.p.a.),

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. prof. Giovanni Di Salvo ed elettivamente domiciliata

presso lo studio legale dell’avv. Maria Tarantino (Studio S.

Malvagna), in Roma, alla via Orazio, n. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

SOLFIN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.L., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del controricorso, dall’avv. prof. Andrea Parlato e dall’avv. prof.

Franco Paparella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

legale del secondo difensore in Roma, corso d’Italia, n. 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 137/30/10, depositata in data 28 luglio 2010;

nonchè

sul ricorso iscritto al n. 21437/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOLFIN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.L., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del controricorso, dall’avv. prof. Andrea Parlato e dall’avv. prof.

Franco Paparella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

legale del secondo difensore in Roma, corso d’Italia, n. 19;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SE.RI.T. SICILIA s.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. Giovanni Di

Salvo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv.

Maria Tarantino (Studio S. Malvagna), in Roma, alla via Orazio, n.

3;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 138/30/10, depositata in data 28 luglio 2010;

Udite le relazioni svolte nella camera di consiglio del 21 giugno

2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che due consecutive sentenze, n. 137 e n. 138, entrambe pronunciate in data del 28 luglio 2010, la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello separatamente proposto dalla SE.RI.T. SICILIA s.p.a. (ora RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.) e dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7/01/2008 della CTP di Palermo, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente a liquidazione di imposte ai fini IVA, IRPEF ed IRAP effettuata a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, relativa all’anno di imposta 2002, sul presupposto che la stessa fosse priva della sottoscrizione del legale rappresentante della agente della riscossione che l’aveva emessa nonchè dell’indicazione del responsabile del procedimento;

– che i giudici di appello ritenevano che l’Agenzia delle entrate con nota del 28/03/2008 aveva comunicato alla società contribuente di aver annullato la cartella di pagamento impugnata e che tale annullamento, che non era “soltanto sgravio del ruolo”, aveva fatto venir meno il carico fiscale a carico della predetta società, e che in ogni caso la cartella impugnata era stata notificata oltre il termine di decadenza previsto dal D.L. n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005;

– che avverso le suindicate sentenze, dal contenuto motivazionale identico, hanno proposto separato ricorso per cassazione, rispettivamente l’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate, entrambi fondati su tre motivi; in tutti i giudizi replicano con controricorso sia la Solfin s.p.a. che, reciprocamente, le predette parti, la SE.RI.T. SICILIA s.p.a. spiegando anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi, nel giudizio promosso dall’Agenzia delle entrate e depositando memorie in entrambi i giudizi.

Diritto

CONSIDERATO

– che va in via preliminare disposta la riunione dei ricorsi, in quanto aventi ad oggetto la stessa cartella di pagamento (n. (OMISSIS)) emessa nei confronti della Solfin s.p.a. con riferimento all’anno di imposta 2002; peraltro, come si è precisato in premessa, la duplicazione dei giudizi è conseguenza della separata impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate e dall’agente della riscossione della sentenza di primo grado, cui non fece seguito il provvedimento di riunione da parte della CTR sicula, in spregio alla disposizione di cui all’art. 335 c.p.c.;

– che, pertanto, il giudizio iscritto al n. 21437/11 R.G., promosso dall’Agenzia delle entrate e relativo all’impugnazione della sentenza n. 138/30/10, va riunito a quello n. 21358/11 R.G., di più antica iscrizione, promosso dalla Serit Sicilia s.p.a. e relativo all’impugnazione della sentenza n. 137/30/10;

– che devono quindi esaminarsi prioritariamente i motivi di ricorso proposti dalla Serit Sicilia s.p.a. nel giudizio iscritto al n. 21358/11 R.G., rilevandosi, in via preliminare ed in rito, la tardività del controricorso della società contribuente in tale ultimo giudizio, in quanto notificato il 25/10/2011, e quindi ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, dalla ricezione della notifica del ricorso, avvenuta in data 9/09/2011 presso il domicilio eletto (presso il difensore nominato per il giudizio di secondo grado);

– che con il primo motivo di ricorso la Serit Sicilia s.p.a. deduce il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata per omessa ed insufficiente giustificazione delle ragioni di inammissibilità dell’appello;

– che con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendosi che l’appello era ammissibile avendo l’agente della riscossione interesse alla pronuncia sulla regolarità della cartella di pagamento notificata alla società contribuente per non incorrere in responsabilità erariale;

– che con il terzo motivo viene dedotta la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005, sostenendosi che la CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la diversa ipotesi disciplinata dal comma 5 ter d.l. citato e conseguentemente tardiva la notifica della cartella di pagamento;

– che i motivi sono inammissibili in quanto la ricorrente ha omesso di censurare l’altra ragione della decisione rinvenibile nella sentenza impugnata e ravvisabile nella statuizione con cui la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendo la cartella di pagamento impugnata atto “nullo e inesistente” a seguito dell’annullamento della stessa effettuato dell’Agenzia delle entrate con nota del 28/03/2008, peraltro da non considerarsi “soltanto sgravio del ruolo”;

– che è pur vero che la Commissione di appello dopo aver rilevato l’inammissibilità del mezzo di gravame per la ragione sopra indicata, è ugualmente poi scesa ad esaminarlo nel merito, ma è anche vero che “sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007 le sezioni unite di questa corte hanno chiarito che il giudice il quale emetta una pronuncia d’inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi al riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice si soffermi anche a motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam, onde un’impugnazione sul punto neppure risulterebbe ammissibile (nel medesimo senso questa corte si è poi pronunciata ripetutamente, puntualizzando come tale principio debba essere logicamente esteso anche ai casi in cui l’inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o un singolo motivo di gravame: cfr. Cass. 1 marzo 2012, n. 3229)” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U., n. 24469 del 2013; in termini anche Cass. n. 7838 del 2015);

– che deve quindi passarsi all’esame dei motivi di ricorso principale proposti dall’Agenzia delle entrate e di quelli proposti in via incidentale dalla controricorrente Serit Sicilia s.p.a. nel giudizio iscritto al n. 21437/11 R.G., promosso avverso la sentenza della CTR sicula n. 138/30/10;

– che con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia ricorrente sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto decaduta l’amministrazione finanziaria dal potere impositivo per tardiva iscrizione a ruolo del carico tributario relativo all’anno di imposta 2002, in violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 424, che ha previsto, per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003, il differimento al 31/12/2006 dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. a);

– che con il secondo motivo (analogo al terzo motivo di cassazione proposto dalla Serit Sicilia s.p.a. nel ricorso avverso la sentenza n. 137/30/10, iscritto al n. 21358/11 R.G.) l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la diversa ipotesi disciplinata dal comma 5 ter D.L. citato e conseguentemente tardiva la notifica della cartella di pagamento;

– che con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente dichiarato la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione del responsabile del procedimento, in violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter;

– che i motivi sono inammissibili per la medesima ragione esposta esaminando i motivi del ricorso per cassazione proposto dalla Serit Sicilia s.p.a. nel giudizio iscritto al n. 21358/11 R.G.;

– che, infatti, anche l’Agenzia delle entrate nel ricorso in esame ha omesso di censurare l’altra ragione della decisione rinvenibile nella sentenza impugnata e ravvisabile nella statuizione con cui la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendo la cartella di pagamento impugnata atto “nullo e inesistente” a seguito dell’annullamento della stessa effettuato dell’Agenzia delle entrate con nota del 28/03/2008, peraltro da non considerarsi “soltanto sgravio del ruolo”;

– che è pur vero che la ricorrente ha introdotto il primo motivo di ricorso precisando che con la nota del 28/03/2008 aveva provveduto allo sgravio del carico iscritto nei confronti della società contribuente in ossequio alla statuizione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento impugnata, ma tale affermazione non costituisce oggetto di motivo di impugnazione, che peraltro sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente curato di riprodurre il contenuto della predetta nota che, secondo i giudici di appello, contiene un vero e proprio annullamento della cartella di pagamento, da non considerarsi “soltanto sgravio del ruolo”;

– che deve a questo punto esaminarsi il ricorso incidentale proposto dall’agente della riscossione, di cui deve preliminarmente verificarsi l’ammissibilità;

– che al riguardo deve osservarsi che questa Corte, in analoga fattispecie (cfr. Cass. n. 21990 del 2015), ha affermato che “il controricorso ed il contestuale ricorso incidentale proposti dall’agente per la riscossione vanno qualificati unitariamente come ricorso incidentale adesivo, giusta l’indirizzo di recente ribadito dalla Corte: ciò in quanto il controricorso non contesta il ricorso principale, ma vi aderisce, anche col motivo formulato a sostegno del ricorso incidentale (tra molte, Cass. 17 dicembre 2009, n. 26505)”, precisando che in questi casi la Corte (Cass. 17 agosto 2012, n. 14558) ha sottolineato che “il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perchè solo eccezionalmente l’art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l’interesse ad impugnare sia emerso dall’impugnazione principale. La regola dell’art. 334 c.p.c. – che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso – è applicabile, quindi, solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., e non è, pertanto, applicabile all’impugnazione incidentale diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale o anche, e a maggior ragione, per ragioni diverse, che resta soggetta ai termini ordinari (tra varie, Cass. 22 marzo 2007, n. 7049; 21 gennaio 2014, n. 1120)”;

– che, da quanto detto, discende l’ammissibilità del ricorso incidentale, in quanto, a fronte del deposito della sentenza impugnata, effettuato in data 28/07/2010, il controricorso con ricorso incidentale proposto dalla Serit Sicilia s.p.a. risulta notificato alla società contribuente in data 17/10/2011 e alla ricorrente Agenzia delle entrate in data 21/10/2011, e quindi prima del 28/10/2011, data di scadenza del termine lungo per impugnare previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile;

– che con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate;

– con il secondo motivo deduce la medesima doglianza proposta dall’Agenzia delle entrate nel secondo motivo del ricorso principale (analogo al terzo motivo di cassazione proposto dalla Serit Sicilia s.p.a. avverso la sentenza n. 137/30/10, nel giudizio iscritto al n. 21358/11 R.G.), ovvero la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005;

– che con il terzo motivo deduce, sotto un primo profilo, connesso alla mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento impugnata, la violazione e falsa applicazione della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, di conversione del D.L. n. 248 del 2007, e, sotto un secondo profilo, connesso all’omessa indicazione in cartella del nominativo del responsabile del procedimento, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

– che il primo motivo di ricorso è infondato, perchè dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che i giudici di appello fanno discendere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dal fatto che l’Agenzia delle entrate con nota del 28/03/2008 aveva annullato la cartella di pagamento e che detto annullamento non poteva considerarsi “soltanto sgravio del ruolo”, ed è inammissibile perchè la deducente omette di riprodurre il contenuto della predetta nota, la cui rilevanza ai fini della decisione non è dato dubitare;

– che restano, quindi, assorbiti gli altri motivi di ricorso incidentale;

– che, in estrema sintesi, vanno dichiarati inammissibili i motivi del ricorso proposto dalla Serit Sicilia s.p.a. e quelli proposti dall’Agenzia delle entrate nel giudizio riunito, l’infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale proposto dall’agente della riscossione in tale ultimo giudizio, assorbiti gli altri, e le spese integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità delle vicende processuali e della inammissibilità del controricorso proposto dalla Solfin s.p.a. nel primo giudizio.

PQM

 

riuniti i ricorsi, dichiara l’inammissibilità del controricorso proposto dalla Solfin s.p.a. nel giudizio iscritto al n. 21358/11 R.G. e l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti in tale giudizio dalla Serit Sicilia s.p.a.; dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nel ricorso iscritto al n. 21437/11 R.G. nonchè l’infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla Serit Sicilia s.p.a., assorbiti gli altri; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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